T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 10-05-2011, n. 3996 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 27 dicembre 2010 e depositato il 4 gennaio 2011 la società cooperativa N.S. a r.l. ha impugnato il silenzio formatosi sulla sua istanza di accesso a documenti detenuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, necessari per la difesa dinnanzi al GUP di Catanzaro a seguito di querela sporta dalla società qui controinteressata, relativamente a presunta installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione; procedimento ancora in corso.

In particolare la società ricorrente, ritenendo al contrario che la controintressata gestisca abusivamente l’impianto televisivo sul suo stesso canale, con due istanze del 26 ottobre e 3 novembre 2010, ha chiesto il rilascio di tutta la documentazione relativa alla proprietà o possesso dell’impianto CH 29 UHF da GASPERINA (CZ) loc. Riccia attualmente esercito dal M.V.S.P.T. s.r.l. e, a suo tempo censito ai sensi della legge 223/90 art. 32, della ditta individuale R. di S.I.: eventuali atti di compravendita, pronunzie giudiziali, atti autorizzativi.

Deduce:

violazione dell’art. 22 della legge n. 241/90 e dell’art. 2 del D.M. 1996/60: la ricorrente ha un interesse concreto ed attuale ad ottenere l’accesso richiesto per la tutela della sua posizione processuale, giuridicamente rilevante, a tutela del diritto a trasmettere dalla sua emittente;

violazione dell’art.8 c.V lett. d) del DPR n.352/92: non sussistono i presupposti di riservatezza per escludere l’accesso della ricorrente, alla quale comunque deve essere garantita la visione degli atti, la conoscenza dei quali sia necessaria per curare e difendere i suoi interessi giuridici;

violazione degli artt. 24 e 25 l.n. 241/90; l’art. 24 c.7 (come novellato dalla legge 15/2005) prevede espressamente che anche in casi di riservatezza deve comunque essere garantito l’accesso a documenti amministrativi, la conoscenza dei quali sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Costituitasi la Mondial Video Studio Produzioni televisive s.r.l. esercente l’attività di radio telediffusione sotto la denominazione R., ha affermato che la ricorrente è già in possesso di tutti gli atti autorizzativi di essa controinteressata in quanto analogo procedimento si è già svolto presso l’Ispettorato territoriale Calabria del Ministero dello sviluppo economico; da ciò l’inammissibilità del presente ricorso per difetto d’interesse. Inoltre gli atti richiesti non hanno rilevanza nel procedimento penale in questione, che prosegue per danneggiamento; non si è formato il silenzio perché l’Amministrazione locale ha consentito l’accesso; alla ricorrente è stato assegnato un nuovo canale e non ha più interesse relativamente al CH29.

Costituitosi il Ministero intimato, ha evidenziato come in un primo tempo abbia fornito alla ricorrente solo l’atto autorizzatorio; deposita quindi in giudizio, con l’atto di costituzione, la restante documentazione ed in particolare l’atto di compravendita datato 9.10.92 relativo al CH29UHF e copia di sentenza del Consiglio di Stato.

Con memoria la ricorrente stigmatizza il comportamento tardivo dell’Amministrazione, dando peraltro conto dell’attuale completezza all’accesso, e contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla controinteressata, in particolare rilevando che il procedimento in sede locale atteneva alla sola documentazione tecnica.

Con memoria la controinteressata insiste nel ritenere che la ricorrente era già in possesso anche di detto atto di compravendita.

Alla camera di consiglio del 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe una emittente radiotelevisiva contesta il silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla sua istanza di accesso ad atti relativi alla posizione amministrativa della controinteressata, la quale ha dato origine ad un procedimento penale nei suoi confronti, nell’ambito del quale, appunto, la ricorrente stessa avrebbe necessità di esibire la documentazione richiesta.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Risulta agli atti che il Ministero intimato, seppure tardivamente ed a seguito dell’azione giudiziaria, ha completato la produzione documentale richiesta, fornendo in particolare l’atto di compravendita del 1992 relativo al canale CH29UHF nonché copia della sentenza del Consiglio di Stato n. 5163/2006 (l’atto concessorio della controinteressata era stato già fornito in data 3.11.2010).

Di tali circostanze dà conto anche parte ricorrente, che insiste tuttavia nello stigmatizzare il ritardo dell’amministrazione che ha costretto all’instaurazione del presente giudizio, oltre che nel contestare le affermazioni in fatto ed in diritto della controinteressata.

In relazione a ciò il Collegio deve dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, seppur disponendo la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00; compensa con la parte controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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