T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 11-05-2011, n. 295 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Riferisce, in punto di fatto il ricorrente che:

con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lagonegro 4 marzo 1997, n. 8, il Comune di Aliano ha ingiunto al sig. A.P. il pagamento della " somma di Lire 145,724.176, oltre CNPAIA ed IVA come per legge, con gli interessi legali dal 27 aprile 1993 al soddisfo, nonché rifondere le spese del procedimento, che liquida in complessive Lire 2.248.000, di cui Lire 218.000 per spese, Lire 1.030.000 per diritti e Lire 1.000.000 per onorario di avvocato, nonché tutte le successive occorrende";

dopo l’opposizione, il decreto ingiuntivo è stato confermato con sentenza n. 114/2002 del Tribunale di Lagonegro passata in cosa giudicata in data 26 aprile 2003;

nella procedura esecutiva promossa presso il Tribunale di Pisticci iscritta al n. di R.G. 2533/99, il citato Tribunale con ordinanza 2 Dicembre 1999, n. 2533, ha assegnato al sig. A.P. la somma di Lire 32.054.809 (Euro 16.555, 00), imputata a parziale soddisfo degli interessi maturati sino alla data dell’8 novembre 1999, pari a Lire 22.045.229 e a Lire 10.009.580 per le spese legali;

– successivamente con atto di precetto notificato al Comune di Aliano in data 29 maggio 2009 l’ing. P. quantificava le somme dovute dall’ente nella somma totale di Euro 122.420, 00 (pari a Lire 237.638,63) con la richiesta di ulteriori interessi legali a decorrere dal 20 maggio 2009 sulla somma capitale di Euro 75.260, 00, per cui la somma ad oggi ammonterebbe ad Euro 124.638, 63;

inoltre, in virtù della sentenza del Tribunale di Lagonegro 8 dicembre 2003, n. 114, passata in giudicato in data 26 aprile 2003 è creditore dell’ulteriore somma di Euro 8.905, 80;

– infine in virtù della sentenza del Tribunale di Lagonegro 25 maggio 2002, n. 251, passata in giudicato in data 24 ottobre 2003, è creditore della somma di Euro 6.038, 86;

– che il credito complessivamente vantato nei confronti del Comune intimato ammonta ad Euro 139.583, 29;

che il Comune resistente non ottemperava al pagamento delle somme dovute.

L’ing. P. con il ricorso in epigrafe proposto ai sensi dell’art. 112 e ss. del cod. proc. Amm., notificato in data 25 gennaio 2011 e depositato in data 4 febbraio 2011, ha chiesto l’esecuzione dei sopracitati giudicati, anche mediante la nomina di un commissario ad acta e con la fissazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del cod. proc. amm. di una somma di denaro dovuta a carico dell’amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione dei giudicati.

2.- Il Comune di Aliano, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per via della pendenza di un giudizio di opposizione promosso dal Comune nella procedura di pignoramento presso terzi attivata dall’odierno ricorrente per l’esecuzione dei medesimi titoli posti a base del presente ricorso in ottemperanza.

3.Alla camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

4.- In via preliminare, osserva il Collegio, che l’eccezione di inammissibilità del ricorso non merita accoglimento.

E’, infatti, consentita, secondo la pacifica giurisprudenza, la concorrenza dell’esecuzione in sede civile e del giudizio per l’ottemperanza del giudicato da parte di pubbliche amministrazioni dinnanzi al giudice amministrativo (Ad. plen. n. 1 del 9 marzo 1973; Sez. VI 29 gennaio 2002, n. 480; Sez. V 12 novembre 2001, n. 5788; Sez. IV 25 luglio 2000, n. 4125 e 29 giugno 1982, n. 412; Cass. S.U. 13 maggio 1994, n. 4661; 12 luglio 1993, n. 7631 e 7632; 29 aprile 1987, n. 4122; 9 marzo 1981, n. 1299).

5.- Nel merito, il presente ricorso va accolto solo in parte.

5.1.- Non sono dovute al ricorrente le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Ne consegue che, nell’ambito delle somme richieste con il presente giudizio di ottemperanza, spettano al creditore solo quelle che corrispondono pedissequamente al decreto ingiuntivo del Tribunale di Lagonegro 4 marzo 1997, n. 8, nonché delle somme dovute a titolo di spese legali, oltre IVA, CPA, liquidate nelle due sentenze del Tribunale di Lagonegro, entrambe passate in giudicato e di cui si chiede pure l’esecuzione (sentenza 8 dicembre 2003, n. 114 e sentenza 25 maggio 2002, n. 251).

5.2.- In particolare, in esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Lagonegro 4 marzo 1997, n. 8, sono dovute al ricorrente:

a) Euro 75.260,00 (Lire 145,724.176), oltre CNPAIA ed IVA, con gli interessi legali dal 27 aprile 1993 sino al soddisfo, nonché le spese legali del procedimento ingiuntivo nella somma complessiva di Euro 1161,00 (Lire 2.248.000, di cui Lire 218.000 per spese, Lire 1.030.000 per diritti e Lire 1.000.000 per onorario di avvocato), oltre IVA, CPA, spese forfettarie generali;

b) sulla somma complessiva individuata sub a) va decurtata la somma di Euro 16554.93 (Lire 32.054.809) assegnata all’ing. A.P. in seguito a pignoramento con ordinanza Tribunale di Pisticci 2 Dicembre 1999, n. 2533, da imputarsi a parziale soddisfo di interessi e spese.

5.3.In esecuzione della sentenza del Tribunale di Lagonegro 8 dicembre 2003, n. 114, passata in giudicato in data 26 aprile 2003, sono dovute al ricorrente:

a) Euro 6.043,65 (di cui Euro 51, 65 per spese, Euro 1292,00 per diritti, Euro 4700 per onorari), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali;

b) alla somma complessiva sub a) vanno aggiunti gli interessi legali maturati a decorrere dall’ 8 dicembre 2003 sino al soddisfo.

5.4.In esecuzione della sentenza del Tribunale di Lagonegro 25 maggio 2002, n. 251, passata in giudicato in data 24 ottobre 2003, sono dovute al ricorrente:

a) Euro 4043, 65 (di cui Euro 51, 65 per spese, Euro 1292,00 per diritti, Euro 2700 per onorari), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;

b) alla somma complessiva sub a) vanno aggiunti gli interessi legali maturati a decorrere 25 maggio 2002 sino al soddisfo.

Ai fini della liquidazione delle somme sopra indicate va precisato che:

i) il rimborso forfettario delle spese generali ex art. 14 D.M. n. 127 dell’8.4.2004 va effettuato nella misura del 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti liquidati con ciascun provvedimento giurisdizionale;

ii) gli interessi legali sono decorrenti rispettivamente dall’emanazione del Decreto Ingiuntivo (4 marzo 1997) e dalla pubblicazione di ciascuna delle due sentenze, fino al soddisfo, "indipendentemente dalla messa in mora" (cfr. C.d.S., Sez. V, Sent. n. 539 del 19.5.1997; C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 433 del 23.5.1994), con la precisazione che le somme a titolo di IVA e CPA vanno determinate anche sugli interessi legali e sono in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile.

5.5.- Alle somme sopra indicate vanno aggiunte:

a) le spese relative al costo di registrazione del Decreto Ingiuntivo, che, come risulta dalla documentazione in atti, ammontano ad Euro 134, 28 (Lire 260.000) ed il costo di registrazione delle due sentenze del Tribunale di Lagonegro;

b) le spese di registrazione della presente Sentenza (oltre interessi legali dall’avvenuto assolvimento dell’imposta).

6.In conclusione, il ricorso va accolto in parte e, per l’effetto, l’amministrazione intimata è condannata al pagamento delle somme dovute nei termini sopra indicati.

A tal fine, è assegnato al Comune intimato, il termine di giorni 30 dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le ragioni creditorie del ricorrente.

Nel caso di inutile decorso del predetto termine è nominato sin d’ora Commissario ad acta il segretario generale del T.a.r. Basilicata dott. Luigi Casamassima, il quale provvederà, nei 30 giorni successivi, ad adottare, in luogo dell’Amministrazione resistente i dovuti atti per provvedere al pagamento del credito sopra indicato.

Al Commissario ad acta, per l’eventuale espletamento delle funzioni esecutive, va liquidato il compenso di Euro 1.500,00.

7.- Non si ritiene, invece, di poter accogliere la specifica domanda presentata dal ricorrente ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, per la condanna del Comune di Aliano a corrispondere una somma per ogni ulteriore ritardo nei pagamenti dovuti.

Non sussistono, infatti, sufficienti elementi che inducano a far ritenere che il Comune possa adottare ulteriori comportamenti elusivi ed ostativi alla realizzazione delle pretesa della ricorrente e di sottrarsi all’obbligo di dare corretta e completa esecuzione del giudicato.

8.- Le spese e gli onorari del presente giudizio possono essere integralmente compensati, in ragione del parziale accoglimento della domanda.

Tuttavia, le spese del contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 6bis, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, restano a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima), accoglie il ricorso in premessa, nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:

ordina al Comune di Aliano di provvedere al pagamento del credito come specificato in motivazione;

assegna al Comune di Aliano ed al Commissario ad acta i termini indicati in motivazione per gli adempimenti ivi previsti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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