Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza del 20.1.2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto da M.A. avverso il silenzio diniego del DAP formatosi sulla sua istanza volta alla revoca anticipata del D.M. 28 gennaio 2008, che lo aveva sottoposto al regime previsto dall’art. 41-bis O.P..
A sostegno della decisione il tribunale poneva la disciplina di recente introdotta con L. n. 2209 del 1994, la quale, come è noto, ha esplicitamente eliminato la possibilità di sottoporre a nuova delibazione il D.M. dispositivo del regime speciale di detenzione, ancorchè sopravvenute circostanze sintomatiche del venir meno dei relativi presupposti.
Osservava altresì il Tribunale che il D.M. oggetto della istanza avrebbe maturato il termine ultimo di efficacia otto giorni dopo la data dell’impugnata decisione.
1.2 Ricorre per cassazione il M., assistito dal difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della predetta ordinanza, in particolare lamentando difetto della motivazione e violazione di legge giacchè:
– quella applicata dal tribunale è una norma peggiorativa, di guisa che è illegittimo riconoscerle valore retroattivo;
– la norma novellata, inoltre, non può essere considerata norma processuale, dappoichè contenuta nell’ordinamento penitenziario, al quale deve riconoscersi natura di normativa sostanziale e non processuale;
– in ogni caso l’istanza del detenuto è stata proposta in data antecedente al di 8 agosto 2009, giorno dell’entrata in vigore della novella, di guisa che, anche a voler applicare il principio generale secondo cui tempus regit actum, alla fattispecie non può trovare applicazione una disciplina entrata in vigore successivamente al deposito della domanda.
2. Con diffusa e motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva chiedendo il rigetto dell’impugnazione, all’uopo richiamando i principi affermati da questa istanza di legittimità con Cass., Sez. 1, 18.9.2009, n. 41567, rv. 245045-6).
3. La doglianza è fondata, ancorchè per le ragioni, di sistema, che si passa ad esporre.
Con una recente pronuncia (C. cost, 28/05/2010, n. 190) il giudice delle leggi, chiamato a delibare la questione di costituzionalità proposta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in ordine al controllo di legalità sui contenuti del provvedimento di sospensione delle normali regole trattamentali del detenuto di cui all’art. 41-bis O.P., con riguardo particolare ai commi 2-quinquies e 2-sexies, quest’ultimo nella parte in cui non consente la presentazione di un reclamo per difetto di "congruità del contenuto" rispetto alle esigenze del provvedimento, espressione questa espunta, come è noto, dalla recente novella L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lett. g), ed h), ha dichiarato la questione stessa inammissibile, ma ciò ha fatto con una motivazione alla quale il Collegio totalmente aderisce, dappoichè assertiva di illuminanti osservazioni argomentative di cui intende qui avvalersi ai fini della decisione.
A sostegno della pronunciata inammissibilità infatti la Corte Costituzionale ha posto l’argomento che il giudice a qua deve ricorrere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in argomento, basata sulla constatazione della perdurante esistenza e utilizzabilità del rimedio previsto dall’art. 14-ter O.P. per tutti i regimi di sorveglianza particolare, ed anzi, più in generale, quale strumento di garanzia giurisdizionale per i diritti dei detenuti (come il giudice delle leggi, in armonia con la giurisprudenza di legittimità, ha da ultimo riconosciuto con la sentenza n. 266 del 2009).
D’altra parte, osserva questa Corte in sintonia con quando motivato dal giudice delle leggi con la citata n. 190/2010, la forte riduzione della discrezionalità ministeriale nella individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto, con l’introduzione di un elenco di restrizioni tassativamente indicate dalla legge, ha determinato la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini e con essa lo specifico strumento della possibilità di revoca del provvedimento amministrativo se venuti meno i presupposti di esso giustificativi, ma non ha certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell’atto, in ordine all’eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto.
Ha ritenuto il legislatore che non vi fosse più necessità di una norma specifica, ma tale scelta normativa ha lasciato impregiudicato il rimedio generale previsto dall’ordinamento penitenziario, mai abrogato e ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte applicabile, come prima si è ricordato, anche al regime di cui all’art. 41 bis O.P..
Venuta meno la previsione speciale si riespande, pertanto, quella generale, senza che si determini, sul piano dei diritti dei detenuti, un vuoto di tutela come opinato dal rappresentante della pubblica accusa e dalla stessa difesa ricorrente.
Giova infine rilevare che l’art. 14-ter O.P. risponde ad una esigenza generale di tutela del cittadino nei confronti della P.A. e che tale norma si inserisce, con profili di specificità, nell’ambito del principio generale dettato per il procedimento amministrativo dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 quinquies, comma 1, articolo recante la rubrica "Revoca del provvedimento", secondo il quale: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nei caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi, in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo".
Va inoltre (ed infine) sottolineata la fondatezza del rilievo difensivo in ordine alla mancata applicazione, nella fattispecie, da parte del giudice a quo, del principio tempus regit actum, non potendosi dubitare, per un verso, della natura processuale della disciplina novellata, e, per altro verso, che l’istanza del detenuto risulta depositata anteriormente all’entrata in vigore della novella medesima, di guisa che a quel momento temporale (quello della proposizione della domanda, appunto) deve farsi riferimento per l’applicazione del predetto principio e non già all’epoca in cui sulla domanda il Tribunale ha espresso il suo deliberato.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice territoriale per nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto innanzi affermati.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
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