Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-03-2011) 10-05-2011, n. 18091 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 23 novembre 2010, il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da B.C., annullava, limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale il predetto era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, per i reati di favoreggiamento personale e di procurata inosservanza di pena.

Ad avviso del Tribunale, dalle risultanze investigative non si ricavava alcun elemento specifico dal quale desumere che il B., sorpreso in più occasioni a consegnare pietanze al latitante M.G. personaggio di vertice dell’associazione mafiosa agrigentina, intendesse agevolare l’attività dell’organizzazione mafiosa e non solo la latitanza di costui.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con il quale denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all’esclusione della citata aggravante, sostenendo che l’aiuto prestato al latitante M., personaggio di spicco di "Cosa nostra", doveva ritenersi funzionale anche all’agevolazione dell’attività posta in essere dall’associazione criminale, poichè facilitava il capo mafia a continuare a dirigere l’associazione da latitante.
Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Palermo, unicamente teso a lamentare la esclusione dell’aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, deve essere ritenuto inammissibile.

Nell’ambito del procedimento cautelare, l’interesse all’impugnazione deve essere infatti concreto ed attuale, non essendo ammesso un interesse solo teorico, o meramente propedeutico alla valutazione nel merito in fase di cognizione (che, in questo senso, conserva la sua autonomia).

Alla luce di tale principio è stato ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, preordinato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, qualora ad essa non consegua alcuna utilità in ordine alle richieste dello stesso P.M., posto che l’unico interesse che il P.M. può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare.

Nè gioverebbe obiettare che l’esclusione della predetta aggravante sia rilevante ai fini cautelari, in quanto incidente sui termini di durata massima della custodia cautelare: all’uopo basti osservare che l’interesse al gravame deve essere, oltre che concreto, anche attuale e non già meramente eventuale, in vista, cioè, di future situazioni che potranno essere fatte valere nel proseguo del procedimento.

Queste considerazioni comportano che il ricorso sia dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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