T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 10-05-2011, n. 1108 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto del Questore di Siracusa, meglio indicato in epigrafe, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall’odierno ricorrente. Avverso detto provvedimento è stata innanzitutto dedotta la nullità dell’atto per la mancata traduzione dello stesso in lingua conosciuta dallo straniero; inoltre, si lamenta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di rigetto, nonché la mancanza o erroneità della motivazione.

Con ordinanza n. 592 del 2009 questa sezione ha accolto la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente, ai limitati fini del riesame dell’istanza dello straniero con particolare riguardo alle circostanze relative allo stato di salute del medesimo.

La Questura di Siracusa ha comunicato alla Segreteria di questo Tribunale ed all’Avvocatura dello Stato – nota del 4.5.2009 – di avere proceduto al riesame disposto con la su richiamata decisione cautelare, sottolineando, in premessa, che il richiedente è stato titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto il 4.2.2008, e che il rinnovo è stato chiesto dall’interessato sempre per lavoro stagionale. L’ufficio ha rifiutato l’accoglimento sulla base della stagionalità del visto ottenuto col primo ingresso nel territorio italiano da parte dell’odierno ricorrente; nella nota di cui trattasi viene rilevato che su questo aspetto non vi sono state contestazioni.

La nota in questione chiarisce ancora che, nelle more, è intervenuto un mutamento nella situazione dello straniero, vittima di un incidente automobilistico verificatosi in data 5.5.2008, sicché il titolo di soggiorno da rilasciare dovrebbe essere della tipologia prevista dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (per cure mediche).

Altra circostanza segnalata dall’amministrazione nella ripetuta nota riguarda un episodio di rilievo penale (rissa fra extracomunitari in una pubblica via), verificatosi in Rosolini in data 29.3.2009, episodio a seguito del quale l’odierno ricorrente veniva espulso dal territorio nazionale, successivamente arrestato per inottemperanza al decreto di espulsione, e infine scarcerato.

In definitiva, il Questore di Siracusa ha ritenuto di confermare il diniego del rilascio del titolo di soggiorno sia in considerazione della pendenza di un provvedimento espulsivo pienamente valido ed efficace a carico dello straniero, sia sulla base della considerazione che lo stato di salute del ricorrente non è talmente grave da ritenere impossibile l’espulsione.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Il provvedimento impugnato è esaustivamente motivato con il richiamo delle norme vigenti in materia di autorizzazione stagionale al lavoro. Come affermato ripetutamente da questa sezione, in adesione ad un orientamento costante della giurisprudenza formatasi in materia (v., fra altre, la sentenza 12.03.2010 n. 610), secondo la vigente normativa (artt. 24 del d.lgs. n. 286/1998 e 38 del D.P.R. n. 349/1999), l’autorizzazione al lavoro stagionale è caratterizzata dalla provvisorietà dell’impiego in funzione delle esigenze di manodopera del settore agricolo; al termine del periodo lavorativo e, quindi, alla scadenza del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero non può ulteriormente permanere sul territorio nazionale attraverso un rinnovo automatico del titolo di soggiorno. Solo rientrando nel suo paese acquisisce il diritto di precedenza nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ottenendo così, al secondo ingresso in Italia, la conversione del permesso di soggiorno da lavoro subordinato stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato, titolo quest’ultimo rinnovabile in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Non è, pertanto consentito il rinnovo automatico del titolo di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, dovendo il lavoratore interessato seguire la più complessa procedura specificata nell’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 286/98 e nell’art. 38, comma 7, D.P.R. n. 394/99.

Occorre al riguardo rilevare che l’operatività della disposizione di cui all’art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 349/1999 non concerne la sola ipotesi in cui il rapporto di lavoro stagionale cessi effettivamente alla scadenza del periodo massimo previsto (nove mesi), in quanto il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è automaticamente rinnovabile neanche nell’ipotesi in cui il soggetto interessato, alla scadenza del rapporto stagionale, sia in possesso di un nuovo contratto di lavoro della stessa tipologia e neppure per attesa occupazione in caso di perdita del posto di lavoro ex art. 5, comma 1, e art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998.

Nella fattispecie in esame, è pacifico che il ricorrente ha fruito di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, né egli ha comprovato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente per la conversione del titolo posseduto in permesso per lavoro subordinato.

Quanto allo stato di salute del ricorrente, gli stessi eventi verificatisi successivamente al diniego impugnato (rissa, arresto) comprovano che esso non è connotato da tale gravità da giustificare la permanenza in Italia, per altro a fronte di provvedimenti espulsivi dei quali il ricorrente è destinatario.

La mancata traduzione del decreto in una lingua conosciuta dal ricorrente costituisce, per giurisprudenza costante, una mera irregolarità (v., fra altre, Tar Perugia, I, n. 38/2011).

Con riguardo alla lamentata violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, il collegio – pur essendosi in precedenza orientato diversamente, soprattutto in numerose ordinanze cautelari, nelle quali aveva aderito all’orientamento minoritario (v., ad es., T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 13 gennaio 2010, n. 22) secondo il quale dal preavviso di rigetto l’amministrazione non può prescindere nemmeno nelle ipotesi in cui il provvedimento da adottare sia vincolato – ritiene di dover rimeditare la questione, e di dover seguire la più diffusa tesi secondo cui nelle predette ipotesi si applica il disposto dell’art. 21 octies l. n. 241/1990, a tenore del quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato" (T.A.R. Piemonte Torino, I, 14 gennaio 2011, n. 16 e 14 giugno 2006, n. 2487; in senso analogo T.A.R. Emilia Romagna Bologna, II, 0 novembre 2006, n. 2875; Tar Palermo, I, n. 541/2011; Tar Perugia, I, n. 38/2011, cit.).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto; l’accoglimento dell’istanza cautelare giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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