T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 11-05-2011, n. 299 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 27 dicembre 2006 e depositato il 28 dicembre successivo, la società I. srl, in persona del suo legale rappresentante p.t. geom. D.C., ha impugnatola lettera datata 14.12.2006, con la quale veniva comunicato all’impresa ricorrente l’avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo e di determinazione delle modalità di appalto dei lavori di " completamento dell’edificio scolastico polivalente nell’ambito del comune di Stigliano – 1° stralcio", con annessa dichiarazione di pubblica utilità; nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

La società ricorrente premette

a) che davanti al Tribunale di Matera è pendente tra le parti un giudizio civile iscritto al n. 2858/05 r.g., riportandone integralmente l’atto introduttivo di citazione con il quale si chiede la condanna dell’Amministrazione Provinciale di Matera al pagamento delle somme ivi indicate in suo favore, in quanto esecutrice dei lavori, ammontanti ad euro 3.106.161,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ovvero della somma minore o maggiore da accertare a mezzo CTU, oltre il pagamento dei lavori eseguiti e non completamente contabilizzati da quantificarsi, oltre le spese e gli onorari e detratte le somme maturate dall’ATI COGEMI, sino alla data di sottoscrizione del subappalto;

b) che secondo la giurisprudenza della Cassazione la controversia avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto da parte della P.A. per l’inadempimento da parte dell’appaltatore delle obbligazioni contrattuali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ciò stante l’impresa ha impugnato la nota innanzi citata affidando il ricorso ad un unico articolato motivo di censura di violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento in tema di rapporti contrattuali in genere e con la Pubblica Amministrazione in particolare; di violazione degli artt. 23, 42 e 97 della Costituzione; violazione dei principi in tema di opere pubbliche e di eccesso di potere per travisamento di fatto.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Matera che con memoria difensiva ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto siccome inammissibile ed infondato.

Alla pubblica udienza del 07 aprile 2011 la causa è stata introitata per essere decisa.
Motivi della decisione

È fondata ed assorbente la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione Provinciale di Matera nella memoria difensiva depositata in data 7 marzo 2011.

Sul punto è sufficiente osservare che secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale la comunicazione di avvio del procedimento, al pari degli atti infraprocedimentali non idonei a suscitare un arresto o ad evocare uno sbocco con certezza negativo della procedura, non è atto autonomamente impugnabile in ragione della sua natura preparatoria nell’ambito di un iter suscettibile di definizione non necessariamente sfavorevole nei riguardi dell’interessato.

Gli atti infraprocedimentali, invero, non sono di norma impugnabili disgiuntamente dal provvedimento terminale del procedimento in cui si inseriscono, in quanto atti preparatori e come tali sforniti di autonoma e immediata capacità lesiva, con la conseguenza che gli eventuali vizi dell’atto interno possono essere fatti valere solo in sede di impugnativa del provvedimento finale che lo recepisce, perché i suoi vizi ridondano in vizi di quest’ultimo.

Peraltro questa regola trova eccezione nel caso in cui l’atto interno determina un arresto del procedimento, prevede lo svolgimento di una determinata attività senza predeterminazione temporale, modifica l’ordinato e corretto iter decisionale, alterando la sequenza disegnata dalla disciplina di settore, sia esso stesso atto conclusivo di una fase autonoma, sotto il profilo giuridico, del procedimento generale in cui si inserisce, producendo effetti esterni o anticipando gli effetti del provvedimento temporale.

Circostanze tutte non rinvenibili nel caso di specie ove è stata impugnata una " nota" con la quale la Provincia di Matera si è limitata a comunicare l’avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo e la determinazione delle modalità di appalto dei lavori di completamento dell’edificio scolastico di Stigliano- 1° stralcio, con annessa dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità delle relative opere ed ha, altresì, avvisato che il suddetto procedimento " avrà ad oggetto anche l’adozione di determinazioni concernenti la reimmissione in possesso del cantiere a tutt’oggi detenuto dall’impresa appaltatrice".

È, quindi, fuori di dubbio, che l’atto impugnato, sia per la sua esplicita qualificazione di " nota", che soprattutto per il contenuto nello stesso inserito, non può che essere ritenuto atto di natura preparatoria dell’attività che l’Amministrazione ha annunciato di voler porre in essere e di conseguenza non dotato di una propria autonoma lesività.

Attività, peraltro, poi successivamente compiuta dall’Amministrazione resistente che con determinazione n. 2921 del 31 ottobre 2007, dopo aver nel frattempo approvato con determina dirigenziale n. 864 del 03.04.2007 il progetto esecutivo di completamento dell’opera, ha stabilito di procedere allo sgombero e occupazione dell’area necessaria per l’esecuzione dell’opera pubblica ed ha, quindi, in data 30 novembre 2007 riacquistato l’area di cantiere, redigendo all’uopo apposito verbale.

Tutti atti, occorre precisare, che risultano notificati alla società ricorrente e da quest’ultima non gravati di impugnativi.

Il che, ovviamente, rende altresì il ricorso in esame inammissibile per carenza di interesse.

In conclusione, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di giudizio, nella misura che sarà precisata in dispositivo, poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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