Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 10-05-2011, n. 18301 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.G.A., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 19.10.2010, con cui il Tribunale del Riesame di Milano confermava l’ordinanza 5.7.2010 del GIP presso il Tribunale di Milano che aveva applicato al T. la misura cautelare in carcere, per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. (per aver partecipato all’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe e costituita da numerosi "locali" coordinati da un organo denominato" la lombardia" in cui hanno rivestito un ruolo di vertice B.C., N.C. e Z.P.);

artt. 110, 575 – 576 c.p.; artt. 110, 575 e art. 577 c.p., comma 1, n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7; artt. 110, 81 cpv. c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:

1) violazione di legge nonchè carenza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza, posti a carico dell’indagato, quale concorrente nel delitto di omicidio in danno di N.C. e reati connessi contestati ai capi 2) e 2a);

in particolare, non era dimostrato che il T. avesse accompagnato B.A., esecutore materiale dell’omicidio di N.C., a ritirare, presso la madre, le schede telefoniche da utilizzare per la fuga in Calabria, e ad armarsi; tanto sarebbe smentito dai dati risultanti dalle localizzazioni delle utenze cellulari; in realtà, il T. si era limitato ad accompagnare il B. in Calabria lo stesso giorno in cui era avvenuto detto omicidio in considerazione degli stretti rapporti di parentela con lo stesso;

2) violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con riferimento all’art. 125 c.p.p., comma 3; e art. 111 Cost., comma 6, in relazione alla ritenuta condotta associativa del ricorrente;

sul punto il Tribunale del Riesame si era limitato a ricopiare l’ordinanza del GIP senza fare cenno alle censure contenute nella memoria difensiva;

3) carenza ed illogicità della motivazione sulla rilevanza e gravità degli indizi di colpevolezza posti a carico dell’indagato in ordine alla affermata condotta partecipativa al sodalizio criminoso;

il provvedimento impugnato si era limitato a confermare la valenza indiziaria delle circostanze addotte dal GIP ed a richiamare sommariamente la memoria difensiva con riferimento alle sole censure riguardanti il capo 2), omettendo di indicare gli ulteriori rilievi concernenti la condotta associativa e desumendo automaticamente la prova della partecipazione al sodalizio dal concorso nell’azione omicidiaria, da ritenersi di per sè insufficiente; in maniera apodittica i giudici del riesame avevano affermato che il T. "viene utilizzato con mansioni meramente operative ed è protagonista della commissione di alcuni reati per conto del sodalizio", senza specificare tali reati e benchè all’indagato non fosse stato contestato alcun reato fine. Il ricorso è manifestamente infondato.

Le censure svolte implicano valutazioni alternative degli elementi indiziari e degli accertamenti in fatto su cui è fondata l’ordinanza impugnata, a fronte di una congrua e logica motivazione del provvedimento stesso che ha dato conto, sulla base, essenzialmente, delle conversazioni intercettate e di altre indagini,della partecipazione del ricorrente all’associazione criminosa ed agli altri reati contestati, aggravati L. n. 159 del 1991, ex art. 7. Il Tribunale del Riesame ha dato conto della partecipazione dell’indagato a detta associazione e del concorso, con B. A., quale esecutore, materiale e con G.V., nell’omicidio di N.C., capo della associazione Lombardia, "con il ruolo di aver organizzato e, quindi, assicurato la fuga dei due killer dal luogo del reato"; al riguardo, nell’ordinanza in esame, sono state indicate specificatamente le conversazioni intercettate e sono state, inoltre, richiamate le argomentazioni sviluppate dell’ordinanza del GIP; contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, tale richiamo non integra alcun vizio di motivazione in quanto, in tema di misure cautelari personali, l’ordinanza del Tribunale del riesame che, confermando il provvedimento impugnato, ne recepisce la motivazione, comporta che i due atti si integrino reciprocamente sicchè le eventuali carenze motivazionali dell’uno sono sanate dalle argomentazioni svolte nell’altro (Cfr. Cass. n. 774/2007;n. 3678/98).

Peraltro il sindacato demandato alla Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, è limitato al riscontro dell’esistenza di un logico e coerente apparato argomentativo senza che sia consentito procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto e delle acquisizioni probatorie posti dal giudice a fondamento della decisione. Nella specie la ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale del Riesame è del tutto coerente con le circostanze indiziarie, laddove, in particolare, viene evidenziato (v. pag. 18-22 ord. imp.), sulla base delle indagini e dell’esame delle celle attinte dai tabulati degli indagati, che il ricorrente risultava inserito organicamente nel gruppo criminale di B.A., da cui dipendeva anche economicamente e di aver supportato quest’ultimo nell’omicidio di N.C., consentendo al B. "di agire con la dovuta serenità, sapendo che tutto era organizzato per la tempestiva fuga".

Il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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