Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-05-2011, n. 2790 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’appello in epigrafe torna in decisione dopo che la Sezione si è pronunciata con la sentenza parziale n. 369/2001, che ha in parte accolto l’appello (riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo) ed ha poi disposto istruttoria chiedendo all’Amministrazione resistente una relazione illustrativa delle ragioni per le quali agli odierni appellanti non sono stati assegnati i 15 punti previsti dal bando per il personale coinvolto nella sperimentazione.

Espletata l’istruttoria, con il deposito da parte dell’INPS della nota illustrativa richiesta, la causa è di nuovo passata in decisione alla pubblica udienza del 29 marzo 2011.

2. L’appello non merita accoglimento.

Il contratto integrativo di cui all’art. 19 del CCNL 1998/2001 (sottoscritto in data 3.3.2000) disponeva, all’articolo 4, capoverso, che "nell’attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale, per una sola volta e solo in fase di prima applicazione, per i passaggi tra le aree professionali, l’esperienza maturata per effetto dei processi di innovazione e organizzazione da tempo in atti nell’Ente, nonché mediante le iniziative di formazione e sviluppo delle competenze, attestata anche dalla corresponsione di specifici emolumenti accessori, costituisce parametro sostitutivo integrale dell’intera valutazione della parte corsuale con contestuale attribuzione di ulteriori 15 punti per un totale complessivo pari a 65 punti.

Provvedendo ad effettuare una interpretazione autentica del contratto integrativo relativo all’anno 2000, con Dichiarazione congiunta del 13 marzo 2000 si concordava che "le parti, con riferimento alla sezioni di CCI Ipost sottoscritto in data 3.3.2000, afferente il sistema si classificazione del personale, ritengono utile chiarire che l’esperienza maturata per effetto dei processi di innovazione ed organizzazione, attestata attraverso la corresponsione di specifici emolumenti accessori (indennità ex art. 36 e 41 CCNL 1994/1997) costituisce parametro sostitutivo dell’intera valutazione della parte corsuale per i passaggi interni alle aree, unitamente alla conseguente attribuzione degli ulteriori 15 punti solamente per le selezioni riferite ai livelli economici corrispondenti alle ex qualifiche immediatamente superiori rispetto a quelle attribuite a seguito del primo inquadramento ex art. 13, comma 5, del CCNL 1998/2001. Tale chiarimento vale quale interpretazione autentica del CCI Ipost citato in premessa".

3. Dal tenore della Dichiarazione congiunta appena citata emerge chiaramente la ragione per la quale che l’attribuzione dei 15 punti ulteriori (lamentati dagli odierni appellanti) poteva avvenire esclusivamente per il passaggio ala posizione A2, ovvero quella relativa al conferimento del livello economico corrispondente alle ex qualifiche immediatamente superiori a quelle attribuite con il primo inquadramento ex art. 13 del CCNL 1998/2001, e non anche per il passaggio alla posizione B1.

Alla luce di tali considerazioni, le pretese degli odierni appellanti si rivelano, pertanto, infondate, non potendo in sensi contrario nemmeno invocarsi la circostanza, dovuta ad un mero errore materiale, poi prontamente corretto dall’Amministrazione, che in occasione della compilazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva per l’accesso alla posizione A2, i 15 punti in questione non erano stati conteggiati.

4. L’appello, in definitiva, va respinto.

Le spese del giudizio devono essere compensate, ricorrendo giusti motivi, anche in considerazione della margini di dubbio interpretativo lasciati dalla normativa contrattuale applicata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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