T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-05-2011, n. 4089 Insegnanti elementari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Premette la ricorrente che il Ministero della Pubblica Istruzione ha indetto in ciascuna regione il concorso, per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno dei tra anni scolatici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, e che ella ha partecipato al concorso bandito nella Regione Campania ottenendo punti 81,75, collocandosi in posizione 5910. preferenza O, riserva M in quanto "orfana di caduto per causa di servizio".

Soggiunge che:

– nella premessa del bando di concorso era espressamente richiamata la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, in base alla quale era stabilita per le c.d. "categorie protette" la riserva di una quota dei posti messi a concorso;

– l’allungamento dei tempi della procedura concorsuale ha fatto sì che "medio tempore" entrasse in vigore (precisamente il 18 gennaio 2000) la nuova normativa dettata dalla legge n. 68/1999 (che ha abrogato la legge n. 482/1968), la quale nei pubblici concorsi riserva alle categorie protette una quota dei posti in organico nell’amministrazione che indice la procedura concorsuale;

– in data 23 gennaio 2001, il Provveditorato agli Studi di Napoli ha proceduto alle prime nomine di cui al concorso de quo e, in tale occasione, ha appreso che, ai fini della definizione della quota di posti per i "riservisti", il Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe applicato la nuova disciplina di cui alla legge n. 68/1999, giusta circolare del 7 novembre 2000, quivi impugnata;

– ciò ha comportato una sensibilissima riduzione del numero di posti da assegnare per riserva e, dunque, ha arrecato alla ricorrente un gravissimo pregiudizio, vanificandone in pratica le speranze di poter accedere ai posti disponibili.

1.1.- Insorgendo in giudizio dinanzi al Tar per la Campania, sede di Napoli, e impugnando con atto notificato in data 14 marzo 2001 la circolare e i provvedimenti in epigrafe, la ricorrente ha formulato, in diritto, due motivi deducendo: "violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi; violazione e falsa applicazione della circolare n.4/2000 del 17.1.00 del ministero del lavoro e della previdenza sociale; eccesso di potere; ingiustizia manifesta; violazione del giusto procedimento".

Assumeva, in buona sostanza, che il Ministero della Pubblica Istruzione aveva illegittimamente applicato, con effetto retroattivo, la disciplina di cui alla legge n. 68/1999 sulle quote di riserva in materia di assunzioni obbligatorie, così riducendo i posti da assegnare per riserva e di conseguenza vanificando la possibilità per la ricorrente di poter accedere ai posti disponibili.

1.2.- La difesa dell’amministrazione sollevava il regolamento di competenza indicando il Tar centrale territorialmente competente a conoscere della causa, impugnandosi in questa atti generali; su adesione della parte ricorrente, con ordinanza presidenziale n.503/2001, gli atti sono stati trasmessi a questo Tribunale Amministrativo e il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 14 aprile 2011.

2.- Nei termini proposti, il ricorso è inammissibile.

Rammenta il Collegio, ribadendo concetti fin troppo noti (cfr., tra le tante, sent. della Sezione n. 7176 del 15 settembre 2005), che la proposizione del ricorso giurisdizionale postula, in capo al ricorrente, non soltanto una posizione legittimante (recte: titolarità di una posizione soggettiva qualificata e differenziata) che lo abilita ad attivare il processo, ma anche l’interesse al ricorso. Detto interesse, che costituisce una condizione processuale del ricorso, si compone di due elementi: effettività della lesione della posizione sostanziale del ricorrente e riconoscimento di un’utilità o vantaggio (il c.d. bene della vita) derivante dall’annullamento dell’atto illegittimo lesivo.

Orbene, nel caso all’esame, non è stato rappresentato alcun concreto vantaggio che l’annullamento degli atti impugnati arrecherebbe nella sfera giuridica della ricorrente, atteso che questi ha genericamente prospettato un situazione pregiudizievole riveniente dall’applicazione retroattiva della disciplina della legge n. 68/1999, paventando una riduzione dei posti da assegnare alle quote di riserva, ma non ha offerto alcuna prova concreta che l’operatività della legge previgente, e cioè della legge n. 482/1968, le avrebbe consentito di essere assunta nel triennio in considerazione o, quanto meno, di essere destinataria, anche in via probabilistica, dell’assunzione nella qualità di riservista.

Nella rappresentata situazione, il ricorso si appalesa inammissibile difettando in esso – perché non enunciato, né enunciabile in base alla prospettazione argomentativa svolta dalla ricorrente – l’interesse all’impugnativa, e cioè l’utilità concreta che arriderebbe alla deducente in caso di esito vittorioso del ricorso.

3.- Alla stregua di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Giusti motivi spingono però a compensare tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), decidendo il ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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