T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 10-05-2011, n. 4047 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che il ricorrente, con il gravame in epigrafe, chiede di annullare la delibera di adozione di variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ciampino approvato con delibera della Giunta Regionale n. 55 del 24/01/06, in cui esclude dalla nuova destinazione urbanistica (zona E sottozona C9) l’appezzamento di terreno di sua proprietà sito in Ciampino, al foglio II particella 511;

– Che con il ricorso viene dedotta la disparità di trattamento che l’Autorità Amministrativa avrebbe

riservato, senza alcun ragionevole motivo, al suo terreno rispetto a quello a confine di proprietà di Giglioni Enrico, facente parte dello stesso lotto, per il quale ha previsto il passaggio da zona E, sottozona E2 a zona E, sottozona C9; ciò in violazione del principio di correttezza e buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost., nonché del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione in relazione a medesime fattispecie;

– Che l’amministrazione, costituitasi in giudizio, eccepisce l’inammissibilità del ricorso nonché la infondatezza in fatto e in diritto delle censure, argomentando l’inesistenza di un suo obbligo di estendere la prescrizione urbanistica soprarichiamata, adottata a seguito delle osservazioni formulate dal vicino, anche al terreno del ricorrente senza che esso abbia mai formulato, nel rispetto dei termini e delle procedure, alcuna osservazione alla Variante al PRG oggetto dell’impugnazione;

– Che, secondo la ricostruzione dei fatti allegata in atti dall’amministrazione, il terreno del ricorrente faceva parte del più ampio appezzamento per il quale, Giglioni Enrico, quale comproprietario, presentò in data 11/11/1998 prot. n° 29383, l’osservazione rubricata al n° 44, che l’Amministrazione

ritenne di accogliere parzialmente prescrivendo per il terreno oggetto della osservazione il passaggio da sottozona E2 a sottozona C9, limitatamente ad una profondità di ml 25misurata dal limite esterno est del comparto C9 fino al confine opposto del comparto stesso, e ciò in armonia con quanto rilevato ai fini istruttori dalla Commissione Urbanistica, secondo cui l’area oggetto della osservazione n. 44 sita al foglio 11, particella 260, aveva le seguenti destinazioni urbanistiche: "particella 260: parte zona C -sottozona C9. Parte zona E -attività agricole. La porzione a destinazione C9 è quella situata lungo l’unico lato in comune per una profondità di ml. 25, 00. Resta comunque esclusa dalla zona C9 l’eventuale porzione di terreno ricadente entro la fascia di 150 metri dal fosso della Patatona, censito acqua pubblica";

– Che risulta pertanto dagli atti, non già che per solo uno di due lotti contigui sia stata proposta una osservazione, poi accolta dall’amministrazione senza estenderne la previsione al lotto contiguo (agendo in tal modo in violazione del principio di uguaglianza), bensì che, per un più vasto lotto in comproprietà, sia stata proposta una osservazione da parte del comproprietario attualmente controinteressato, e che la stessa osservazione sia stata accolta in relazione ad una parte di quell’area, lasciando fuori dalla modifica l’area oggi di titolarità esclusiva del ricorrente;

– Che, peraltro, dal verbale della commissione urbanistica relativa all’esame della osservazione n. 44 del 4 febbraio 2008 risulta che l’accoglimento della modifica di destinazione d’uso con riguardo solo ad una parte del lotto è stato motivato dalla peculiare configurazione dell’area, con particolare riferimento alla presenza di un corso di acqua pubblico, e che il pregiudizio per il ricorrente è derivato non dal solo parziale accoglimento della variante per l’area originariamente agricola, bensì dal successivo frazionamento della stessa area in più lotti, che ha riguardato e separato sia le aree ancora agricole, sia quelle divenute edificabili;

– Che nessuna specifica censura fra quelle proposte consente di ravvisare una palese irragionevolezza o una grave disparità di trattamento relativamente alla nuova ed unitaria disciplina del lotto originariamente indiviso;

– Che il ricorso deve pertanto essere respinto e che sussistono tuttavia motivate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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