T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 11-05-2011, n. 304 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rointeressato;
Svolgimento del processo

La società ricorrente ha presentato istanza alla Regione Basilicata in data 20/8/07, prot. n. 170168/75AB, con la quale ha chiesto la pronuncia di verifica o "screening", ai sensi della L.R. n.47/98, per la realizzazione di un progetto relativo ad un complesso di impianti fotovoltaici denominato Giova nel Comune di Vaglio di Basilicata. Il progetto è composto da nove poli denominati Giova 1- Giova 2 etc e sono costituiti da n.74 impianti della potenza nominale inferiore a 50 kw ciascuno per una potenza complessiva di 3.308 kw.

Al termine della relativa procedura, col provvedimento impugnato, si è stabilito di escludere dalla v.i.a. il detto progetto limitatamente ai poli nn. 1, 3, 4 e 5 con una serie di prescrizioni, mantenendo quindi l’assoggettamento alla v.i.a. per gli altri restanti poli.

Di qui il presente gravame, imperniato sui seguenti motivi:

1.- eccesso di potere- difetto di istruttoria- travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto- contraddittorietà con altri provvedimenti della stessa p.a.- illogicità manifesta- motivazione incongrua e contraddittoria- illegittimità.

Si sostiene che la motivazione dell’atto impugnato è contraddittoria soprattutto per quanto riguarda l’impianto di cui al polo Giova 2 soprattutto in relazione alla valutazioni espresse dallo stesso ufficio compatibilità ambientale nella nota del 19/4/07 prot. n.902265 il cui discrimine non può essere dato dalla circostanza dell’intervenuta modifica legislativa (l.r. n.9/07 a modifica della l.r. n.47/98) atteso chè la compatibilità ambientale deve dipendere da momenti attinenti la qualità e la sostanza di essi rispetto ai valori da tutelare. In quest’ottica andrebbe tenuto presente che Soprintendenza ai Beni Archeologici, Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio del medesimo dipartimento regionale avrebbero espresso ben diversi giudizi sul progetto e sulla sua compatibilità col territorio. Dalla planimetria prodotta si evincerebbe la contiguità del polo Giova 2 con il polo Giova 1 e la vicinanza di entrambi agli ulteriori 3, 4 e 5 che renderebbero illogica e incongrua una motivazione basata sulla "perdita delle caratteristiche intrinseche del territorio agricolo ben più grande delle aree strettamente necessarie per l’ubicazione dei pannelli". Infatti, non si spiegherebbe se l’area del polo Giova 2 ha caratteristiche differenti dalle altre predette e in che cosa si diversifichi, nonostante la vicinanza. In realtà le condizioni sarebbero le stesse per cui sarebbe illogica la non esclusione dalla v.i.a. anche di detto polo tanto più che per lo stesso ufficio compatibilità ambientale esso non creerebbe disfunzioni nell’uso e nell’organizzazione del territorio né gli obiettivi del progetto sarebbero in conflitto con gli utilizzi futuri dello stesso, cioè non vi sarebbe alcuna interferenza visiva o funzionale.

La Regione Basilicata non si è costituita. E’ intervenuto "ad adiuvandum" Ricciuti Lorenzo, proprietario d’un lotto di terreni sui quali devono realizzarsi gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici., che chiede l’accoglimento del ricorso.

Con ordinanza collegiale n.107/08 del 2/4/08 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l’atto di intervento "ad adiuvandum" presentato dal Ricciuti Lorenzo perché questi, proprietario del suolo su cui è prevista la realizzazione degli impianti, è titolare d’una autonoma posizione legittimante all’impugnativa del provvedimento impugnato È infatti ius receptum (cfr. T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 20 dicembre 2010, n. 1134) che è inammissibile l’intervento ad adiuvandum opposto per far valere non già un interesse mediato o di mero fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione dell’atto già gravato da altro in via principale, immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, direttamente impugnabile nei termini di decadenza.. A ciò deve comunque essere aggiunto che l’atto in parola non è stato notificato alle altre parti.

Occorre passare ora al merito del gravame che va giudicato infondato.

Deve premettersi che l’amministrazione, nel preambolo dell’atto impugnato, rileva che "gli impianti….sono sparsi su un’ampia superficie per cui la disposizione a macchia non solo altera la visione del paesaggio nel suo insieme, ma comporta la perdita delle caratteristiche intrinseche del territorio agricolo ben più grande delle aree strettamente necessarie per l’ubicazione dei pannelli. Tali considerazioni valgono in particolare per i poli Giova 2, Giova 6, Giova 7, Giova 8 e Giova 9 che sono pertanto da ritenere incompatibili con il contesto territoriale e paesaggistico. Mentre i poli Giova 1- Giova 3- Giova 4 e Giova 5, oltre ad essere dislocati lungo il tratturo comunale Giova, sono stati ubicati in una zona già interessata dalla costruzione di un impianto eolico e quindi in una porzione di territorio già fortemente antropizzato".

Ciò premesso, è anzitutto infondata la censura di contraddizione con la nota del medesimo ufficio compatibilità ambientale del 19/4/07 atteso chè quest’ultima (che dichiarava l’impianto de quo non rientrante fra i progetti assoggettabili a procedure di cui alla L.R. n.47/98 in materia di v.i.a.) era stata emanata prima dell’entrata in vigore della L.R. 2642007 n. 9 (Disposizioni in materia di energia.), pubblicata nel B.U. Basilicata 27 aprile 2007, n. 20 il cui art. 5 ha assoggettato a v.i.a. gli impianti di produzione di energia mediante l’utilizzo di pannelli fotovoltaici; soltanto questa, come è evidente, è la ragione per cui, in un primo momento, l’Ufficio in questione aveva rilevato che la "tipologia progettuale" non rientrava fra quelle da sottoporre a V.I.A.

Neppure può rilevare il diverso e più favorevole segno che altre amministrazioni espressesi sul progetto "de quo" hanno dato rispetto a quanto statuito nell’atto impugnato. E’ infatti evidente che la Soprintendenza per i beni Archeologici, l’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e, di riflesso, la Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio hanno effettuato le valutazioni di rispettiva competenza orientate sul particolare profilo di interesse pubblico avuto in cura e pertanto per loro non necessariamente collimanti con quelle dell’ufficio compatibilità ambientale. Ciò vale anche con riguardo al parere della commissione regionale per la tutela del paesaggio del 22/10/07 che, oltre che per i campi nn.1, 3, 4 e 5, ha dato parere favorevole anche per il campo n.2, non escluso dalla v.i.a. con l’atto impugnato. Infatti, ancorchè le motivazioni della commissione e quella dell’atto impugnato sopra riportata siano in più punti similari è indubitabile che l’ottica che guida le valutazioni sulla compatibilità ambientale è più ampia di quella che invece caratterizza il punto di vista paesaggistico, per sua natura ancorato a presupposti valoriali diversi.

Di conseguenza non vale richiamare i predetti atti per contestare le conclusioni dell’amministrazione intimata racchiuse nell’atto impugnato. In particolare, la pretesa contiguità di Giova 2 a Giova 1 e, di quest’ultimo, agli altri Giova esentati dalla v.i.a. (3, 4 e 5) non rende certo illogica la motivazione basata sulla constatazione della "perdita delle caratteristiche intrinseche del territorio agricolo ben più grande delle aree strettamente necessarie per l’ubicazione dei pannelli" dato che detta perdita trova il suo radicamento logico nella fisica dispersione degli impianti su un’ampia superficie con disposizione "a macchia". Quest’ultimo aspetto è del resto evincibile dalla planimetria allegata al gravame dalla quale si desume con sufficiente evidenza la distribuzione degli impianti del polo Giova 2, collocati in modo significativamente asimmetrico rispetto a quelli di cui ai predetti campi 1,3, 4 e 5. Gli stessi infatti appaiono distribuiti solo in misura assai ridotta in una fascia che può definirsi non contigua ma -al più- prossima a Giova 1; per il resto, la maggior parte degli impianti si situano, per così dire, in profondità, sulle particelle 10, 8 e 9 allontanandosi di molto dal tratturo e dalla zona degli impianti eolici esistenti, fino a porsi addirittura alla stessa latitudine di Giova 6, in un settore decisamente privo di elementi di antropizzazione, secondo una logica dislocativa manifestamente caratterizzata da un impiego di territorio agricolo di molto superiore rispetto a quello strettamente necessario per l’ubicazione dei pannelli, proprio come osservato dall’amministrazione intimata nell’atto impugnato. Rileva in definitiva il Collegio che le caratteristiche differenti e le connotazioni specifiche del polo Giova 2 appaiono sufficientemente giustificate dall’esame della documentazione, alla luce della quale ovviamente deve essere letta la motivazione riportata nel provvedimento impugnato, la quale riflette il parametro valutativo di cui all’allegato D al d.p.r. 12/4/96 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di v.i.a.) tenuto presente dall’amministrazione, il quale, fra gli elementi di verifica, non a caso menziona le dimensioni del progetto e l’impatto sul patrimonio naturale tenuto conto della destinazione delle zone, ivi incluse quelle agricole.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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