Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-05-2011, n. 2802 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;

Con la sentenza n. 1494 del 9 marzo 2011 questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello (RG N. 10581/2010)proposto dalla C. Società Cooperativa Consortile avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli- n. 21850/2010.

Avverso tale decisione ha proposto opposizione di terzo la Società Cooperativa E. A. A.R.L., rappresentando che:

a)essa era stata contraddittore nel giudizio di primo grado nell’ambito del quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli- aveva reso la sentenza n. 21850/2010;

b)era controinteressata, formale e sostanziale in detto procedimento in quanto si era resa aggiudicataria della gara impugnata in primo grado (e poi in appello) dalla C. Società Cooperativa Consortile.

Ciononostante il ricorso in appello accolto dalla Sezione con la decisione n.. 1494 del 9 marzo 2011 non le era stato notificato, né essa ne aveva avuto altrimenti conoscenza.

Essa pertanto era rimasta estranea a tale giudizio, pur rivestendo la qualità di litisconsorte necessario e controinteressata.

Peraltro si evidenziava che essa era rimasta gravemente pregiudicata dalla citata sentenza in quanto ove fosse stata parte del giudizio avrebbe potuto evidenziare che essa aveva provveduto a sottoscrivere il contratto oggetto dell’affidamento ed aveva intrapreso il servizio già in data 6 dicembre 2010; che il 20 dicembre 2010 si era provveduto alla consegna delle aree in favore dell’impresa predetta che, conseguentemente, aveva intrapreso i lavori.

Il Consiglio di Stato, ove reso edotto di tali circostanze non avrebbe potuto pertanto disporre il risarcimento in forma specifica in favore dell’appellante C. Società Cooperativa Consortile.

Sotto altro profilo, essa, ove avesse avuto conoscenza dell’appello proposto, avrebbe parimenti potuto fare valere la circostanza che il ricorso in appello proposto dalla predetta C. Società Cooperativa Consortile era affetto da inammissibilità in quanto notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (piuttosto che presso l’Avvocatura Generale).

Ne discendeva la necessità di annullare l’impugnata decisione.

All’ odierna adunanza camerale del 10 maggio 2011 fissata per l’esame della istanza cautelare di sospensione della esecutività dell’impugnata sentenza della Sezione n. 1494 del 9 marzo 2011 la causa è stata posta in decisione.

Ciò premesso, osserva il Collegio che il profilo rescindente della impugnazione proposta è senz’altro fondato.

Rammenta in proposito il Collegio che:

"la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta ai controinteressati pretermessi tout court; ai controinteressati pretermessi perché sopravvenuti (è il caso dei beneficiari di un atto consequenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all’esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); ai controinteressati non facilmente identificabili; più in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione" (Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8944);

– controinteressato pretermesso "tout court" è, in particolare: il soggetto avente un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso che sia nominativamente individuato nel provvedimento impugnato, o comunque sulla base di questo agevolmente identificabile (da ultimo: Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2009, n. 2012); che non sia stato parte formale del giudizio in quanto, anche in caso di mancata o nulla notifica dell’atto introduttivo della controversia, il giudice non lo abbia comunque ritenuto presente in giudizio emettendo la pronuncia anche nei suoi confronti (Cons. Stato, Sez. V, n. 5944 del 2009, cit; Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2003, n. 11185; Cass.civ., Sez. III, 1 luglio 1998, n. 6416).

Questa condizione si riscontra senz’altro nel caso di specie, posto che è indubitabile che l’odierna opponente, in quanto aggiudicataria della procedura evidenziale impugnata in primo grado, rivestiva la qualità di contro interessato, sia formale che sostanziale.

In più può aggiungersi che l’odierna opponente ebbe a partecipare al giudizio di primo grado; essa quindi ha assunto la veste di litisconsorte necessario nel giudizio d’appello: si rammenta in proposito che, per costante giurisprudenza "l”omessa notifica dell’appello a tutte le parti intimate in prima istanza impone l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutte le parti evocate nel giudizio di primo grado (ex multis si veda Consiglio Stato, sez. V, 15 novembre 2010, n. 8042).

Posto che essa non ebbe a partecipare al predetto giudizio d’appello, con conseguente lesione del principio del contraddittorio, in accoglimento del ricorso per opposizione di terzo proposto, deve essere annullata la impugnata decisione 1494 del 9 marzo 2011 resa da questa Sezione del Consiglio di Stato.

Al fine di decidere il merito della impugnazione proposta, peraltro (in ordine alla quale non è necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio in quanto l’odierna opponente ha comunque in data odierna avuto cognizione del merito della impugnazione proposta avverso la sentenza del amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli- n. 21850/2010) si ritiene indispensabile acquisire il fascicolo di primo grado onerando all’uopo la Segreteria, fissando fin d’ora la trattazione del merito della impugnazione avverso la predetta decisione di primo grado n. 21850/2010 per la pubblica udienza del 18 novembre 2011.

Condanna l’appellante C. Soc.Coop.Consortile al pagamento delle spese processuali dell’odierno grado di giudizio in favore della opponente Società Cooperativa E. A. A R.L

in misura che appare congruo determinare in EURO 2000 (Euro2000//00) oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) parzialmente e non definitivamente pronunciando sul ricorso per opposizione di terzo, come in epigrafe proposto,avverso la decisione della Sezione 01494/2011 lo accoglie, e per l’effetto annulla l’impugnata decisione;

Dispone acquisirsi a cura della Segreteria il fascicolo di primo grado;

fissa la trattazione del merito della impugnazione avverso la predetta decisione di primo grado n. 21850/2010 per la pubblica udienza del 18 novembre 2011;

Condanna l’appellante C. Soc.Coop.Consortile al pagamento delle spese processuali dell’odierno grado di giudizio in favore della opponente Società Cooperativa E. A. A R.L

nella misura di EURO 2000 (Euro2000//00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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