Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 10-05-2011, n. 18077 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Pesaro in data 23-7-2010 che aveva dichiarato S.B. colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari con l’aggr.te della recidiva reiterata nel quinquennio, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione (p. b. m. 6 recl. aumentata di m. 3 recl. per la recidiva), il PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale nell’individuazione della misura del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo all’errata misura di aumento della pena base per effetto della recidiva contestata che, ex art. 99 c.p., comma 4 come sostituito dalla L. n. 251 del 2005, art. 4 l’avrebbe dovuto essere in misura non inferiore a due terzi. Il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla misura della pena inflitta che, pacifico essendo il corretto calcolo di tale pena agli effetti dello aumento per la recidiva sulla pena base determinata in sentenza,ben può essere determinata in questa stessa sede, ex art. 620 c.p.p., lett. l), nella misura di mesi DIECI di reclusione.
P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta che ridetermina in MESI DIECI di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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