MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 aprile 2013, n. 55 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213…

…della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il Titolo V della Costituzione;
Visto l’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni,
concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla
fatturazione;
Visto l’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, nella parte in cui demanda all’Istituto
nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l’elenco
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e successive
modificazioni, concernente l’attuazione della direttiva 2001/115/CE
che semplifica ed armonizza le modalita’ di fatturazione in materia
di IVA;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante delega al governo
per l’attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119
della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare
riferimento all’articolo 1 recante principi fondamentali di
coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli
obiettivi di finanza pubblica;
Visti i commi da 209 a 214 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il
procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni
pubbliche, introducendo l’obbligo di emissione, trasmissione,
conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica,
nonche’ l’elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio
della finanza pubblica;
Viste le modifiche apportate al comma 209 ed al comma 214
dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 24 dicembre 2007 a
seguito di quanto disposto dall’articolo 10 comma 13-duodecies del
decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 214
del 22 dicembre 2011;
Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3
maggio 2008, n. 103, recante la individuazione del gestore del
sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche’ delle
relative attribuzioni e competenze;
Ritenuta la necessita’ di attuare le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, e
successive modificazioni, in coerenza con il quadro giuridico
stabilito con la legge n. 42 del 2009;
Ritenuto altresi’ che le predette disposizioni della legge n. 244
del 2007 sono essenziali per l’attuazione dei principi costituzionali
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti
dall’articolo 117 della Costituzione;
Ritenuto di dover assicurare la compatibilita’ delle disposizioni
di cui al presente regolamento con le determinazioni assunte
dall’Unione Europea in materia di fatturazione elettronica;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante la disciplina dell’attivita’ di
Governo;
Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso
parere favorevole;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,
attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell’articolo 1,
commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione
nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell’articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente
regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite
«amministrazioni».
3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le
amministrazioni si adeguano nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida

1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i
dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante
«Formato della fattura elettronica» che costituisce l’allegato A del
regolamento.
2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso
il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro
del’economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente
le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’allegato A al presente
regolamento.
3. Le regole tecniche relative alle modalita’ di emissione della
fattura elettronica, nonche’ alla trasmissione e al ricevimento della
stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del
documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento.
4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via
elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del
rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del
documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da
parte del Sistema di interscambio.
5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da
parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono
contenute nel documento che costituisce l’allegato C del presente
regolamento.

Art. 3

Codici degli uffici

1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via
esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del
Sistema di interscambio e ne curano l’inserimento nell’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all’articolo 11 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21
novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l’utilizzo in
sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse
amministrazioni curano altresi’, agli stessi fini, l’aggiornamento
periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad
assegnare il codice in modo univoco.
2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui
all’articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli
uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del
presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.
3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari
di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell’allegato D
del presente regolamento.

Art. 4

Misure di supporto per le piccole e medie imprese

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in
via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile
all’indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese
abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i
servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di
generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di
interscambio e di conservazione, nonche’ i servizi di comunicazione
con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che
costituisce l’allegato E del presente regolamento.
2. L’Agenzia per l’Italia digitale, in collaborazione con
Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e
dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie
imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti
informatici «open source» per la fatturazione elettronica.

Art. 5

Intermediari

1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi
tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e
l’archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le
responsabilita’ fiscali dell’ente emittente la fattura nei confronti
delle PA.
2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali
intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo
accordo tra le parti.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile
alle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 che,
volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri
fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture
elettroniche secondo le modalita’ del presente regolamento. In tali
casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del
presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni e’ quella
dalle stesse comunicate al gestore di cui all’articolo 1, comma 212,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti
dall’articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei
Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale individuati come tali nell’elenco delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall’ISTAT entro il 31 luglio di
ogni anno.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2
decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4,
nonche’ da quelle di cui all’articolo 1 comma 214 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
4. Con successivo decreto verranno determinate le modalita’ di
applicazione degli obblighi stabiliti all’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse
dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti
non residenti in Italia e alle fatture, gia’ trasmesse in modalita’
telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto
del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonche’ al servizio di trasmissione delle
dichiarazioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di
cui all’articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza
degli obblighi di cui ai precedenti commi.
6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le
amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che
non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema
di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non
possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino
all’invio delle fatture in formato elettronico.
7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne
costituiscono sua parte integrante.
Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 3 aprile 2013

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 129

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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