Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 10-05-2011, n. 18099 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto nell’interesse di M.D. avverso l’ordinanza in data 16-9-2010 del GIP del Tribunale di Tivoli reiettiva della richiesta di sostituzione della misura carceraria intramuraria disposta dal GIP del Tribunale anzidette in data 28.6.2010 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con quella degli arresti domiciliari ex art. 275 c.p.p., comma 4 bis il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 2.12.2010, rigettava l’impugnazione rilevando che,in difetto di apprezzabili elementi di novità interessanti la gravità indiziaria e le ritenute esigenze cautelari, la patologia denunciata dall’indagato era notoriamente curabile in regime carcerario fermo restando che eventuali ulteriori interventi chirurgici erano praticabili in sede di istituti penitenzieri attrezzati alla bisogna ex L. n. 354 del 1975, art. 11).

Avverso detto provvedimento il M. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo,tramite la difesa ed a motivi del gravame:

Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per illogicità della motivazione in ordine alle argomentazioni formulate in relazione allo stato di salute del prevenuto e sul fatto che lo stesso non possa determinare incompatibilità ex art. 275 c.p.p., comma 4 bis.

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, fermo restando che il principio di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4 bis, ha carattere eccezionale e, come tale, va opportunamente valutato in punto non solo di oggettiva gravità della patologia ma anche di impossibilità ragionevolmente fondata di opportune cure ed assistenza in istituti penitenziari, fermo restando l’altrettanto evidente verifica di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, sembra che la decisione impugnata si sia motivatamente adeguata a tale schematismo logico-giuridico dell’istituto in esame.

Risulta, infatti, verificata la portata patologica della malattia denunciata in rapporto agli effetti sulle condizioni fisio-psichiche del portatore di tale patologia e l’esclusione dell’assoluta incompatibilità di tale patologia con il perdurare del regime intramurario. Risulta altrettanto stivata e verificata la possibilità concreta di opportuni, efficaci e tempestivi interventi chirurgici in adente strutture penitenziarie ex L. n. 354 del 1975, art. 11, fermo restando il carattere di rilevante pericolosa del prevenuto per i suoi gravi ed allarmanti precedenti penali che, pur non costituendo elemento assoluto di rigetto della richiesta, come anche da parte di questa Corte di legittimità di è ritenuto, valgono tuttavia a supportare lo spessore di evidente portata della concretezza e rilevanza delle esigenze cautelari (nella specie attinenti il pericolo di recidivanza).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il vizio di legittimità denunciato è del tutto infondato alla base stessa delle condizioni legittimanti l’assunzione del richiamo all’eccezionalità dell’istituto in esame.

Di qui la conseguente declaratoria, di inammissibilità del ricorso, con i relativi effetti ex lege.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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