T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 10-05-2011, n. 4049 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che la Società ricorrente, in data 06/12/2010 avanzava richiesta di accesso agli atti "anche interni" presupposti alla determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Municipio XIII del 3.12.2010 prot. N. 73309, con cui era stata ordinata la sospensione delle opere indicate nella DIA Prot. n. 78309 del 16.09,08);

– Che, essendo l’Amministrazione rimasta silente, con il ricorso in epigrafe parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’inerzia della p.a. nell’evadere, sostanzialmente denegandola, la richiesta di accedere ai richiesti documenti, censurando la violazione dell’art. 22, I comma, della Legge n. 241/90;

– Che l’Amministrazione, costituita in giudizio, argomenta la palese infondatezza del ricorso, osservando la manifesta inammissibilità dell’istanza di accesso per la carenza dell’interesse ad agire, sotto i profili della carenza di concretezza e di attualità atteso che lo stesso, evidentemente, si appunterebbe non già all’ostensione degli atti (peraltro indeterminati) di cui si richiede l’accesso, bensì alle sorti del giudizio proposto dalla medesima società avverso il medesimo provvedimento dirigenziale che ha concluso il procedimento in questione, e con cui è stata ordinata l’immediata sospensione delle opere abusive realizzate in forza della denuncia di attività – dia prot.n.78309 del 16.09.2008;

– Che parte ricorrente contro deduce a propria volta sul punto;

– Che, non essendo controversi né la richiesta di documentazione né il silenzio dell’Amministrazione al riguardo, osserva il Collegio che la richiesta non si palesa, come invece sostenuto dall’Amministrazione, né genericamente volta ad un sindacato ispettivo generale sull’attività amministrativa, né priva di un interesse concreto ed attuale a prendere visione e ad estrarre copia di documenti, sussistendo un nesso di strumentalità rispetto alla tutela di una situazione giuridica soggettiva della richiedente;

– Che, infatti, la pubblicità di tutti gli atti amministrativi, anche endoprocedimentali quali quelli in esame (specificamente e facilmente individuabili per relationem riguardo al provvedimento conclusivo), costituisce un principio assolutamente generale del nostro ordinamento, che soffre solo limiti (ostativi o dilatori) eccezionali e puntuali, qui non invocati dall’Amministrazione rimasta inerte;

– Che, in particolare, secondo la più autorevole giurisprudenza cui il Collegio aderisce, l’accesso può essere esercitato da chiunque possa vantare un proprio interesse concreto, differenziato ed attuale, ma anche indiretto e strumentale, delineando la normativa in tema di accesso e partecipazione procedimentale un ambito ben più vasto rispetto alla legittimazione ad agire in giudizio;

– Che nella fattispecie in esame la sussistenza della predetta condizione, vale a dire di uno specifico interesse, appare indubitabile, posto che la richiesta concerne gli atti che hanno condotto all’interdizione in via di autotutela dell’attività edilizia privata intrapresa proprio dalla ricorrente sulla base di d.i.a.

– Che la presenza di un diverso ed autonomo ricorso amministrativo, contro il provvedimento che ha concluso la sequenza documentale richiesta, non può a propria volta vanificare la richiesta d’accesso autonomamente attivata dal medesimo soggetto privato, a ciò titolato ai sensi di una diversa normativa ed in vista di utilità potenzialmente non coincidenti con la proposta impugnazione, restando le sue effettive finalità imperscrutabili dall’Amministrazione di un moderno Stato di diritto, alla quale restano necessariamente estranee valutazioni volte a sovrapporsi all’esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione nell’ambito del principio di libertà sancito dall’art. 2;

– Che il ricorso deve quindi essere accolto, conseguendone l’illegittimità del silenzio ed il conseguente obbligo dell’Amministrazione di consentire senza alcun indugio l’accesso (e la copia se richiesto) per tutti i documenti direttamente connessi all’adozione della determinazione dirigenziale del 3.12.2010 prot. n. 73309, salvo motivate, specifiche e puntuali eccezioni;

– Che le spese di giudizio, infine, devono seguire la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro mille.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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