T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-05-2011, n. 4085 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

I ricorrenti, con ricorso notificato il 22 gennaio 1998, impugnano il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’atto di diffida notificato in data 30 ottobre 1997, volto ad ottenere il pagamento delle indennità di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 171 del 1991 e all’art. 38, co. 1, lett. b) del CCNL degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, sottoscritto in data 7 ottobre 1996.

Riferiscono che non poteva considerarsi satisfattoria della loro richiesta la nota 26 novembre 1997, prot. n. 14591, contenente le informazioni relative alle modalità di erogazione dell’assegno di cui trattasi, poiché ciò era già a conoscenza dei medesimi ricorrenti e, comunque, conferma la fondatezza della loro pretesa. Precisano, quindi, che il ricorso è rivolto avverso il silenziorifiuto formatosi a seguito dell’atto di diffida predetto, ma, altresì, contro il Comunicato n. 89, trasmesso in copia alla nota 26.11.1997, prot. 14591, nella ipotesi in cui l’Amministrazione lo dovesse ritenere ostativo al riconoscimento del diritto dei ricorrenti, contrariamente a quanto emerge dal tenore letterale dello stesso.

Deducono:

1. violazione dell’art. 37, commi 4 e 5, d.P.R. n. 171 del 1991; art. 38, co. 1, lett. b) CCNL comparto Enti di Ricerca e Sperimentazione, sottoscritto il 7.10.1996.

Assumono i ricorrenti che la normativa in epigrafe prevede che al personale con almeno otto anni di anzianità di profilo venga corrisposta una indennità comparata al livello di appartenenza, mentre il comma 5 stabilisce che gli stessi importi di cui al comma 4, ferma restando la precisata decorrenza, vengano raddoppiati e quadruplicati al raggiungimento delle anzianità di profilo di dodici e venti anni, escludendosi il cumulo. Le predette disposizioni sono state confermate dal CCNL del 1996.

Consegue che avendo i ricorrenti conseguito in varie epoche il limite di anzianità richiesto per l’erogazione della predetta indennità, l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di provvedere al relativo pagamento alle scadenze dovute. Ancor più illegittimo appare il comportamento dell’Amministrazione laddove dovesse ritenere inesistente il diritto dei ricorrenti alla percezione di detta indennità. D’altro canto, dall’esame del Comunicato precitato, anch’esso impugnato, non sembra possa desumersi che l’Amministrazione abbia inteso negare l’assegno in argomento, poiché viene richiamato l’art. 38, lett. b) del CCNL, il quale richiama, a sua volta, la data del 7 ottobre 1996 come termine di riferimento per l’estensione dei benefici di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 37 del d.P.R. n. 171 del 1991.

Con atto depositato in data 9 marzo 2010 si è costituito il nuovo procuratore Avv. Enrica Isidori per assistere i ricorrenti D.S.T. e S.A.; mentre, con dichiarazione resa a verbale nell’odierna udienza pubblica il medesimo difensore ha dichiarato che gli altri ricorrenti non hanno prodotto la dichiarazione di interesse, utile ai fini della prosecuzione del giudizio, essendo il ricorso ultra quinquennale.

L’Istituto Nazionale di Statistica si è costituito in giudizio e preliminarmente chiede l’interruzione del giudizio per morte del procuratore nei confronti dei ricorrenti, ad eccezione dei ricorrenti Di Sarro e Scipioni che, al contrario, si sono costituiti a mezzo del ministero dell’avv. Isidori e puntualizza, altresì, che il giudizio sull’accertamento del diritto potrà riguardare solo il periodo del rapporto di lavoro antecedente alla devoluzione delle controversie in materia di pubblico impiego al giudice ordinario, vale a dire al 30 giugno 1998. Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 9 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio, in via preliminare deve dichiarare la perenzione del ricorso per tutti i ricorrenti, ad eccezione dei sigg.ri Di Sarro e Scipioni, avendo solo questi ultimi manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio nominando nuovo difensore con atto depositato il 9 marzo 2010.

Il ricorso è inammissibile nella parte in cui concerne l’impugnativa del silenziorifiuto formatosi in data 30.11.1997 a seguito dell’atto di diffida notificato il 30.10.1997, volto ad ottenere il pagamento delle indennità di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 171 del 1991 e all’art. 38, co. 1, lett. b) del CCNL degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, sottoscritto in data 7 ottobre 1996.

Infatti la pretesa vantata dai ricorrenti nei confronti dell’ISTAT ha natura di diritto soggettivo di credito, sicché è da ricordare che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. C.d.S., A.P. 9 gennaio 2002, n. 1; e da ultimo C.d.S., VI, 27 ottobre 2003, n. 6621 e IV, 15 settembre 2003, n. 5167), il giudizio disciplinato dall’ art. 21 bis presuppone l’esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come un interesse legittimo.

Solo in tale prospettiva, infatti, trova giustificazione la ratio del predetto giudizio, volto ad accertare se l’amministrazione abbia, con il silenzio, violato il predetto obbligo di provvedere (sul punto, ex multis, C.d.S., IV, 27 gennaio 2003, n. 426; id. 10 febbraio 2003, n. 672 e 24 marzo 2003, n. 1521); scopo del ricorso avverso il silenzio rifiuto è, cioè, quello di ottenere un provvedimento esplicito dell’Amministrazione, il quale elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa (C.d.S., IV, 15 febbraio 2002, n. 926).

In conseguenza di tale interpretazione sia l’istituto di diritto sostanziale del silenzio, sia il nuovo procedimento speciale di cui all’art. 21 bis, non consentono di attivare procedimenti amministrativi nell’ambito dei quali sia identificabile, in capo al privato, una posizione di diritto soggettivo in cui il petitum sostanziale riguardi l’accertamento del diritto a pretese patrimoniali (così C.d.S., IV, 17 giugno 2003 n. 3408).

Il rito speciale di cui all’art. 21 bis non trova cioè applicazione nel caso d’inerzia serbata su richieste a contenuto meramente patrimoniale, perché si concretizza nella mancata adozione di un atto paritetico, il quale non richiede una tutela particolarmente intensa e privilegiata (cfr. C.d.S., V, 4 aprile 2002 n. 1877): più in generale, la formazione del silenzio rifiuto non è compatibile con le controversie che solo apparentemente hanno per oggetto una situazione di inerzia, poiché, in tali ipotesi, non occorre l’attivazione della procedura del silenzioinadempimento, ed i ricorsi volti all’accertamento del diritto di credito vantato sono soggetti ai termini di prescrizione (C.d.S., VI, 7 maggio 2003, n. 2412; id. 23 settembre 2002, n. 4824).

Il ricorso in esame è, invece, infondato nella parte volta all’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento delle indennità di cui all’art. 37 d.P.R. 171 del 1991 e all’art. 38, co. 1, lett. b) del CCNL degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, sottoscritto in data 7.10.1996, per aver maturato l’anzianità di profilo (8, 12 oppure 20 anni) alla data di notifica dell’atto di diffida.

Invero, i ricorrenti chiedono la corresponsione degli importi previsti dall’art. 37 del d.P.R. n. 171 del 1991 anche se la data di maturazione degli 8, 12 e 20 anni venga raggiunta oltre il termine del 7 ottobre 1996.

Osserva il Collegio che l’art. 38 del CCNL del Comparto Enti di Ricerca e Sperimentazione pone come termine per la eventuale maturazione dell’anzianità da inglobare nel trattamento fondamentale, la data del 7 ottobre 1996, data di entrata in vigore del medesimo CCNL.

Conseguentemente l’Amministrazione ha corrisposto gli importi di cui al citato art. 37 maturati sino al 7 ottobre 1996, data di sottoscrizione del predetto CCNL del comparto della ricerca 19941997, sicché da tale momento l’indennità in argomento è stata inclusa tra le voci del trattamento economico fondamentale per il personale con anzianità nel profilo indicato dal ripetuto art. 37, senza attribuzione di ulteriori ratei, maturati oltre tale data.

D’altro canto, la ratio della norma è quella della eliminazione di tutte le forme di progressione economica per anzianità e la successiva disposizione, di cui all’art. 38 del CCNL del 7 ottobre 1996, ha previsto l’accorpamento delle anzianità maturate a tale data e la non spettanza per il periodo successivo di ratei che sarebbero maturati nel vecchio regime.

Non può, quindi, convenirsi con i ricorrenti secondo cui per i Ricercatori e Tecnologi degli Enti di Ricerca le progressioni economiche sono state perpetuate, poiché, in primo luogo, l’avanzamento automatico per classi e scatti dello stipendio e dell’assegno aggiuntivo è stato sostituito con fasce pluriennali, la cui attribuzione è, tuttavia, soggetta alla valutazione dell’attività svolta da parte di apposito organismo scientifico; in secondo luogo i ratei maturati sino alla data del 31 dicembre 1996 devono essere riassorbiti al momento del raggiungimento della fascia successiva. Non sussiste, quindi, la dedotta disparità di trattamento anche in considerazione della diversità delle posizioni del personale.

Quanto alle spese, può disporsene l’integrale compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, così decide:

dichiara perento il ricorso in epigrafe nei confronti di tutti i ricorrenti, salvo che per i sigg.ri Di Sarro e Scipioni, per i quali il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

Compensa interamente fra le parti le spese e gli onorari di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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