Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-05-2011, n. 2803 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Viene in decisione l’appello proposto dal signor M. M. per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, 31 gennaio 2011, n. 147 che, in primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di accesso opposto da A. H. s.p.a. e da Lufthansa.

La sentenza di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il ricorrente ha omesso di impugnare la determinazione con la quale la Commissione per l’accesso – cui il signor M. si era rivolto ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 – aveva confermato il diniego.

L’appellante sostiene che la decisione della Commissione per l’accesso non sia un atto amministrativo che necessiti di autonoma impugnazione e che, anche dopo la proposizione del ricorso alla Commissione, oggetto del giudizio rimanga esclusivamente l’originario diniego.

Alla camera di consiglio del 10 maggio 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

L’appello non merita accoglimento.

Deve, infatti, ritenersi che la decisione con la quale la Commissione per l’accesso respinge il ricorso del privato debba essere autonomamente impugnato. Si tratta, infatti, di un atto di conferma propria, frutto di una valutazione autonoma rispetto a quella del soggetto che si pronuncia in prima battuta sull’istanza di ostensione, che può fondarsi anche su una motivazione diversa da quella dell’originario diniego.

Non vi è dubbio, quindi, che, si tratta di un atto che arreca al privato istante una nuova e autonoma lesione e necessità, pertanto, di specifica impugnazione.

In ogni caso, comunque, anche nel merito il ricorso risulta infondato.

Come già ha rilevato la Commissione per l’accesso, infatti, il documento oggetto dell’istanza ostensiva (una tabella punti bonus emessa congiuntamente da A. H. e/o Lufthansa, contenenti i punti bonus accumulati dal ricorrente per aver lavorato alla dipendenze di Sav – ora A. H. -, ma facendo pagare l’extra bagaglio dei passeggeri di Lufthansa), è estraneo alla gestione del pubblico servizio di handling o di trasporto aereo, ma rileva esclusivamente ai fini della concessione di premi da parte di Lufthansa a favore degli agenti check in dipendenti di Sav (ora A. H.) che inviano i passeggeri il cui bagaglio eccede la franchigia ammessa dal biglietto acquistato alle biglietterie Lufthansa per pagare l’extra bagaglio.

Il ricorso in appello deve, pertanto, essere respinto. Nulla per le spese data la mancata costituzione delle società resistenti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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