T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-05-2011, n. 4086 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto rettorale n. 273 dell’11/02/2008, prot. 4878 dell’11/02/2008, veniva indetto dall’Università di Roma Tre un concorso pubblico per titoli ed esamecolloquio per l’attribuzione (tra gli altri) di un assegno di ricerca dal titolo "SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI QUALI FONTI DEL DIRITTO" – SETTORE SCIENTIFICODISCIPLINARE IUS/18, presso il Dip. dell’economia e analisi economica istit..

Tale bando all’art. 5 escludeva dalla ammissione al colloquio quei candidati che avessero ottenuto meno di 40/100 nella valutazione dei titoli, come già sancito dall’art. 4 del Regolamento di ateneo per gli assegni di ricerca.

Riferisce la attuale ricorrente che al colloquio orale del 21 maggio 2008 erano presenti due concorrenti: la stessa istante convocata con raccomandata A.R. n. 134173841132 del 7 maggio 2008 e la dott.ssa S.G. che, in un documento contenente una graduatoria dei titoli, mostrato dalla commissione alle due candidate, occupava il secondo posto della graduatoria mentre la ricorrente era al primo posto sulla base dei rispettivi punteggi.

Rappresenta inoltre:

a) che la dott.ssa G. era stata ammessa a sostenere il colloquio pur avendo un punteggio per titoli pari a 38/100 cioè inferiore a quello richiesto dal bando (punteggio minimo: 40/100);

che in esito al colloquio stesso veniva affissa nei locali del Dipartimento di diritto dell’Economia e Analisi Economica delle Istituzioni, la graduatoria definitiva in cui, al contrario della precedente, al secondo posto risultava la ricorrente dott.ssa M. M.L.G. R., mentre al primo posto risultava la dott.ssa S.G.. Tanto perché mentre la ricorrente aveva conseguito un punteggio complessivo pari a 74/100 (di cui 40/100 per titoli e 34/100 per colloquio), invece la dott.ssa G. aveva conseguito un punteggio complessivo pari a 76/100 (di cui 38/100 per titoli e 38/100 per colloquio) risultando così vincitrice nonostante l’illegittimità della sua ammissione al colloquio.

Sulla base di documentazione acquisita dopo richiesta di accesso la ricorrente ha proposto il presente ricorso che viene affidato ai seguenti motivi:

I) violazione dell’art. 5 del bando di concorso n. 273 dell’11/02/2008, e dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca dell’Università degli Studi di Roma Tre.

Rilevato che, per espressa disposizione di bando e di Regolamento "non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto meno di 40/100 nella valutazione dei titoli", evidenzia la ricorrente che nonostante nel verbale n. 1 relativo alla "Riunione preliminare ed alla valutazione dei titoli", del 6 maggio 2008 fosse stato attribuito alla candidata S.G., un punteggio complessivo pari a 38/100 cioè inferiore a quello minimo prescritto, la stessa tuttavia è stata ugualmente ammessa a sostenere il colloquio.

Invece la dott.ssa G. non poteva sostenere il colloquio sicchè la dott.ssa R. è da considerarsi vincitrice dell’assegno di ricerca avendo riportato un voto complessivo pari a 74/100 cioè superiore a quello previsto dall’art. 5 del bando.

II) Eccesso di potere per irragionevolezza ovvero illogicità manifesta, per travisamento dei fatti, oltre che per violazione del giusto procedimento.

Accertato, in virtù dell’esaudimento dalla domanda di accesso, che la commissione si è riunita in data 22 maggio 2008 (successivamente, quindi alla data di svolgimento del colloquio tenutosi il giorno 21 maggio 2008 ed alla affissione della graduatoria finale nella bacheca ubicata nei locali del dipartimento) e che nel corso della stessa riunione la commissione avrebbe rilevato che solo per mero errore materiale, nel verbale del 6 maggio 2008, alla candidata S.G. risulta assegnato il punteggio di punti 3 anziché 5 relativamente ad altri titoli con la conseguente erronea dichiarazione di punti 38, anziché 40, come totale mentre la stessa, eliminato tale errore materiale ha ottenuto il punteggio definitivo dopo gli orali, di punti 78 anziché 76, formula la ricorrente i seguenti rilievi alle suindicate osservazioni della commissione:

a) il verbale relativo alla riunione della commissione svoltasi in data 22 maggio 2008 e le determinazioni della stessa commissione in esso contenute, non sono stati mai portati in alcun modo a conoscenza della ricorrente, pur trattandosi di rettifica delle risultanze di una graduatoria finale, di cui era obbligatorio, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90 la effettuazione di comunicazione di avvio del procedimento di rettifica;

b) il verbale del 22 maggio 2008, risulta illegittimo e viziato da eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti in quanto le sue risultanze confliggono palesemente con quanto asserito dalla commissione nel verbale relativo alla valutazione dei titoli del 6 maggio 2008, in cui l’Organo esaminatore ha espressamente dichiarato di aver assegnato i punteggi ai candidati al concorso solo dopo aver preso visione del bando di concorso stesso e della normativa in vigore, dopo aver esaminato le domande di ammissione e la documentazione ad esse allegate e dopo "ampia discussione e valutazione dei titoli allegati", per la quale ragione si rende incomprensibile e ingiustificata la tardiva rilevazione di errore materiale che anche ad ammetterne la esistenza avrebbe dovuto essere riscontrato nel corso di svolgimento della procedura mentre il punteggio di 38/100 attribuito alla dott.ssa G. risulta riportato in tutti gli atti successivi e persino nella graduatoria finale.

Ritiene la istante irravisabile la presenza di errore materiale non essendo lo stesso comprovato dalla rilevazione della Commissione della disposta convocazione per gli orali, tenutisi il giorno 21 maggio 2008, sia per la candidata M. M. L.G. R., che per la candidata S.G. poiché la Commissione nel verbale n. 1 del 6 maggio 2008, per la voce "altri titoli" (distinti dalle pubblicazioni, dottorato di ricerca ed altre esperienze) individuabili in "diplomi di specializzazione, borse di studio ed incarichi" avrebbe attribuito ai candidati meritevoli un punteggio massimo pari a 5/100 e la ricorrente ha meritato il massimo (5 punti/100), sin dall’inizio, così come la contro interessata ha invece, in relazione ai titoli dalla stessa dichiarati e in esito ad una loro esatta valutazione il punteggio pari a 3/100. Tale valutazione non è dovuta ad errore materiale, bensì ad una precisa scelta valutativa della Commissione.

Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo vengono impugnati il decreto del Rettore di approvazione della graduatoria finale di merito e di nomina della dott.ssa S.G. a vincitrice dell’assegno di ricerca, nonché il contratto relativo all’assegno di ricerca concluso tra la Università di Roma Tre e la sunnominata G..

Con tali motivi aggiunti vengono rilevate le seguenti illegittimità:

I) Illegittimità derivata. Violazione dell’art. 5 del "Decreto rettorale" n. 273 dell’11/02/2008, prot. 4878 dell’11/02/2008 intitolato: "Bando di concorso per l’attribuzione di n. 18 assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca", nonché dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca dell’Università degli Studi di Roma Tre (richiamato dal suddetto Bando), Rep. N. 268 dell’11/02/08, prot. n. 4857 relativo alle "modalità di selezione" poiché nonostante che nel verbale n. 1 relativo alla "Riunione preliminare ed alla valutazione dei titoli", del 6 maggio 2008 fosse stato attribuito alla candidata S.G., un punteggio complessivo pari a 38/100 e nonostante che sulla fotocopia che è stata consegnata alla odierna ricorrente, risulta apposto un segno a matita recante un "NO" scritto come promemoria per indicare i punteggi insufficienti all’ammissione, la stessa è stata ammessa a sostenere il colloquio.

Viene perciò evidenziato che il provvedimento di ammissione della dott.ssa S.G. al colloquio, la sua convocazione al predetto colloquio datata 6 maggio 2008, nonché la graduatoria finale, ed il decreto rettorale, datato 28 maggio 2008 di approvazione della graduatoria finale di merito e di nomina della dott.ssa S.G. quale vincitrice dell’assegno di ricerca, sono illegittimi.

II) Illegittimità derivata. Eccesso di potere per irragionevolezza ovvero illogicità manifesta, per travisamento dei fatti, oltre che per violazione del giusto procedimento.

Dall’esame degli atti consegnati alla ricorrente per effetto dell’istanza di accesso, si rileva che la Commissione si sarebbe riunita in data 22 maggio 2008 (successivamente, quindi alla data di svolgimento del colloquio tenutosi il giorno 21 maggio 2008 ed alla affissione della graduatoria finale nella bacheca ubicata nei locali del dipartimento) e che nel corso di tale riunione la stessa Commissione avrebbe rilevato che "per mero errore materiale, nel verbale del 6 maggio 2008, alla candidata S.G. risulta assegnato il punteggio di punti 3 anziché 5 relativamente ad altri titoli, con la conseguente erronea dichiarazione di punti 38, anziché 40, come tale".

Ribadito che il verbale relativo alla riunione della commissione svoltasi in data 22 maggio 2008 e le determinazioni della stessa commissione non sono stati portati a conoscenza della ricorrente pur trattandosi di provvedimento di rettifica delle risultanze di una graduatoria finale, rileva la ricorrente che il verbale del 22 maggio 2008, risulta illegittimo e viziato da eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti in quanto le sue risultanze confliggono palesemente con quanto asserito dalla stessa commissione nel verbale relativo alla valutazione dei titoli del 6 maggio 2008 per quanto concerne l’esame della domanda di ammissione della documentazione ad esse allegate e dopo "ampia discussione e valutazione dei titoli allegati" che renderebbe incomprensibile ed ingiustificata la tardiva ricognizione di un supposto errore materiale e che si traduce invece in una legittima ed inammissibile rivalutazione dei titoli effettuata ex post, dopo l’espletamento della prova orale e la pubblicazione della graduatoria finale.

Ritiene che la attribuzione del punteggio di 38/100 nella valutazione dei titoli delle dott.ssa S.G. deriva da una corretta operazione aritmetica di addizione dei punteggi attribuiti alle singole tipologie di titoli.

In particolare, se la attuale ricorrente ha ottenuto, per la categoria "altri titoli" (distinti dalle pubblicazioni) il punteggio massimo previsto (5/100) ciò sarebbe avvenuto sulla base di valutazione di merito allo stesso modo in cui la controinteressata ha semplicemente meritato in relazione ai titoli dalla stessa dichiarati e proprio in virtù di un’esatta valutazione comparativa con gli altri concorrenti, un punteggio pari a 3/100, sicchè tale valutazione non è dovuta ad errore materiale, bensì ad una scelta perfettamente razionale della Commissione e non è pertanto suscettibile di successiva rettifica.

III) Illegittimità derivata del Decreto Rettorale del 28.05.2008, Rep. N. 1631 del 06/06/2008, prot. n. 3ì21381 per illegittimità degli atti propedeutici allo stesso, già impugnati.

IV) Illegittimità derivata del Decreto Rettorale del 28.05.2008, Rep. N. 1631 del 06/06/2008, prot. n. 21381) per eccesso di potere derivante dal travisamento dei fatti avendo il Rettore dell’Università asserito in contrasto con le risultanze degli atti,, che è stata accertata la regolarità degli atti concorsuali.

V) Nullità del contratto stipulato tra l’Università degli Studi di Roma Tre e la dott.ssa S.G., per il conferimento dell’assegno di ricerca derivata dalla illegittimità degli atti procedimentali, ad esso propedeutici, già impugnati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

VI) illegittimità ed infondatezza della valutazione dei titoli della dott.ssa G.S. come effettuata dalla Commissione esaminatrice; assenza dei titoli; violazione delle norme del bando relative ai criteri di valutazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di prova. Illogicità e ingiustizia manifesta.

Per quanto concerne i titoli della dott.ssa G. viene denunciato, oltre che il difetto di istruttoria, anche la ingiustizia e l’illogicità manifesta dell’operato della Commissione esaminatrice, sia in merito alle "pubblicazioni" che in merito alla voce "altri titoli" poiché per quanto concerne le "pubblicazioni" nonostante che la dr.ssa G. avesse presentato unicamente un articolo sulla rivista Schola di diritto romano la Commissione ha attribuito punti 10 come la ricorrente Dr.ssa R. che aveva presentato 11 pubblicazioni in riviste di rilievo nazionale.

Analogamente per la voce "Altri titoli" in cui si è verificato il cambio del voto da 3 a 5 per la Dr.ssa G. nonostante avesse presentato dichiarazioni di collaborazioni dal 2003 con l’Università, la ricorrente ha presentato non solo collaborazioni universitarie a far data dal 1999, ma svariati altri incarichi più qualificanti (docenze e scuole di perfezionamento, titolo abilitativo etc.) tali da non consentire una equiparazione tra la ricorrente e la dott.ssa G. alla quale congruamente era stato attribuito il punteggio di 3 e non di 5 (come alla odierna ricorrente).

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti della Università degli Studi di Roma Tre e della Commissione esaminatrice del concorso per l’attribuzione di assegno di ricerca presso la stessa Università (Facoltà di Giurisprudenza) nonché della contro interessata dott.ssa G.S..

Si è costituita in giudizio la Università degli Studi di Roma Tre che, in prima e successiva memoria di difesa presentata in prossimità della odierna udienza di trattazione del ricorso, sostiene la legittimità di tutti i provvedimenti impugnati e chiede la reiezione "in toto" del ricorso.

Tanto premesso anche in ordine alla costituzione del contraddittorio, andando al merito del gravame le censure svolte nel ricorso si incentrano sulla eliminazione di errori riscontrati in atti e verbali relativi al procedimento di scelta degli aspiranti alla attribuzione di un assegno di ricerca, dalla Commissione esaminatrice dei titoli e delle prove sostenute dai ricorrenti ritenuti come errori di ordine meramente materiale.

Rileva la ricorrente la intangibilità degli atti della stessa procedura dopo che la Commissione aveva affisso la graduatoria degli aspiranti allo stesso assegno con la indicazione dei punteggi (in base ai quali l’assegno era stato attribuito alla dott.ssa G.S.).

Come ampiamente riferito in narrativa era avvenuto che il punteggio finale attribuito alla sunnominata G. è risultato di p. 76/100 (di cui 38/100 per titoli e 38/10 per il colloquio) mentre quello della ricorrente era inferiore in quanto di p. 74/100 (40/100 per titoli e 34/100 per il colloquio) sicchè la G. è risultata prescelta per l’attribuzione dell’assegno di ricerca.

Le attuali censure della ricorrente si rivolgono in particolare alla fase della ammissione al colloquio il quale era da effettuarsi dopo quella relativa alla valutazione dei titoli dei candidati.

La controinteressata dott.ssa G. avrebbe dovuto essere, sostiene la attuale deducente, esclusa e non ammessa alla prova successiva alla valutazione dei titoli avendo riportato, come risulterebbe dal relativo verbale, il punteggio di 38/100 che, per espressa disposizione riportata anche nel bando di concorso, era inferiore a quello (40/100) che si richiedeva per partecipare alle successive valutazioni.

L’Amministrazione resistente evidenzia che il candidato cui è stato attribuito l’assegno non era invece da escludersi dalla prova successiva poiché la indicazione nel verbale del punteggio di 38/100 per i titoli era da attribuirsi ad un mero errore materiale di scrittura intervenuto nella voce "altri titoli" in cui era stato indicato erroneamente il punteggio di 3 mentre il punteggio realmente assegnato dalla commissione era quello di p. 5 sicchè sommato tale effettivo punteggio con quello relativo ai titoli specifici la dott.ssa G. veniva a totalizzare il punteggio di effettivi 40 punti che davano alla stessa il diritto di partecipare alla successiva fase, il Colloquio (a conclusione delle quali è poi risultata destinataria dell’assegno di ricerca).

Va osservato che la eliminazione di errori di ordine meramente materiale deve essere comprovata dalla rilevazione di "una inesattezza percepibile ictu oculi dal contesto dell’atto e tale da non determinare alcuna incertezza in ordine alla individuazione di quanto rappresentato e avvenuto" (TAR Lazio Sezione Latina sent. n. 28/2008).

Nel caso di specie, ad esaminare il verbale relativo alla riunione preliminare della Commissione (Verb. N. 1 del 6/5/2008) in cui sono stati adottati i criteri per la distribuzione del punteggio relativo ai titoli e pubblicazioni scientifiche degli aspiranti all’assegno di ricerca e sono stati altresì esaminati i titoli ed attribuiti i punteggi per gli stessi, risultano per la dott.ssa G. indicati: p. 10 per "Dottorato di ricerca"; p. 10 per "Pubblicazioni"; p. 15 per "Esperienze di ricerca e professionali"; p. 3 per "Altri titoli" per un totale indicato nello stesso verbale di punti 38.

Tale punteggio poiché inferiore a 40/100, non dava diritto alla ammissione.

In successiva riunione della Commissione tenutasi il giorno 22 maggio 2008, dopo lo svolgimento del Colloquio espletato il 21 maggio 2008 e la redazione della graduatoria, è stata affermata la esistenza di un errore di ordine materiale nel verbale del 6 maggio 2008 nella parte indicativa del punteggio per titoli assegnato alla dott.ssa G., nel senso cioè che la indicazione di punti 38 anziché 40 come totale era da considerarsi quale indicazione errata. Alla stessa infatti, precisa la Commissione nella stessa riunione del 22/5/2008, nella sottovoce "altri titoli" erano stati in realtà assegnati dalla Commissione p. 5 anziché i 3 erroneamente indicati nello stesso verbale.

La Commissione non ha però fornito alcun documento da cui risultassero effettivamente attribuibili alla candidata nella sottovoce "altri titoli" p. 5.

Per tale ragione l’avere la candidata riportato punteggio effettivo di p. 5 anziché i 3 indicati nel verbale si traduce in una affermazione della Commissione. Va evidenziato che era insita nella inferiore attribuzione di tali punti 3 l’asserito errore materiale che la Commissione ha inteso correggere. Infatti il punteggio complessivo di p. 40 (anziché 38) che avrebbe consentito alla stessa l’ammissione agli orali è il risultato proprio dell’aumento del punteggio da 3 a 5 per "altri titoli".

Appare evidente che la affermazione della Commissione di aver proceduto alla eliminazione di errori di ordine solo materiale non appare comprovata. Né è percepibile dal contesto di nessun atto da cui possa individuarsi con certezza la esistenza di una evidente difformità tra quanto erroneamente rappresentato e quanto invece realmente accaduto in sede di attribuzione del punteggio per la voce "altri titoli".

In mancanza dunque della presenza di elementi comprovanti la esistenza di errori materiali nella indicazione dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, non possono che assumersi quelli riportati nel verbale del 6/5/2008 che assegna alla dott.ssa G. p. 3 per "Altri titoli" (in cui dovrebbe risiedere l’indimostrato errore di ordine materiale).

Con tale punteggio, che sommato a quello degli altri titoli conduce alla attribuzione in totale di p. 38, la stessa non era da ammettere al colloquio che esigeva la attribuzione di un punteggio non inferiore a p. 40.

Tali conclusioni consentono l’accoglimento del ricorso sicchè vanno annullati gli atti concernenti la attribuzione dell’assegno di ricerca alla dott.ssa G. che in base al punteggio complessivo attribuitole è stata collocata in graduatoria prima della ricorrente che nella stessa graduatoria alla medesima immediatamente segue.

Quanto al danno va rilevato che in esecuzione della Ordinanza cautelare di questa Sezione n. 5593/08 del 1°/12/08 di accoglimento della domanda di sospensione del provvedimento impugnato, la Università ha sospeso, in data 30/12/2008, ogni attività di collaborazione con la vincitrice dell’assegno di ricerca, la dott.ssa S.G. restando in tal modo salvo il diritto della attuale ricorrente, rimasta unica destinataria della borsa di studio, alla riparazione in forma specifica mercè l’attribuzione alla stessa dell’assegno di ricerca (con stipula del relativo contratto) illegittimamente conferito alla sunnominata G..

Infatti il bando non prevede né la inconcedibilità dell’assegno in caso di unica concorrente rimasta in graduatoria (è previsto sempre il subentro di altro candidato anche in caso di rinuncia o tardiva accettazione da parte dell’avente diritto) né, stante la mera sospensione disposta dalla Università della attività di ricerca, può ritenersi verificata una definitiva estinzione, impeditiva della attribuibilità (attuale) dell’assegno di ricerca in conseguenza del periodo "medio tempore" decorso.

La domanda che la ricorrente rivolge, in chiave petitoria,a questo adito Tribunale è infatti il riconoscimento e l’attribuzione dell’assegno di ricerca (mediante stipula del relativo contratto).

Tali sono le conclusioni formulate nel ricorso sicchè la richiesta di attribuzione dello stesso assegno di ricerca si atteggia come riparazione in forma specifica conseguente all’annullamento della graduatoria in cui risulta illegittimamente collocata al primo posto la contro interessata dott.ssa G..

Ferma la possibilità per la ricorrente di ottenere l’attribuzione, in forma specifica, dell’assegno di ricerca in conformità alla sua domanda, quanto alla richiesta di risarcimento dei danni che la stessa pretenderebbe per configurarsi una responsabilità per colpa dell’Amministrazione (in particolare della Università degli Studi di Roma Tre e della Commissione esaminatrice) derivante dalla illegittima attribuzione dell’assegno di ricerca ad altro soggetto, è sufficiente rammentare che in tema di responsabilità dell’amministrazione l’onere di supportare con idonei elementi probatori il danno subito è posto a carico dell’interessato atteso che la realtà creata dall’azione amministrativa è nella disponibilità della parte sia sotto il profilo dell’allegazione che sotto quello dell’acquisizione conoscitiva (cfr. TAR Calabria – Reggio Calabria 24/11/2007 n. 1194).

Ciò sta a significare l’obbligo di dimostrare in giudizio la alterazione negativa, sotto qualunque profilo, della situazione del soggetto rispetto a quella che si sarebbe avuta senza il verificarsi del fatto illecito, o dell’atto illegittimo nel caso della esistenza di provvedimenti amministrativi illegittimi.

Tali elementi dimostrativi non vengono in modo idoneo riversati in giudizio da parte della ricorrente.

La stessa fa riferimento a danni sia di natura patrimoniale che di ordine non patrimoniale che conseguirebbero dalla mancata subitanea attribuzione dell’assegno di ricerca in suo favore ma le richieste di risarcimento vengono affastellate in una domanda unica e indistinta (e non sorretta da adeguati elementi dimostrativi) avente ad oggetto la richiesta di risarcimento per un ammontare dalla stessa totalizzato nella misura indistinta di Euro 20.000.

Tale domanda così come proposta si presenta priva degli elementi che si richiedono per la riconoscibilità del diritto al risarcimento del danno, e pertanto risulta inammissibile.

Né può ritenersi valere la richiesta rivolta al giudice per una equitativa valutazione del danno giacchè in nessun caso la attività del giudice può supplire o sostituire in via equitativa quella dal ricorrente non dispiegata per dimostrare la effettiva e concreta esistenza di danni patiti, suscettibili di risarcimento.

In conclusione, il ricorso va accolto mentre va respinta la domanda nella parte relativa alla richiesta di risarcimento del danno.

Quanto alle spese le stesse vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura nel dispositivo indicata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:

I) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

II) Rigetta la domanda della ricorrente di risarcimento dei danni.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore della ricorrente nella complessiva misura di Euro. 3.000 (tremila) comprensive degli onorari di difesa più IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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