Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 10-05-2011, n. 18296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 26.11.2010, con cui il Tribunale del Riesame di Catania, confermava l’ordinanza 14.7.2010 della Corte di Appello di Catania che aveva rigettato l’istanza di concessione, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, del beneficio degli arresti domiciliari presso la "Comunità Incontro", istanza avanzata al fine di consentire al C., sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, di proseguire il programma di recupero, in quanto tossicodipendente.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:

violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2 e dell’art. 276 c.p.p. e motivazione viziata da travisamento dei fatti, laddove il Tribunale del riesame, aveva interpretato il comportamento del C. presso la Comunità terapeutica "Faro", come rifiuto di sottoporsi al programma di recupero ed osservare le regole della comunità. In realtà il C. "si lamentava e voleva ritornare a casa, nonostante obbedisse a tutte le prescrizioni del programma e rispettasse le regole".

La ragione che aveva determinato detta Comunità a revocare la propria disponibilità a proseguire il programma di recupero nei confronti del C. era stata determinata da "regole interne", nel senso che la richiesta del detenuto di proseguire la terapia agli arresti domiciliari, comportava automaticamente la revoca del programma terapeutico. Il ricorso è manifestamente infondato.

Le censure dedotte implicano una valutazione alternativa delle acquisizioni probatorie, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esente da vizi di manifesta illogicità sull’accertamento dei dati fattuali cui è stato rapportato il rifiuto dal C. di sottoporsi al programma di recupero presso la Comunità cui era stato affidato.

Correttamente interpretando il disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 3, il Tribunale del Riesame ha dato conto della insussistenza dei presupposti per revocare la misura della custodia cautelare in carcere applicata al C., stante l’accertamento di una condotta dello stesso incompatibile con la corretta esecuzione del programma terapeutico, avuto riguardo anche al tenore delle relazioni della Comunità Faro da cui si desumeva l’insofferenza per la vita comunitaria ed il rapporto conflittuale con gli operatori "in un contesto chiaramente indicativo di un sostanziale rifiuto del C. di sottoporsi al programma e di osservare le regole della Comunità".

Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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