…9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito
dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione
dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI);
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell’UNUCI;
Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito
dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla
legge 24 dicembre 1928, n. 3242;
Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in
particolare l’articolo 5, con il quale l’UNUCI e’ stata posta alle
dipendenze del Ministero della guerra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e, in particolare le lettere b) ed
f);
Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e
successive modificazioni;
Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l’UNUCI
e’ stato confermato quale ente pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009,
n. 203;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
codice dell’ordinamento militare e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante il testo unico delle norme regolamentari in materia di
ordinamento militare e successive modificazioni, ed in particolare
gli articoli da 47 a 53;
Visto l’articolo 46 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in
particolare il comma 1;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Ritenuto che la trasformazione dell’ente pubblico non economico
«Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d’Italia» in soggetto di
diritto privato sia la piu’ idonea a favorire le molteplici e
differenziate attivita’ dell’ente medesimo;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 20 dicembre 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari della Camera
dei deputati non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Privatizzazione dell’ente pubblico non economico a base associativa
di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo
d’Italia»
1. L’ente pubblico non economico a base associativa, di rilevanza
nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d’Italia» di
seguito denominato «Ente», a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e’ trasformato in associazione con personalita’
giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini di
lucro «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d’Italia», di
seguito denominata «UNUCI».
2. L’UNUCI, con sede a Roma, e’ disciplinata, per quanto non
espressamente previsto dal presente regolamento, dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive
modificazioni, dal codice civile e dalle relative disposizioni di
attuazione.
3. La vigilanza sull’UNUCI continua ad essere esercitata dal
Ministero della difesa.
Art. 2
Finalita’ dell’Associazione
1. L’UNUCI ha lo scopo di concorrere alla formazione morale e
professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle
categorie in congedo, nonche’ alle connesse attivita’ divulgative e
informative, per il loro impiego nell’ambito delle forze di
completamento delle unita’ militari attive. A tal fine, svolge i
seguenti compiti:
a) collabora con le competenti autorita’ militari, anche su base
convenzionale, all’addestramento e alla preparazione fisica e
sportiva del citato personale, che presta adesione al reimpiego in
servizio nelle forze di completamento;
b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra
ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per
il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e
opera in vari contesti internazionali anche con finalita’ culturali e
promozionali;
c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la
fedelta’ alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di
solidarieta’ fra il mondo militare e la societa’ civile;
d) sensibilizza l’opinione pubblica sulle questioni della difesa e
della sicurezza nazionale, sul ruolo e l’importanza dei riservisti,
sulla cultura della sostenibilita’ ambientale e sociale;
e) fornisce il proprio apporto negli interventi di difesa e
protezione civile;
f) realizza, nell’ambito delle proprie disponibilita’, assistenza
morale e materiale nei confronti degli iscritti.
Art. 3
Modifiche statutarie
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento il consiglio nazionale, su proposta del
consiglio direttivo, delibera le modifiche statutarie necessarie ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000,
nonche’ quelle volte a disciplinare l’organizzazione centrale e
periferica dell’UNUCI, la composizione, le competenze, le modalita’
di nomina e funzionamento, la convocazione, le deliberazioni e la
durata degli organi di cui all’articolo 4, comprese le modalita’ di
partecipazione del rappresentante del Ministero della difesa al
consiglio direttivo, nonche’ i poteri, le attribuzioni, i requisiti,
le modalita’ di accesso e la durata delle cariche associative. Sulle
sopra indicate modifiche statutarie e’ acquisito il preventivo parere
del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell’economia e
delle finanze. Successivamente le modifiche allo statuto sono
apportate con le modalita’ in esso determinate.
2. Lo statuto disciplina altresi’:
a) le categorie di soci ulteriori rispetto a quella dei soci
ordinari nonche’ i diritti e gli obblighi ad esse correlati;
b) i criteri informatori e le modalita’ di svolgimento delle
attivita’ di istituto;
c) limiti e modalita’ di concessione di eventuali rimborsi spese da
erogarsi in ragione dello svolgimento di incarichi associativi e di
collaborazioni su base volontaria sia a livello centrale che
periferico;
d) la costituzione, l’organizzazione e le modalita’ di
funzionamento delle sezioni;
e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali nei
confronti delle sezioni, le modalita’ di versamento delle entrate
alla gestione nazionale e quelle di erogazione delle somme per le
esigenze delle articolazioni territoriali;
f) i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui
titolarita’ e’ attribuita agli organi centrali, salvo specifica
delega per la gestione alle sezioni territorialmente competenti.
3. Con uno o piu’ atti di attuazione dello statuto, adottati
secondo le modalita’ e i limiti definiti dallo statuto stesso,
possono essere impartite le disposizioni discendenti di natura
meramente esecutiva o attuativa ovvero, se necessario, di ulteriore
dettaglio.
Art. 4
Organizzazione centrale, periferica e soci ordinari
1. Gli organismi necessari all’organizzazione centrale dell’UNUCI
sono:
a) il presidente nazionale;
b) il consiglio nazionale;
c) il consiglio direttivo;
d) il collegio dei sindaci;
e) il collegio dei probiviri.
2. Le articolazioni territoriali dell’UNUCI sono le delegazioni e
le sezioni la cui organizzazione amministrativa e gestionale e’
definita dallo Statuto in attuazione dei criteri di semplificazione e
secondo i principi di diritto privato.
3. Possono essere iscritti all’Associazione in qualita’ di soci
ordinari, gli ufficiali in congedo dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa
italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani
militari, nonche’ gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento
militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della
giustizia militare.
Art. 5
Entrate
1. Le risorse finanziarie in entrata dell’UNUCI sono costituite da:
a) le quote annualmente versate dai soci, il cui importo e’
determinato dal Consiglio nazionale su proposta del Consiglio
direttivo;
b) le rendite patrimoniali;
c) i corrispettivi per servizi resi;
d) donazioni, liberalita’ e lasciti, previa accettazione espressa e
deliberata dal Consiglio direttivo;
e) entrate eventuali e diverse.
Art. 6
Patrimonio dell’ente
1. Il patrimonio dell’Associazione e’ costituito dal patrimonio
dell’Ente alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Entro sessanta giorni da tale data, il consiglio direttivo, previa
verifica del collegio dei revisori, redige l’inventario dei beni di
proprieta’ dell’UNUCI, attribuendo, eventualmente, distinta evidenza
a quei beni la cui gestione o conservazione costituiva scopo
istituzionale dell’ente pubblico, che permangono destinati a tale
finalita’, ovvero era strumentale rispetto al conseguimento degli
scopi istituzionali. Negli inventari patrimoniali dell’UNUCI sono
altresi’ distintamente elencati i beni provenienti dall’Ente e quelli
di successiva acquisizione.
2. Ogni atto di alienazione, compresi quelli di costituzione o
trasferimento di diritti reali, relativo ai beni facenti parte del
patrimonio dell’UNUCI eventualmente annoverati fra quelli strumentali
al perseguimento dello scopo istituzionale, e’ subordinato
all’autorizzazione del Ministero vigilante.
Art. 7
Amministrazione e contabilita’
1. Le gestioni amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale
sono disciplinate dal codice civile, dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e dalla vigente legislazione
tributaria. Lo Statuto e i relativi atti di attuazione dispongono
relativamente agli incarichi dei responsabili delle menzionate
gestioni, alle responsabilita’ interne, alle disposizioni di
dettaglio sulla predisposizione, tenuta e conservazione delle
scritture contabili e dei libri sociali.
Art. 8
Destinazione delle risorse umane
1. All’atto della privatizzazione dell’Ente di cui all’articolo 1 i
rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato
sono integralmente confermati, sia per la parte tabellare che per
quella accessoria, sia con riferimento all’inquadramento
previdenziale di provenienza e proseguono con l’associazione di
diritto privato «UNUCI».
2. Al citato personale continua ad applicarsi, fino
all’approvazione dello statuto della UNUCI e comunque non oltre
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il regime giuridico ed economico gia’ in godimento nel
rapporto con l’Ente. Nel corso di tale periodo al citato personale si
applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
fermo restando che l’eventuale passaggio presso altre pubbliche
amministrazioni avviene esclusivamente nei limiti dei posti
disponibili nelle dotazioni organiche delle stesse amministrazioni
riceventi e nell’ambito delle rispettive facolta’ assunzionali
previste a legislazione vigente. Successivamente si applica il
contratto collettivo di lavoro del pertinente comparto.
Art. 9
Abrogazioni, disposizioni transitorie e di coordinamento
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
gli articoli dal 47 al 53, sono abrogati.
2. Il Presidente nazionale e i membri degli altri organi in carica
alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
confermati nei rispettivi incarichi fino all’insediamento di quelli
nominati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto.
3. L’UNUCI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
dell’ente «Unione nazionale degli Ufficiali in Congedo d’Italia».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 marzo 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Di Paola, Ministro della difesa
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013
registro n. 3 Difesa, foglio n. 144
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