Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-05-2011, n. 2782 Energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to dello Stato Russo;
Svolgimento del processo

1. La s.r.l. I. W. P. il 19 aprile 2004 ha presentato una richiesta di approvazione di un contratto di localizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica consistente in 15 aerogeneratori di ultima generazione della potenza di oltre 2,0 MW ciascuno, da insediare in aree dei Comuni di Samatzai, Guasila e Pimentel (in provincia di Cagliari), destinato ad assicurare la copertura per due terzi del consumo di energia elettrica del cementificio della Italcementi di Samatzai.

La Regione Sardegna, che aveva dapprima respinto la richiesta, a seguito di ordinanza del TAR per la Sardegna di accoglimento della domanda cautelare, con nota del 14 marzo 2006, di risposta alla richiesta di parere di massima preliminare del progetto avanzata da S. I. s.p.a., affermava che "a seguito della verifica interna con gli assessorati Competenti per materia, si ritiene che in assenza dell’adozione definitiva del PEARS (Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna) al momento non sia possibile definire i livelli di potenza installabile e la localizzazione degli impianti. Inoltre non si ritiene strategico per tali iniziative autorizzare agevolazioni pubbliche".

La s.p.a. S. I., con la nota del 27 marzo 2006, comunicava quindi alla I. W. P. che il comitato operativo, di cui all’art. 4 della Convenzione tra il Ministero delle Attività Produttive e la S. I. s.r.l. del 31 luglio 2003 per l’attuazione del progetto Pilota di localizzazione, nella riunione del 17 marzo 2006 aveva individuato un motivo ostativo all’accoglimento della proposta nel "riscontro negativo" espresso nel parere della Regione di coerenza programmatica, fissando, ai sensi dell’art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni da parte della Italian Wind Power, che questa faceva quindi pervenire con nota del 10 aprile 2006.

E’ seguita, infine, la nota di S. I. s.p.a indirizzata alla Italian Wind Power, in data 12 giugno 2006 (prot. AI/26857), nella quale "si comunica che il Comitato operativo, nella seduta del 5 maggio 2006, ha ritenuto che le controdeduzioni presentate dalla proponente e pervenute a Sviluppo Italia in data 12 aprile 2006 non siano in grado di modificare le considerazioni già condivise dallo stesso Comitato Operativo in data 17 marzo 2006 e comunicate in data 27 marzo 2006. Pertanto il Comitato operativo ha deliberato il definitivo rigetto della proposta".

2. La s.r.l. I. W. P., con il ricorso n. 9068 del 2006 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento emesso in data 12 giugno 2006 dalla Sviluppo Italia s.p.a., prot. A1/26587, recante il definitivo rigetto della propria proposta di investimento.

3. Il TAR:

– con la sentenza parziale n. 6811 del 2007, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla s.p.a. Sviluppo Italia in quanto non notificato ad alcuno dei controinteressati necessari, individuati nel Comitato operativo, costituito ai sensi dell’art. 3 della Convenzione tra il Ministero delle attività produttive e Sviluppo Italia s.p.a., nello stesso Ministero e nella Regione Sardegna, ha comunque ritenuto opportuno disporre l’intervento nel processo dei soggetti ora citati ai sensi dell’art. 107 c.p.c., ordinando al ricorrente di notificare ad essi il ricorso;

– con la sentenza definitiva n. 3463 del 2008 ha quindi accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, compensando tra le parti le spese del giudizio.

4. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza n. 3463 del 2008, nonché della sentenza parziale n. 6811 del 2007, avverso la quale era stata proposta riserva di appello ai sensi dell’art. 340 c.p.c., e, per l’effetto, il rigetto del ricorso di primo grado.

5. All’udienza del 19 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza definitiva gravata, n. 3643 del 2008, preceduta dalla sentenza parziale n. 6811 del 2007 pronunciata dal medesimo Tribunale, altresì impugnata, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terzabis, ha accolto il ricorso n. 9068 del 2006, articolato in cinque motivi di censura, con cui la s.r.l. Italian Wind Power (di seguito Società) ha impugnato il provvedimento della S. I. s.p.a (di seguito SI), di rigetto della proposta di investimento della ricorrente per la creazione di un impianto di energia eolica.

2. Nella sentenza si giudicano fondati i primi tre motivi di ricorso con assorbimento dei restanti.

E’accolto anzitutto il primo motivo, con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990, a causa della non specificazione, nel provvedimento impugnato, delle ragioni del rigetto delle osservazioni presentate dalla Società, non potendosi neppure affermare che la motivazione del rigetto sia stata esposta nella nota di SI del 27 marzo precedente, richiamando questa soltanto il parere programmatico della Regione Sardegna.

Il motivo è fondato, si afferma nella sentenza, poiché nessuna delle pur specifiche osservazioni presentate dalla Società nella nota del 10 aprile 2006 è stata valutata nel provvedimento impugnato, in contrasto con quanto prescritto dall’art. 10bis, essendo con ciò mancato il previsto contraddittorio con il privato e risultando di conseguenza il provvedimento privo di motivazione. Ne consegue, si soggiunge, la fondatezza del secondo motivo di ricorso, con cui si è dedotto che l’iniziativa è stata ritenuta non accoglibile sulla base dell’esistenza del parere negativo della Regione Sardegna, senza esternazione delle ragioni per le quali l’amministrazione intimata aveva ritenuto di adeguarvisi.

E’ anche fondato, si conclude, il terzo motivo di ricorso, riguardante il contenuto e la motivazione del detto parere preliminare reso dalla Regione Sardegna il 14 marzo 2006, essendo corretto affermare, da un lato, che non si tratta di parere negativo, poiché recante soltanto l’indicazione della impossibilità tecnica di valutare il progetto in mancanza dell’adozione del PEARS, e, dall’altro, che anch’esso è carente di motivazione, essendo formulato in modo apodittico il giudizio di non strategicità dell’iniziativa proposta.

3. Nell’appello si deduce che:

– dall’esame della disciplina che regola i contratti di localizzazione, di cui alle delibere del CIPE n. 16/03 del 9 maggio 2003 e n. 130/02 del 19 febbraio 2002, articolata nella Convenzione tra il Ministero delle attività produttive (di seguito MAP) e SI del 31 luglio 2003, specificata nell’incontro del Comitato Interistituzionale dell’8 settembre 2004, emerge con chiarezza che la valutazione di ammissibilità delle iniziative spetta al Comitato operativo costituito tra il MAP e SI, ai cui fini SI svolge soltanto attività istruttoria e quindi di comunicazione del provvedimento finale per la cui adozione non ha alcuna competenza, e che il previo parere regionale, se negativo, ovvero se non espresso, comporta la decadenza della domanda e quindi la sua inammissibilità, senza discrezionalità del Comitato operativo;

– questo procedimento è stato puntualmente adottato nel caso in esame, con la conseguente, esclusiva riferibilità al Comitato operativo del provvedimento impugnato.

Le due sentenze di primo grado gravate sono perciò viziate per violazione dell’articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, non avendo dichiarato l’inammissibilità del ricorso poiché non notificato al Comitato, ovvero al MAP presso cui esso è insediato, e al quale comunque spetta la definitiva approvazione delle domande, né alla Regione Sardegna, data la natura vincolante del suo parere, non risultando ciò sanato dalla successiva notifica del ricorso ai sensi dell’art. 107 c.p.c.

– sono comunque inammissibili e l’infondati i primi due motivi di ricorso, sulla asserita violazione dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990 e sulla conseguente carenza di motivazione della impugnata nota di SI del 12 giugno 2006, poiché rivolti avverso tale nota non avente valore provvedimentale e non avverso i provvedimenti di disciplina dei contratti di localizzazione ovvero la deliberazione del Comitato operativo del 5 maggio 2006, di rigetto della proposta della ricorrente, invece non impugnati;

– in ulteriore subordine, se si ritenesse che il ricorso di primo grado sia stato rivolto anche avverso la citata determinazione del Comitato operativo, si deve dedurre che, dato il parere negativo vincolante espresso dalla Regione Sardegna, la detta determinazione non risulta comunque viziata per carenza di motivazione ai sensi dell’art. 21octies della legge n. 241 del 1990, essendo peraltro evidente il contenuto negativo del parere regionale poiché la mancanza della pianificazione regionale rende, allo stato, impossibile la localizzazione degli impianti.

4. Le censure così riassunte sono infondate per i motivi che seguono.

Dalla disciplina del procedimento sui contratti di localizzazione, definita con la citata Convenzione tra il MAP e SI, emerge con chiarezza che tra i compiti di SI vi sono le attività, "di cui si rende garante", di valutazione "delle condizioni di fattibilità e di opportunità… del Contratto di localizzazione", con il riscontro di precisi elementi ("cantierabilità, incentivi e strumenti finanziari, interventi infrastrutturali" e altri) e "di comunicazione, con particolare riguardo…alle indicazioni da fornire alla Regione interessata in merito all’avvio della procedure istruttoria e negoziale" e che SI "costituisce l’interlocutore unico nei confronti dell’impresa" che "supporta…per la predisposizione della domanda agevolativa e per il riscontro ad eventuali richieste di integrazione documentale" (art. 5, commi 1 e 3); si prevede quindi che il MAP, tramite la Direzione generale competente, approva le domande inoltrate "sulla base dei requisiti di cantierabilità, fattibilità tecnicoeconomica e del merito di credito" (art. 6, comma 3), cioè, è obbiettivamente da ritenere, precipuamente sulla base della valutazione eseguita da SI relativa ai medesimi elementi.

Ne consegue che SI, prescindendo da ogni considerazione sulla portata di un suo eventuale ruolo decisionale, è di certo il soggetto avente compiti di istruttoria tecnica nell’ambito del procedimento e di esclusiva interlocuzione con l’impresa, ponendosi di conseguenza come il soggetto che a questa rappresenta e garantisce il compiuto svolgimento del procedimento in generale e, specificamente, riguardo all’esecuzione della detta istruttoria.

In questo quadro si deve rilevare che:

– nella riunione del 17 marzo 2006 il Comitato operativo, riscontrato il parere reso dalla Regione Sardegna "ha incaricato SI di comunicare alla proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n° 241, la presenza di motivi ostativi e la facoltà di presentare osservazioni scritte entro 10 gg dal ricevimento della citata comunicazione. Tali osservazioni saranno valutate da SI e presentate al CO che adotterà il provvedimento finale";

– è stato così formalmente attivato il subprocedimento di cui all’art. 10bis, con l’espresso incarico a SI di svolgere non il solo ruolo di tramite comunicativo ma, in conformità con la funzione di SI sopra richiamata, di istruire le osservazioni dell’impresa quale base necessaria, in questo quadro, della decisione del comitato operativo;

– conseguentemente SI ha inviato all’impresa la nota del 27 marzo 2006 con il richiamo del parere preliminare della Regione Sardegna, l’invito a presentare osservazioni scritte entro dieci giorni e l’indicazione che "dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale";

– dopo questa nota l’impresa ha reso osservazioni puntuali il 10 aprile 2006 che, secondo quanto emerge dalla riunione del comitato operativo del 5 maggio successivo in cui nulla è citato al riguardo, SI non ha specificamente valutate, come avrebbe dovuto ai sensi dell’incarico assegnatole per la compiuta applicazione del subprocedimento di cui all’art. 10bis;

– per cui, in conclusione, nei confronti del privato è stato attivato l’art. 10bis, ma alla sua applicazione non è stato dato seguito da parte del soggetto (SI) impegnato a ciò ai sensi del procedimento in corso in coerenza con la propria tipica funzione istruttoria in tale ambito;

– né può essere invocato l’art. 21octies della legge n. 241 del 1990, in relazione alla richiamata natura vincolante del parere della Regione Sardegna; le osservazioni rese dall’impresa in applicazione dell’art. 10bis recano infatti rilievi e contestazioni analitici rispetto a tale parere e queste avrebbero dovuto essere riscontrate, nella dialettica tra i soggetti del procedimento, a partire dalla Regione Sardegna, anzitutto sulla base delle considerazioni rese in sede istruttoria su tali osservazioni dal soggetto a ciò deputato (SI), il quale peraltro, quale unico interlocutore dell’impresa, aveva assunto nei suoi confronti l’impegno di rendere conto delle ragioni del non accoglimento delle osservazioni, mentre, in fatto, all’impresa stessa non stato altro che ribadito, infine, il richiamo al già noto parere della Regione;

– correttamente, pertanto, con il ricorso di primo grado è stata impugnata la nota di SI del 12 giugno 2006 e altresì correttamente il giudice di primo grado ne ha sancito il vizio di violazione dell’art.10bis della legge n. 241 del 1990.

5. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve essere perciò respinto, restando fermo il potere dell’Amministrazione di emanare ulteriori provvedimenti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello in epigrafe n. 7096 del 2008, nei sensi precisati al punto 5 della motivazione.

Nulla pronuncia sulle spese del presente grado del giudizio tra l’appellante e il ricorrente originario non essendosi questi costituito in giudizio.

Compensa le spese del presente grado del giudizio per le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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