T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 10-05-2011, n. 459 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del Ministero della Difesa n. 0386/III -7 – 2010, in data 2 settembre 2010 veniva comminata a carico del ricorrente, che prestava servizio permanente, con il grado di caporal maggiore scelto, presso il 151° reggimento Fanteria "Sassari" in Cagliari – la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, la contestuale cessazione dal servizio permanente.

La misura sanzionatoria veniva applicata poiché il ricorrente "graduato in servizio permanente, il 26 giugno 2009, nel corso di un’operazione di polizia volta alla repressione del traffico di sostaanze stupefacenti, veniva trovato in possesso di 49,5 grammi di hascisc, detenuta per uso personale".

Avverso gli atti indicati in epigrafe insorgeva deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

violazione di legge, violazione e mancato rispetto dei termini fissati ex lege per l’inizio, lo svolgimento ed il completamento del procedimento disciplinare;

eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, manifesta illogicità ed ingiustizia, nonché sotto il profilo della evidente irragionevolezza e della violazione del principio di proporzionalità, violazione dei principi contenuti nella normativa europea, nonché nelle circolari della Direzione generale del Ministero della Difesa prot. 182/D3 in data 27 agosto 1990 e in data 8 novembre 1990;

eccesso di potere per difetto di motivazione.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso

Alla camera di consiglio del 9.12.2010 la causa veniva riunita al merito per la decisione.

L’amministrazione depositava memoria difensiva in data 8.01.2011.

In data 18.01.2011 la difesa del ricorrente depositava memoria difensiva.

Alla udienza pubblica del 9.02.2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Viene all’esame del Collegio il ricorso proposto dal Caporal Maggiore D.M. avverso il provvedimento con il quale è stata disposta nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e la contestuale cessazione, con effetto immediato, dal servizio permanente.

Il provvedimento veniva adottato poiché in data 26 giugno 2009, in occasione di una perquisizione condotta da personale dell’Arma dei Carabinieri presso l’abitazione del ricorrente, egli veniva trovato in possesso di 49,5 grammi di hascisc.

Per tale fatto D.M. veniva sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale di Cagliari del 6 ottobre 2009 che ne decretava l’assoluzione dal reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Al termine del giudizio penale veniva avviato quello disciplinare che si concludeva con l’atto impugnato.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità del provvedimento per violazione dei termini procedimentali.

Il motivo è infondato.

Il procedimento disciplinare è stato avviato il 29 gennaio 2010 e la contestazione degli addebiti è del 26 febbraio 2010.

La sentenza del Tribunale di Cagliari è divenuta irrevocabile il giorno 8.11.2009.

La contestazione degli addebiti è stata quindi effettuata tempestivamente entro i 180 giorni previsti dall’art. 97 del d.P.R. n. 3 del 1957.

Il provvedimento finale è stato adottato entro 90 giorni dalla riunione della commissione di disciplina tenutasi il giorno 14 giorno 2010 (documento 4 delle produzioni dell’Amministrazione).

Va ricordato che il termine estintivo del procedimento disciplinare, fissato dall’art. 120 comma 1, t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 in novanta giorni senza che nessun ulteriore atto sia stato adottato si interrompe ogniqualvolta, prima della sua scadenza, venga adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno, dal quale possa inequivocamente desumersi la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento (Consiglio Stato, sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 1137).

Applicando questo criterio orientativo al caso in esame deve rilevarsi che fra la data della contestazione degli addebiti e quella in cui è stata tenuta la riunione finale della Commissione di disciplina è stato debitamente consentito al ricorrente di presentare memorie difensive (in data 2 marzo 2010 e in data 14 giugno 2010). Il provvedimento finale è stato, quindi, adottato in data 2 settembre 2010 e, quindi, tempestivamente. Ciò in quanto, nell’ambito di un procedimento disciplinare, il termine di novanta giorni, di cui all’art. 120 del D.P.R. n. 3/1957, si deve considerare come riferito alle varie fasi del procedimento, ma interrotto dagli atti tipici ed interni del procedimento stesso come la convocazione della commissione, la prima riunione di quest’ultima ed il successivo atto di convocazione per la deliberazione dell’affare; ne consegue che nel caso si voglia contestare la violazione del suddetto termine, si deve provare la mancata adozione o l’adozione intempestiva dei suddetti atti interni (Cons. di Stato, Sez. IV, 5.09.2007, n. 4662).

In definitiva, ai sensi dell’art. 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, è idoneo a non far verificare l’estinzione del procedimento disciplinare il compimento di uno degli atti esplicitamente previsti dalla legge, senza che sia rilevante il fatto che abbia o meno carattere interno all’Amministrazione (Cons. di Stato, Sez. IV, 18.09.1991 n. 726).

Con il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente deduce che la sanzione inflittagli risulta palesemente sproporzionata rispetto al fatto addebitatogli e che comunque il provvedimento non risulta sorretto da una adeguata motivazione.

Anche questi motivi non meritano positiva considerazione.

Per quanto riguarda la afflittività della sanzione, deve osservarsi – in linea con la consolidata giurisprudenza – che la valutazione della gravità dei fatti ai fini della individuazione della sanzione disciplinare da applicare costituisce il frutto di valutazioni discrezionali e di pieno merito, risultando quindi non censurabile in sede di giudizio di legittimità, salve le ipotesi di travisamento dei fatti o di manifesta irragionevolezza.

Queste ipotesi a giudizio del Collegio non ricorrono nel caso all’esame, in cui l’Amministrazione da un lato ha ben evidenziato la gravità della condotta del ricorrente in relazione al particolare e delicato contesto nel quale è stata posta in essere e dall’altro ha richiamato il precedente disciplinare sfavorevole del militare.

L’Amministrazione ha ritenuto che essere assuntori o detentori di sostanze stupefacenti risulta in grave contrasto con il complesso dei principi, doveri e obblighi relativi alla condizione militare.

Tale valutazione non sconta i vizi dedotti dal ricorrente posto che non è illogica né irragionevole essendo riferita ad una situazione incompatibile con la capacità professionale e le doti di carattere, che devono essere necessariamente possedute da chi si appresta a tutelare gli interessi fondamentali della collettività connessi alla sicurezza interna ed esterna.

L’Amministrazione ha, peraltro correttamente, fatto riferimento nella motivazione del provvedimento all’ampliamento del novero dei compiti precipui delle forze armate, i quali impongono un impiego sempre più frequente dei militari in operazioni di mantenimento della pace, nonché in funzione ausiliaria di pubblica sicurezza.

La decisione dell’Amministrazione, risulta quindi immune dai vizi dedotti con i motivi in esame.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va quindi respinto.

Le spese possono essere compensate per giusti motivi, stante la natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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