Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 18048

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Interno ricorre, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 59 del 17 febbraio 2005 del Giudice di Pace di Aosta, che aveva accolto l’opposizione proposta da S.R., in proprio, quale trasgressore, e nella veste di legale rappresentante della Autotrasporti Stucchi s.r.l., quale obbligata in via solidale, per l’annullamento del verbale della Polizia stradale che gli aveva contestato un trasporto di bestiame per una massa accertata di 44,6 tonnellate, in luogo del limite massimo consentito pari a 40 tonnellate.

S.R. e la società Autotrasporti Stucchi non si sono costituiti.

In via pregiudiziale ed assorbente rispetto all’esame del merito del ricorso, la Corte ne deve rilevare l’inammissibilità, atteso che le relazioni attestanti la notificazione dello stesso, effettuata presso il domicilio dello S. e presso la sede della società, sono entrambe prive di data, nè essa è ricavabile aliunde da riferimenti contenuti nell’atto in ordine, ad esempio, all’inizio del procedimento notificatorio o ad altro dato. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, non essendo questa Corte in grado di verificare nè la tempestività dell’impugnazione nè, in ogni caso, la tempestività del deposito del ricorso stesso presso la Cancelleria entro il termine di 20 giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Nulla si dispone sulle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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