Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 10-05-2011, n. 18289 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OLO Oscar che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 25.5.2010, emessa dal Tribunale di Bergamo che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato B.M. alla pena di un anno, sei mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa per i reati, unificati dalla continuazione, di cui all’art. 628 c.p., comma 2 e artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 2.

Il P.G. ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena per la continuazione. Rilevava che, in violazione dell’art. 81 c.p., il Giudice di prime cure, anzichè determinare prima la pena per il reato ritenuto più grave e poi operare l’aumento per la continuazione, aveva erroneamente applicato prima l’aumento per la continuazione per i reato di cui al capo b) e, successivamente, la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata della S.C., in tema di continuazione, il procedimento che il giudice deve seguire, nel determinare in concreto la pena da applicare, comporta che i reati da unificare, ai sensi dell’art. 81 c.p., siano valutatati, nella loro consistenza, tenendo conto delle circostanze ad esse inerenti, al fine di determinare la pena base sulla quale apportare l’aumento previsto dall’art. 81 c.p.; la violazione più grave va, quindi, individuata in base alla pena edittale stabilita, tenendo conto in concreto delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestati Cass. n. 1318/2002; n. 11401/93).

Consegue che, nella specie, il GIP è incorso in errore per avere applicato, sulla pena base, l’aumento per la continuazione prima della diminuzione per le attenuanti generiche. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia perchè provveda sul punto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio alla Corte di Appello di Brescia perchè provveda sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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