Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-05-2011, n. 2777 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ziano per delega dell’avvocato De Ruvo;
Svolgimento del processo

1. La C. s.c.a.r.l., con il ricorso n. 7878 del 2004 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l’annullamento delle determinazioni del direttore centrale dell’INPS, n. 19.4/0257 del 28 maggio 2004 e 19.4/335 del 6 luglio 2004 recanti, rispettivamente, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione dei locali dell’Istituto in Roma, via Civiltà del Lavoro, n. 77, e l’escussione della fideiussione per un importo di euro 9.200,00, nonché del bando di gara e di tutti gli atti connessi della procedura.

Nel provvedimento di revoca si richiama la lettera indirizzata alla ricorrente, n. 19.4/0110 del 4 marzo 2004, di comunicazione che, a seguito dei controlli eseguiti ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, erano risultate comminate a carico del legale rappresentante della Società due ammende, di lire 1.000.000 ciascuna, per reati in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni ex articoli 24 e 52 del d.P.R. n. 164 del 1956, e si comunica quindi che "non è possibile accogliere le giustificazioni fornite con la nota n. 187/VT704 del 12 marzo 2004" dovendosi perciò "procedere all’aggiudicazione definitiva a questa Ditta dell’appalto in oggetto".

2. Il TAR, con la sentenza n. 5719 del 2004, ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

4. All’udienza del 19 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata n. 5719 del 2005, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, ha respinto il ricorso, n. 7878 del 2004, con cui la C. s.c.a.r.l, articolando quattro motivi di censura, ha chiesto l’annullamento delle determinazioni dell’INPS di revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di locali dell’Istituto, di escussione della fideiussione presentata dalla ricorrente nonché del bando di gara e di tutti gli atti connessi della procedura.

2. Nella sentenza si richiama anzitutto che il legale rappresentante dell’impresa ricorrente aveva reso la dichiarazione, richiesta dal disciplinare di gara ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante di non trovarsi, tra l’altro, nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a), b), c) d) e), f), g), h) del d.P.R. n. 554 del 1999, di non aver subito condanne per reati preclusivi della partecipazione alla gara, nonché attestante l’osservanza nell’azienda degli obblighi di sicurezza stabiliti dalla normativa.

Il TAR ha respinto:

– il primo motivo di ricorso, secondo il quale l’Amministrazione non avrebbe motivato il giudizio di irrilevanza delle giustificazioni fornite dal ricorrente, poiché, al contrario, nel provvedimento di esclusione dalla gara, del 17 giugno 2004, è specificamente contestata l’argomentazione prospettata dai legali della ricorrente sulla estinzione dei reati per decorso del termine, non essendovi stato il provvedimento ricognitivo di cui all’art. 676 c.p.p., né avendo la ricorrente obbiettato riguardo a tale valutazione;

– il secondo motivo, non risultando allegato alla domanda di partecipazione alla gara il certificato del casellario giudiziale comprovante, secondo la ricorrente, l’estinzione di reati per decorso del termine biennale e, comunque, dovendosi prescindere da ciò a fronte della presentazione da parte del legale rappresentante della ricorrente di dichiarazioni mendaci;

– il terzo, relativo alla illegittima valutazione di altro procedimento penale pendente per subappalto non autorizzato, essendo il motivo inconferente poiché tale fatto non è richiamato tra le ragioni alla base del provvedimento impugnato;

– il quarto motivo, infine, con cui si asserisce l’illegittimità della escussione della fideiussione non essendo imputabile al ricorrente la mancata sottoscrizione del contratto, poiché, al contrario, ricorre nel caso in esame la fattispecie di cui all’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non essendo seguita all’aggiudicazione provvisoria quella definitiva, né la stipula del contratto, per fatto addebitabile alla ricorrente.

3. Nell’appello si deduce che:

– il TAR ha errato per non aver considerato l’intervenuta archiviazione del procedimento penale aperto contro il rappresentante legale della società ricorrente a seguito di denuncia per falso presentata dall’INPS, basata dal GIP sulla non dimostrazione della intenzionalità nella dichiarazione del falso, avendo il detto rappresentante dichiarato di non aver commesso infrazioni gravi, e per non avere quindi la sentenza valutato che in giurisprudenza si è ritenuto che non rileva, quale falsa dichiarazione per la partecipazione alle gare, la produzione di un certificato generale del casellario giudiziale non recante la totalità delle iscrizioni a carico legittimamente omesse;

– da ciò discende che l’INPS avrebbe dovuto valutare l’affidabilità morale e professionale dell’impresa, attraverso uno specifico procedimento di ponderazione degli elementi sul campo, e non procedere, come avvenuto, in forza di un mero automatismo, adottando un provvedimento di conseguenza nullo ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c, comunque viziato per violazione di legge ed eccesso di potere, per violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento agli articoli 459 e seguenti c.p.c. e 75 del d.P.R. n. 554 del 1999, così come viziata è l’escussione della fideiussione in relazione all’art. 30 della legge n. 109 del 1994 nonché all’art. 100 e seguenti del d.P.R. n. 554 del 1999.

4. Nella memoria depositata in giudizio dall’INPS il 22 maggio 2006 si eccepisce la inammissibilità dell’appello: in quanto tardivo, poiché, rientrando la controversia tra quelle di cui all’art. 23bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, esso è stato notificato il 2 maggio 2006, essendo perciò scaduto il termine di centoventi giorni per la proposizione dell’appello decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non notificata), avvenuta il 18 luglio 2005, previsto dal comma 7 dell’articolo citato; per la mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, il cui provvedimento è stato depositato dall’INPS nel giudizio di primo grado ed avverso il quale la ricorrente non ha presentato né ricorso autonomo né motivi aggiunti.

5. Ritiene la Sezione che l’eccezione di tardività dell’appello debba essere accolta.

Infatti:

– l’art. 23bis, comma 1, lett. b), della legge n. 1034 del 1971, nel testo da applicare nella specie ratione temporis, elenca tra gli atti per il cui giudizio è previsto il rito abbreviato "i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità…";

– il caso in esame riguarda una procedura di aggiudicazione di lavori per opere rientranti nella categorie previste dalla norma, in quanto relative agli uffici di un ente pubblico previdenziale e perciò rivolte a fini di utilità pubblica;

– nel giudizio di primo grado è stato applicato il citato art. 23bis, essendosi provveduto alla pubblicazione del dispositivo della decisione, n. 191 del 16 giugno 2005, ai sensi della detta norma;

– riguardo ai termini di proposizione dell’appello, il comma 7 dell’articolo citato stabilisce che "Il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza";

– nella specie la sentenza di primo grado, non notificata, è stata pubblicata il 18 luglio 2005 e dell’appello è stata curata la notifica, con la consegna all’ufficiale giudiziario, il 28 aprile 2006, essendo perciò decorso il citato termine di centoventi giorni, con conseguente intempestività dell’appello stesso.

6. Per quanto considerato l’appello deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), dichiara irricevibile l’appello in epigrafe n. 4049 del 2006.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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