Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 09-05-2011, n. 17844 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a nell’interesse dell’imputato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Il provvedimento qui impugnato è l’ordinanza con la quale il G.i.p. ha restituito gli atti al P.M. ritenendo che la pena da questi proposta con la richiesta di decreto penale di condanna fosse "eccessiva e tale da porsi in contrasto con la funzione premiale e deflattiva del procedimento". Si trattava di contestazione della violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter (iva evasa per Euro 222.953).

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P.M. deducendo essersi in presenza di provvedimento abnorme perchè enuncia un principio che si pone in contrasto con la necessità di adeguare la pena al caso concreto (non potendosi pretendere che vengano trattati allo stesso modo chi evade all’Erario 60.000 o 200.000 Euro) ed ha operato una valutazione aprioristica e generalizzata in ordine alla premialità e funzione deflativa della sanzione (quasi che sia da considerare sempre preferibile una sanzione detentiva breve ad una pena pecuniaria elevata).

L’abnormità giuridica della decisione impugnata sarebbe altresì ravvisabile nel fatto di non avere, il giudice, fornito una motivazione specifica per il caso concreto ed avere, al contrario, adottato una motivazione che escluda l’imputato – in generale – dal rito per decreto e dalla conversione della pena pecuniaria quasi a sostenere che tale rito sia praticabile solo quando la misura della sanzione si attesti su livelli minimi. In tal modo, precludendo a priori all’ufficio di procura la possibilità di richiedere il decreto penale in tali casi (sebbene ciò sia astrattamente consentito).

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Con memoria depositata l’8.2.11, la difesa dell’imputato ha invocato una declaratoria di inammissibilità del ricorso facendo notare che si è in presenza del normale potere del G.i.p. di non accogliere la richiesta del P.M. qualora non concordi sul quantum di pena da applicare e si osserva, altresì, che, per le emergenze processuali e la documentazione in suo possesso, l’imputato ha tutto l’interesse a contrastare un procedimento per decreto potendo egli dimostrare la infondatezza dell’accusa.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è Inammissibile.

Sebbene, infatti, le doglianze del ricorrente affondino le loro radici su una innegabile "opinabilità" delle motivazioni del provvedimento del G.i.p., è altrettanto evidente che il difetto che il ricorrente cerca di denunciare nel caso in esame è, per l’appunto, solo un vizio di motivazione e, come tale, non denunciabile sotto forma di presunta abnormità.

Nessuna abnormità è, infatti, riscontrabile nel fatto di restituire gli atti al P.M. perchè la pena, da questi indicata con la richiesta di decreto penale, non viene ritenuta congrua. Ciò, non solo, non è abnorme ma, al contrario, è del tutto fisiologico rientrando nel preciso potere/dovere di controllo demandato dal legislatore al giudice per le indagini preliminari rispetto ad una richiesta, come quella del decreto penale di condanna, che, se accolta, si trasforma in una pronuncia di condanna.

E’, dunque, per tale ragione che l’art. 459, comma 3 prevede espressamente la possibilità che il G.i.p. – se non ritenga di dover emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – restituisca gli atti al P.M..

Non ricorre, quindi, alcuna abnormità "strutturale" (perchè è lo stesso sistema a prevedere questa restituzione) e non vi è neppure abnormità "funzionale" (non registrandosi alcuna inammissibile "stasi" del procedimento).

Del resto, anche di recente, questa S.C. (sez. 4^, 6.10.10, sabbatino, Rv. 248857) (sez. 4^, 6.10.10, sabbatino, Rv. 248857) ha asserito con chiarezza che non è abnorme l’ordinanza con la quale il G.i.p. abbia rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti.
P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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