Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-04-2011) 10-05-2011, n. 18112

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 21 dicembre 2010, confermava la custodia cautelare in carcere a carico di H. J., indagata di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

2. Ricorre la H. che lamenta in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Si duole poi con secondo motivo di vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

3. Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto con il primo motivo la ricorrente, nell’ammettere di essersi prestata a finanziare le spese legali di un soggetto legato al sodalizio, di aver preso in locazione le automobili necessarie al traffico, di aver affittato un appartamento in uso alla banda, propone una lettura alternative delle numerose risultanze indiziarie a suo carico e proprio perciò implicitamente finisce per ammettere la oggettiva grave valenza di queste ai fini della misura cautelare.

Manifestamente infondato è poi il secondo motivo, dato che per il titolo a base della misura, le esigenze cautelari sono presunte e nulla la ricorrente deduce per vincere tale presunzione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa dell’ammende di una somma che si stima equo liquidare in Euro mille.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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