Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 10-05-2011, n. 18068 Indagini preliminari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

NACI Sante, il quale ha chiesto la inammissibilità.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, sezione del riesame, con ordinanza del 23/9/2010, chiamato a pronunciarsi sulla istanza avanzata ex art. 324 c.p.p. nell’interesse di G.I., avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio in relazione alla ipotesi di reato di cui all’art. 517 c.p., emesso in data 29/7/2010 dal p.m. presso il Tribunale di Civitavecchia, ha confermato il provvedimento impugnato.

Propone ricorso per cassazione la difesa della G., con i seguenti motivi:

-il Tribunale ha errato nel ritenere infondata la eccezione di nullità, sollevata dalla difesa per mancato avviso dal destinatario del sequestro della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in quanto detta eccezione è stata formulata nei termini di legge e non tardivamente, come affermato dal decidente;

-ha errato, altresì, il giudice del riesame nel non dichiarare nullo il decreto di convalida del sequestro, rilevato che è stato disposto un sequestro con finalità preventive, qualificato dal p.m. come sequestro probatorio;

-insussistenza del fumus del reato ipotizzato, rilevabile dalla produzione documentale presente in atti da cui è chiaramente evincibile che la società Advang era titolare del brevetto "Sisvel";

peraltro appare fuorviante ritenere la documentazione predetta giustificativa di una consulenza perchè trattasi di valutazioni che possono essere fatte solo ed esclusivamente con prove documentali.

Inoltre, la ricorrente è terza acquirente in buona fede della merce in questione ed è di tutta evidenza che la stessa non ha commesso alcun reato, semmai ha subito un danno;

-nullità della ordinanza per violazione di legge, per insussistenza dei requisiti di urgenza e indifferibilità sotto il profilo probatorio ex art. 354 c.p.p. e conseguente violazione del diritto di difesa.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La motivazione, posta a sostegno della pronuncia di rigetto della istanza di riesame, si palesa del tutto logica e corretta.

Appare, preliminarmente, opportuno riepilogare i fatti:

-in data 27/7/2010 ufficiali della Agenzia delle Dogane di Civitavecchia sottoponevano a sequestro n. 424 colli, contenenti televisori, provenienti dalla società cinese Advang International, per usurpazione di brevetti;

-il sequestro veniva convalidato dal p.m. in data 29/7/2010;

-la G.I., legale rappresentante della Diamond Group s.r.l. destinataria della merce e acquirente della stessa in seconda battuta, proponeva istanza di riesame, sussumendo la propria buona fede e contestando la sussistenza del fumus commissi delicti, col sostenere che la Advang era provvista delle licenze concernenti il brevetto Sisvel, come rilevabile dalla prodotta documentazione;

-la G. nominava difensore di fiducia l’avv. Giacomo Scicolone in data 4/8/2010: detto difensore proponeva istanza ex art. 324 c.p.p. e solo con motivi aggiunti, inoltrati alla udienza del 23/9/2010, formulava la eccezione di nullità per violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p..

Sulla eccezione ex art. 114 disp. att. c.p.p. avanzata dalla difesa della C. rilevasi che la stessa è stata mossa solo con i motivi aggiunti alla istanza di riesame, in sede di udienza del 23/9/2010, e non con la originaria predetta istanza, depositata il 4/8/2010, per cui corretta appare la ritenuta tardività di essa.

Il giudice di merito sul punto richiama compiutamente l’orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione della Polizia Giudiziaria dell’obbligo di avvertire, ex art. 114 disp att. c.p.p., l’indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o di un sequestro, da un difensore di fiducia, integra una nullità generale a regime intermedio, che deve essere eccepita o prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, intendendosi con tale formula che la nullità va eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di giorni 5, previsto dall’art. 366 c.p.p.. decorrente dalla data del predetto compimento (Cass. 4/2/10, n. 8107; Cass. 14/3/08, n. 15739).

Quanto alle ulteriori doglianze, mosse con la impugnazione, devesi osservare che:

-il decreto di convalida del sequestro probatorio, reso dal p.m., è da considerarsi del tutto motivato, in esso essendo evidenziato che il vincolo applicato alla merce, ritenuta corpo del reato, si ritiene del tutto necessario al fine procedere ad accertamenti sulla stessa, tendenti a comprovare, a mezzo di consulenza tecnica, la reale sussistenza del delitto contestato.

Peraltro corretta appare la ritenuta inconferenza della documentazione prodotta dalla difesa, in quanto trattasi di atto ampiamente incompleto (sono state prodotte la prima e la diciottesima pagina) ed espresso in lingua inglese, per cui. come a giusta ragione ritenuto dal Tribunale, non è possibile apprezzarne il contenuto anche in ordine alla sostenuta buona fede della G., terza acquirente.

-la sollevata eccezione di mancanza di urgenza e indifferibilità sotto il profilo probatorio è del pari priva di pregio, in quanto gli ufficiali della Agenzia delle Dogane nel rinvenire i 424 colli. contenenti i televisori provenienti dalla Cina, hanno proceduto a sequestro di urgenza degli stessi, ravvisando la violazione dell’art. 517 c.p., senza con ciò determinare alcuna violazione del diritto di difesa.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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