T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-05-2011, n. 4076 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 11 dicembre 2007, con decreto rettorale n. 3508 era indetto il concorso – per l’anno accademico 2007/2008 – per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", tra le quali la scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, della durata di quattro anni.

La ricorrente partecipava alle prove di esame e vinceva il concorso per l’ammissione alla frequenza di n. 9 posti nella scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, trovando utile collocazione nella graduatoria di merito e di conseguenza il 17 marzo 2008 veniva sottoscritto, tra la Dr.ssa A., da una parte, la "Università" e la Regione Lazio, dall’altra, il contratto di formazione specialistica.

Venivano stipulati più specificamente, i contratti per i primi due anni di corso: il primo con decorrenza il 20 marzo 2008, il secondo, pur stipulato l’8 aprile 2009, avente decorrenza dal 20 marzo di quello stesso anno.

Riferisce la ricorrente che frequentava con profitto la "Scuola di specializzazione" per gli interi anni 2008 e 2009, sino al 27 gennaio 2010, quando, a causa dell’improvviso peggioramento di grave malattia della madre con nota inviata al solo Rettore della "Università", manifestava l’intenzione di rinunciare volontariamente al proseguimento degli studi.

Rappresenta che dopo un mese e cioè in data 8/3/2010 inviava al Direttore della "Scuola di specializzazione", Prof. Simonetti, una nota con la quale chiedeva di essere riammessa alla frequentazione della Scuola per completare il percorso di studi intrapreso (che la stessa non aveva interrotto completamente) che le veniva consentita tanto da essere anche ammessa a sostenere l’esame di completamento del II ano ai fini dell’ammissione al III, che veniva superato in data 13 marzo 2010.

Dopo il superamento di detto esame, con nota del 19 marzo 2010, il Direttore della Scuola di specializzazione, Prof. Simonetti, chiedeva al Rettore della "Università" ed al Responsabile delle Scuole di specializzazione, la sistemazione anche in via formale della reintegrazione della ricorrente alla frequenza della Scuola di Specializzazione, di fatto normalmente ripresa stante anche il superamento del suindicato esame.

Senonchè alla predetta nota del Direttore della Scuola il Rettore in data 22 aprile 2010 comunicava, al Prof. Simonetti, che "il provvedimento ha prodotto come effetto giuridico l’estinzione della carriera della medesima che, per tale motivo, non poteva essere ammessa a sostenere l’esame di profitto del secondo anno di corso"; dal che sarebbe conseguito che tale esame sarebbe stato "privo di ogni effetto".

Rileva la ricorrente anche il ritardo nella comunicazione alla diretta interessata del decreto rettorale di "presa d’atto" della sua rinunzia volontaria, risulta essere datato al 1° febbraio 2010, della cui esistenza la ricorrente ha avuto notizia – per la prima volta – soltanto il 14 maggio 2010.

Rappresenta ancora:

a) che avverso tale decreto rettorale datato 1° febbraio 2010, n. 343 (ricevuto solo il 14 maggio successivo) proponeva ricorso al TAR del Lazio dinanzi al quale il Presidente della Sezione Terza con decreto del 28 luglio 2010, n. 3464 concedeva misura cautelare sino alla pronunzia collegiale della Sezione fissata per il 29 settembre 2010, ammettendo con riserva la Dr.ssa A. a riprendere la frequenza della Scuola di specializzazione;

b) che in data 5 agosto 2010, con decreto n. 28453, il Rettore della "Università", in dichiarata ottemperanza del ricordato decreto presidenziale, riammetteva con riserva la Dott.ssa A. alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica;

c) che la Sezione III bis del TAR Lazio, con ordinanza 4 ottobre 2010, n. 4369 non confermava il decreto cautelare presidenziale ritenendo la insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;

d) che dopo alcuni giorni il Rettore comunicava alla Dr.ssa A. la cessazione "di ogni effetto giuridico" del proprio precedente decreto di riammissione alla frequenza del Corso di specializzazione in Radiodiagnostica; che l’appello in sede cautelare proposto dalla Dr.ssa A. veniva accolto dal Consiglio di Stato, Sez. VI (ordinanza della Sez. VI n. 4897/2010), in riforma dell’Ordinanza TAR Lazio n. 4360/2010 e con sospensione del Decreto rettorale del 1° febbraio 2010, n. 343 (con cui il Rettore aveva disposto la risoluzione del Contratto di formazione specialistica in Radiodiagnostica).

Evidenzia la istante che la Ordinanza del C.d.S. n. 4897/2010 ha rilevato, tra l’altro, che l’appello cautelare appare assistito da fumus boni iuris, tenuto conto del fatto che al momento dell’adozione dell’atto in primo grado impugnato (decreto rettorale di presa d’atto della rinuncia) era stata già ritirata dalla interessata, a mezzo della richiesta di riammissione, la originaria rinuncia all’ulteriore proseguimento del corso di studio relativo alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica… "omissis…" e sottolinea la esistenza di un obbligo conformativo alla Ordinanza che avrebbe imposto al Rettore di emanare un decreto con il quale la Dott.ssa A. venisse riammessa alla frequentazione del Corso di cui si discute.

Sulla scorta della Ordinanza del C.d.S. la ricorrente in data 2 novembre 2010, stante l’urgenza di riprendere la frequentazione del Corso in parola, inviava al Rettore una formale diffida con la quale lo invitata ad eseguire la stessa ordinanza del Consiglio di Stato e, quindi, ad emanare il provvedimento di riammissione al Corso ma per il silenzio serbato dal Rettore adiva nuovamente il Consiglio di Stato per l’esecuzione dell’ordinanza n. 4897/2010, che con apposita ordinanza n. 470 del 2010, in accoglimento del ricorso per ottemperanza accertata "la persistente inottemperanza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata", statuiva che la ricorrente dovesse essere "riammessa con effetti ex tunc (e cioè fin da verificarsi della pregressa sospensiva) alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica, con la ricostituzione (senza pregiudizio alcuno per la ricorrente) del relativo contratto di formazione specialistica", e ordinava "al Rettore della Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma di provvedere a dare esecuzione, nel termine di gg. 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, alla ordinanza n. 4897 del 25 ottobre 2010 di questo Consiglio di Stato, a mezzo della riammissione della ricorrente dott.ssa A. alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica e della stipula del relativo contratto".

Rappresenta che soltanto dopo la notifica dell’ultima ordinanza del Consiglio di Stato, riceveva la comunicazione del Rettore con la quale quest’ultimo trasmetteva il Decreto n. 4063 del 18 novembre 2010 di riammissione della stessa al corso di specializzazione, ma che nonostante avesse provveduto al pagamento della tassa di iscrizione al terzo anno e nonostante l’Università le avesse comunicato l’avvenuta iscrizione al terzo anno della Scuola di Specializzazione, non è stata ancora chiamata per la firma di contratto (di nessun tipo).

Con riferimento al decreto rettorale del 1°/2/2010 n. 343 che costituisce oggetto del presente ricorso rileva che il Consiglio di Stato ha accertato l’illegittimità di tale decreto in primo tempo con la ordinanza n. 4897/2010 (ed in seguito con la ordinanza n. 470/2010 in sede di esecuzione) con la quale ordinanza n. 4897/2010 il giudice d’Appello ha evidenziato che il Rettore avrebbe dovuto tener conto – al momento dell’emanazione del Decreto impugnato – del ritiro da parte della Dott.ssa A. del proprio atto di rinuncia agli studi sicchè lo stesso Decreto rettorale risultava "inutiliter datum" in quanto successivo all’atto di revoca della rinuncia agli studi. Ed avrebbe altresì dovuto considerare il fatto che la interessata aveva nel frattempo superato gli esami per passare al successivo anno di corso.

Conclude la ricorrente chiedendo la emissione nella attuale sede di merito di una pronuncia di annullamento del Decreto impugnato che tenga conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato in sede cautelare, con ordine alla Università, tuttora riluttante nella sottoscrizione del contratto, della ricostituzione del relativo contratto di formazione specialistica in suo favore.

Il contraddittorio è stato istituito per il presente ricorso, nei confronti della Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma, del Dipartimento Diagnostica Immagini, Imaginig Molecolare, Radiologia e Radioterapia della stessa Università e della Regione Lazio.

Si è costituita in giudizio la Università degli Studi "Tor Vergata".

Tanto premesso anche per quanto concerne la istituzione del contraddittorio e nota la questione su cui si controverte sulla base di quanto ampiamente illustrato in narrativa e tenuto conto che la stessa questione e i relativi motivi su cui si basa il presente ricorso si incentrano sulla validità (o meno) della revoca dell’8/3/2010) da parte della ricorrente della rinuncia (che la stessa aveva presentato) a proseguire gli studi relativi alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, il collegio ritiene potersi aderire in via di massima a quanto rilevato in sede cautelare dal Consiglio di Stato (Ord. VI Sez. n. 4897/2010) che ha ritenuto la revoca della stessa rinuncia anteriore al provvedimento rettorile n. 343 del 1°/2/2010 che, preso atto della rinuncia aveva disposto la risoluzione del contratto di formazione specialistica intervenuto con la ricorrente.

Va tuttavia precisato che, in realtà, la stessa revoca è da intendersi presentata (mediante la richiesta della interessata dell’8/3/2010 di riammissione al corso) quando il provvedimento rettorile del 1°/2/2010 n. 343 (impugnato con il presente ricorso) con il quale è stato risolto il contratto di formazione specialistica stipulato con la ricorrente, non era stato ancora comunicato alla stessa.

Infatti tale provvedimento rettorile del 1°/2/2010 è stato trasmesso alla dott.ssa A. in allegato alla racc.ta del 12/5/2010.

Può perciò conferirsi valore alla manifestazione di volontà della interessata di volere revocare le dimissioni già presentate per le seguenti ragioni.

Pur se intervenuta dopo la emissione del decreto rettorile del 1°/2/2010 n. 343 che, sulla base della nota in data 27/1/2010 con la quale la dott.ssa A. aveva comunicato di voler rinunciare a proseguire negli studi, ha dichiarato risolto per rinuncia volontaria il contratto di formazione specialistica sottoscritto dalla stessa, la revoca è ritenibile tuttavia espressa prima che lo stesso atto rettorile risolutorio del rapporto in accettazione delle dimissioni, fosse stato alla stessa comunicato.

Tale precisazione consente l’accoglimento del ricorso incentrato (vedasi il secondo motivo) sul decreto rettorile del 1/2/2010 in riferimento al quale l’Amministrazione ha mostrato di ritenere persistente la efficacia senza alcuna considerazione del manifestato intendimento della interessata (ed anche dopo) di voler revocare le sue dimissioni, tanto che la stessa Università "Tor Vergata" ha provveduto a distanza di circa tre mesi dalla sua emanazione a renderlo noto con la racc.ta del 12/5/2010 alla ricorrente cui in precedenza non era stato comunicato.

Tale intendimento della attuale istante era invece da considerarsi dalle Università poiché esprimeva la sua effettiva intenzione di procedere nel Corso degli Studi dalla stessa peraltro proseguito attraverso la regolare frequenza di tutte le attività didattiche e formative ed il superamento, con successo, anche degli esami di profitto del secondo anno.

Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto mentre si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per gli effetti annulla il provvedimento con lo stesso ricorso impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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