DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2013, n. 51 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capit

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione e, in particolare, l’articolo 24, relativo
all’ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell’articolo
114, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita’ 2012);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante
ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma
capitale;
Ritenuto necessario procedere all’emanazione, ai sensi degli
articoli 2, comma 7, e 24, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e
successive modificazioni, di disposizioni integrative e correttive
del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma capitale;
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 26 settembre 2012, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visti i pareri della Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale, di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, reso nella seduta del 19 dicembre 2012, e delle Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario
della Camera dei deputati, reso il 19 dicembre 2012, e del Senato
della Repubblica, reso il 21 dicembre 2012;
Viste le osservazioni e le modificazioni alle disposizioni,
deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma
4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione del 18 gennaio
2013;
Viste le risoluzioni favorevoli approvate dal Senato della
Repubblica in data 3 aprile 2013 e dalla Camera dei deputati in data
9 aprile 2013, relative alle comunicazioni rese dal Governo alle
Camere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della citata legge n. 42
del 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2013;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61

1. Il presente decreto legislativo introduce disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.
61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo
24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di
Roma capitale.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del
2012 il secondo periodo e’ soppresso.
3. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nelle more dell’applicazione delle procedure di cui al
presente articolo, l’eventuale rimodulazione del programma di
interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15
dicembre 1990, n. 396, e’ adottata dal medesimo ente con le procedure
previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione definitiva con
apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. A tal fine le relative rimodulazioni
che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel
programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal
Sindaco di Roma capitale ai sensi dell’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali
rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un
incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.».
4. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e’
aggiunto infine il seguente comma:
«1-bis. Per l’attuazione degli interventi da effettuare sul
territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza
connesse al traffico, alla mobilita’ ed all’inquinamento atmosferico
o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in
deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, in esecuzione di un
piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche’ nei
limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri
a carico di Roma Capitale.».
5. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del
2012 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente
comma puo’ comunque essere ridefinito nell’ambito del patto
territoriale di cui all’articolo 32, comma 17, della legge 12
novembre 2011, n. 183.».
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 61
del 2012 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Il comma 22 dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e’ abrogato.».
7. Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del
2012 e’ sostituito dal seguente:
«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il
concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 16-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, sono altresi’ determinate, nell’ambito della quota
assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e
Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con
le modalita’ e i tempi previsti per l’erogazione del Fondo alle
regioni. Nelle more dell’intesa l’erogazione delle risorse e’
effettuata in favore della Regione. Nell’ambito dell’intesa di cui al
primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze, sono
rideterminati gli obiettivi del patto di stabilita’ interno della
Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralita’
sui saldi di finanza pubblica.».

Art. 2

Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di
Roma Capitale

1. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio
della gestione commissariale, di cui all’articolo 78 del
decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il
patrocinio dell’Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad
oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito
pregresso di cui all’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli
effetti dell’attivita’ processuale gia’ svolta dall’Avvocatura dello
Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 26 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Grilli, Ministro dell’economia e delle
finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport

Cancellieri, Ministro dell’interno

Passera, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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