Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 09-05-2011, n. 17836 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 7.5.2010 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di R.G., avverso il provvedimento di sequestro, emesso dal GIP del Tribunale di Roma il 30 marzo 2010 ed avente ad oggetto le unità immobiliari site in (OMISSIS), intestate alla società Builders Investimenti Immobiliari s.r.l..

Rilevava il Tribunale che le ragioni di fatto e di diritto che legittimavano il sequestro erano state evidenziate nell’ordinanza, che veniva allegata e richiamata in toto, emessa dallo stesso Tribunale in relazione al decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP in data 3.2.2010 ed avente ad oggetto altri beni della medesima R..

2) Ricorre per cassazione R.G. a mezzo del difensore, denunciando la violazione dell’art. 321 c.p.p. in relazione alla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11 ed al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies.

Con la memoria depositata davanti al riesame era stato evidenziato che la cifra, individuata dal GIP come parametro cui ancorare la valutazione del quantum (Euro 376.000.000,00), corrispondeva al presunto danno all’erario derivante dalle condotte rilevanti sotto il profilo penale tributario, nessuna delle quali era però ascritta alla ricorrente.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante sotto il profilo del quantum da sequestrare ai fini della confisca L. n. 146 del 2006, ex art. 11 la circostanza che la ricorrente non risponda di reati di natura fiscale. Tale valutazione non può essere condivisa. Nell’ordinanza genetica della misura alla ricorrente è contestato il riciclaggio dei proventi delle violazioni fiscali. E’ evidente la contraddizione, dal momento che, da un lato, la R. partecipa, in qualità di sodale, dei proventi delle violazioni fiscali (tanto che ai fini della confisca si fa riferimento all’ammontare del danno all’erario) e, dall’altro, risponde di riciclaggio. Per la clausola di salvezza di cui all’art. 648 bis c.p. essa non dovrebbe rispondere allora del reato presupposto.

Il Tribunale, inoltre, non ha tenuto conto delle deduzioni in ordine al tempus commissi delicti, indicato, secondo contestazione, dal (OMISSIS). Essendo la L. n. 146 del 2006 entrata in vigore il 12.4.2006, il sequestro finalizzato alla confisca poteva riguardare solo le condotte successive a tale data. Il Tribunale ha ritenuto ininfluenti tali rilievi, essendo stato il sequestro disposto anche ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies; ma tale norma non fa riferimento al reato di associazione per delinquere.

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) Il Tribunale ha adeguatamente motivato, richiamando, innanzitutto, quanto al fumus commissi delicti (peraltro non oggetto di specifiche censure) l’ordinanza emessa nel procedimento ex art. 309 c.p. ed evidenziando che il sequestro era stato disposto per i reati di cui ai capi 1) e 13), rispettivamente associazione per delinquere e riciclaggio, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 321 c.p.p., L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 11, trattandosi di delitti aggravati ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 4. Ha evidenziato, altresì, che pacificamente risulta dagli atti che l’associazione per delinquere di cui al capo 1 di rubrica può considerarsi transnazionale (sul punto non è stata mossa alcuna contestazione), così come pacifica è la configurabilità dell’aggravante quanto al riciclaggio sub capo 13. 3.1.1) Come già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 8992/11, che ha rigettato analogo ricorso della R., "i beni in esame sono stati sottoposti a sequestro preventivo, in via principale, ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 11, il tutto in relazione ad un’imposta Iva non versata pari ad Euro 376.000,00, costituente il profitto del reato riconducibile ad entrambi gli illeciti contestati;

il tutto ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 3 (vedi ord. impugnata pag. 1, 2, 3). Trattasi di valutazioni di diritto conformi ai parametri di cui all’art. 321 c.p.p.; L. n. 146 del 2006, artt. 3, 4 e 11, disciplina applicabile alla fattispecie in esame, essendo le condotte illecite, contestate in atti, ancora in corso e comunque in fase di accertamento all’epoca del sequestro de quo. Per contro le censure dedotte nel ricorso … sono generiche sia perchè sostanzialmente ripetitive di quanto già esposto in sede di riesame, sia perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata".
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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