T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 11-05-2011, n. 272 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

er l’Amministrazione intimata;
Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 26 febbraio 1999 e 2 marzo 1999, depositato in data 12 marzo 1999 il sig. U.C., dipendente dell’Ente F.A.L., con la qualifica di capo operaio, chiede l’annullamento del silenzio rigetto degli atti di invito, diffida e messa in mora indicati in epigrafe, con i quali è stata richiesta la rideterminazione dell’indennità di buona uscita, nonché il trattamento di fine rapporto, la concessione di una giornata di permesso retribuito dal 1988 in poi ed il pagamento della relativa retribuzione, oltre il risarcimento del danno e gli interessi sulle somme rivalutate, il ricalcolo degli scatti già maturati in base agli incrementi dell’indennità di contingenza prodottisi successivamente al 1° febbraio 1977, con relativa rivalutazione ed interessi legali, e l’indennità di presenza di cui all’accordo integrativo aziendale del 5 ottobre 1988, nonché il riconoscimento del proprio diritto al pagamento delle somme indicate in epigrafe o in quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa.

2.- Si sono costituite in giudizio le F.A.L. (d’ora in avanti: F.A.L.), le quali hanno chiesto la declaratoria di interruzione del giudizio, essendo venuto meno il patrocinio dell’Avvocatura di Stato in loro favore per essere divenute società a responsabilità limitata.

3.- Dopo l’interruzione disposta con pronunzia di questo Tribunale n. 798/2001, il giudizio è stato riassunto con atto notificato alle F.A.L. s.r.l. e successivamente depositato.

4.- Le F.A.L. s.r.l. si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza e comunque la prescrizione a norma dell’art. 2948, n. 4 c.c., delle spettanze economiche per gli anni 19881989, atteso che l’atto interruttivo della prescrizione risale al 1994.
Motivi della decisione

1.- Il ricorrente riferisce, in punto di fatto, di essere stato dipendente della Gestione commissariale F.A.L. e autoservizi integrativi dal 7 gennaio 1954 al 1 aprile 1995, con la qualifica di capo operaio.

1.1.- Con una prima doglianza lamenta che l’ente, ai fini della costituzione del fondo di buona uscita ha provveduto a determinare il T.F.R. in base ad una retribuzione inferiore a quella percepita e spettante, avendo escluso le seguenti voci retributive aventi carattere fisso e continuativo: a) il compenso percepito per il lavoro straordinario svolto in modo continuativo; b) l’indennità di lire 30.000 mensili; c) l’indennità di turno; d) il 50% dell’indennità di trasferta; diaria e pernottamento; e) l’indennità aggiuntiva di personale viaggiante; f)l’indennità domenicale; g) l’indennità incentivante; h) l’indennità supernastro lavorativo.

1.2.Con una seconda doglianza la parte ricorrente lamenta che l’ente datore di lavoro non avrebbe computato nel calcolo degli aumenti periodici di anzianità gli scatti di contingenza, in contrasto con l’art. 2 della legge 31 marzo 1977, n.91.

1.3.Con una terza doglianza, si lamenta la violazione dell’accordo stipulato in data 27 febbraio 1979 tra le CISPEL, FENIT, ANAC e le OO.SS. del settore autoferrotranviero, poiché a decorrere dal 1988 l’ente non ha più concesso i quattro giorni di permesso retribuito, ma soltanto tre.

1.4.- Infine, la parte ricorrente lamenta la mancata corresponsione del miglioramento economico da corrispondersi sotto forma di indennità di presenza in forza dell’Accordo integrativo del 5 ottobre 1988.

2.- Nel merito, la domanda con la quale si chiede la rideterminazione del T.F.R., va accolta solo in parte, nei termini di seguito specificati.

In tema di retribuzione base su cui calcolare l’indennità di fine rapporto con riferimento ai dipendenti delle F.A.L., occorre distinguere la disciplina applicabile al periodo anteriore alla gestione commissariale governativa della F.A.L. da quella applicabile nel periodo successivo.

Questo Tribunale ha, infatti, chiarito che: "sebbene la successione della Gestione Commissariale Governativa nelle F.A.L. non ha comportato l’estinzione del precedente rapporto lavorativo, ma soltanto il subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla precedente società concessionaria… ai sensi dell’art. 2129 C.C. al rapporto di pubblico impiego non si applicano le disposizioni contenute nell’art. 2120 (sia con riferimento al precedente testo che a quello, sostituito dall’art. 1 L. n. 297/1982 ed entrato in vigore l’1.6.1982), se il calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto risulta diversamente disciplinato"(TAR Basilicata: 17 novembre 2010, n. 943; nn. 259 e 263 del 30.5.2008 e n. 208 del 15.5.2009).

2.1.- Ciò premesso, come chiarito dalla cit. sentenza TAR Basilicata n.943/2010, con riferimento al periodo di gestione commissariale governativa: "a norma degli artt. 6, lett. c), e 24 del CCNL del 23.7.1976 la retribuzione base, su cui calcolare l’indennità di buonuscita e/o il trattamento di fine rapporto, è quella composta dall’ultima retribuzione con la singola anzianità individuale, dall’indennità di contingenza non conglobata, dall’indennità di mensa, dagli assegni personali e dalle competenze accessorie corrisposte con carattere fisso e continuativo, con l’espressa puntualizzazione che, sempre ai fini del calcolo della buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto, dovevano essere esclusi i premi, le indennità, le quote conglobate di caropane e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o anche variabile per specifiche prestazioni di servizio".

In conformità all’orientamento del Consiglio di Stato espresso da ultimo con la pronunzia della Sez. VI n. 2655 del 25.5.2005, tali norme contrattuali sono state interpretate da questo Tribunale, con argomentazioni che non si ha ragione di non ribadire, nel senso di ritenere escluse dal computo della retribuzione per il calcolo della buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto "tutti i compensi e/o le indennità che, in base ad una valutazione ex ante e non ex post, assumono una natura "variabile" e "non continuativa" "in senso tecnico", cioè che non assumono carattere fisso e determinabile ex ante, ma possono essere corrisposti soltanto eventualmente e possono essere determinabili soltanto ex post".

In applicazione di tale criterio ermeneutico é legittima la mancata inclusione nella determinazione della retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto, delle indennità seguenti: indennità per ogni giornata lavorata di domenica; indennità di turno; indennità aggiuntiva ed incentivante; indennità (nelle misura del 50%) di trasferta, diaria e pernottamento; indennità di "supernastro lavorativo"; indennità aggiuntiva di personale viaggiante.

La legittimità della loro mancata inclusione è arguibile dalla loro natura "variabile" e "non continuativa" "in senso tecnico", poiché tali indennità non assumono carattere fisso e determinabile ex ante, ma la loro corresponsione è meramente eventuale e determinabile soltanto ex post, in quanto corrisposte in modo saltuario o anche variabile per specifiche prestazioni di servizio correlate ai tempi (indennità di turno e indennità per lavoro nel giorno della Domenica) di espletamento della prestazione lavorativa, a particolari modalità di prestazione, a temporanee variazione del luogo di espletamento della prestazione lavorativa (indennità di trasferta, diaria e pernottamento) o in caso di superamento dell’intervallo minimo tra una prestazione e l’altra (indennità di "supernastro lavorativo").

2.1.1.- Sempre con riferimento al periodo di gestione commissariale governativa deve invece ritenersi illegittimo il mancato riconoscimento delle somme erogate a titolo di lavoro straordinario ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, poiché la parte ricorrente afferma di aver svolto lavoro straordinario in modo continuativo, circostanza che non risulta essere stata specificamente contestata dall’ente intimato e che pertanto può essere ritenuta acquisita in virtù del principio di "non contestazione" introdotto dall’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo.

2.1.2.- Ne consegue che, con riferimento al periodo di gestione commissariale governativa, la domanda relativa alla corresponsione delle differenze tra il TFR liquidato e quello percepito va accolta limitatamente al mancato riconoscimento delle somme erogate a titolo di lavoro straordinario ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, mentre con riferimento alle altre voci di indennità va integralmente respinta.

2.2.- Per quanto riguarda, invece, il periodo, anteriore al subentro della Gestione Commissariale Governativa, alla stregua di un prevalente orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questo Tribunale, "la determinazione della retribuzione, su cui calcolare l’indennità di buonuscita e/o il trattamento di fine rapporto, va effettuata sulla base dei criteri inderogabili statuiti dall’art. 2120 cod. civ., tenendo conto di ogni elemento di natura retributiva che, avendo i caratteri dell’obbligatorietà, della continuità e della determinatezza o determinabilità, rientra nella nozione di retribuzione normale o di fatto, per cui conseguentemente tale orientamento giurisprudenziale ha ritenuto nulle le disposizioni dell’Accordo Nazionale del 21.5.1981, nella parte in cui stabilivano espressamente che le indennità da esso istituite (importo fisso mensile di Lire 30.000; indennità di presenza di Lire 570 per ogni effettiva giornata di prestazione; indennità di Lire 5.000 per ogni giornata lavorata di domenica; indennità di turno di Lire 500) non erano utili per il calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto, e tutte le altre norme di contrattazione collettiva che stabilivano la non computabilità dei corrispettivi di carattere continuativo nella determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto" (TAR Basilicata n. 943/2010 cit., la quale si conforma a C.d.S. Sez. VI Sent. n. 186 del 20.1.2003, che richiama il pacifico orientamento della giurisprudenza ordinaria ex multis, Cass. Sez. Lav. Sent. n. 1979 del 18.2.1992, formatosi a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n. 124/1975).

2.2.1.- Al riguardo va precisato che tra le indennità, di cui i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del computo nella determinazione della retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto, rientrano nell’ambito del suddetto concetto di retribuzione normale o di fatto, delineato dall’art. 2120 c.c., le seguenti indennità: l’ indennità ad importo fisso mensile di Lire 30.000; l’ indennità aggiuntiva ed incentivante previste dall’Accordo Aziendale dell’11.12.1984. Tali indennità possiedono, infatti, i caratteri della obbligatorietà, continuità e determinatezza o determinabilità (infatti sono fisse nell’an, anche se subordinate all’effettività della prestazione giornaliera).

2.2.2.- Per quanto riguarda invece, l’indennità per le somme erogate a titolo di lavoro straordinario, per ogni giornata lavorata di domenica ex Accordo Nazionale del 21.5.1981, per l’indennità di turno, per l’indennità aggiuntiva di personale viaggiante, per l’indennità di "supernastro lavorativo", tali somme devono rientrare nel calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto, posto che la parte ricorrente afferma di aver percepito siffatte competenze in modo fisso e continuativo, circostanza che non risulta essere stata specificamente contestata dall’ente resistente e che pertanto può essere ritenuta acquisita in virtù del principio di "non contestazione" introdotto dall’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Non possono, invece, essere considerate, nella base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto, le indennità di trasferta, diaria, pernottamento, trattandosi di compensi che, per loro stessa natura, sono corrisposti saltuariamente ed in occasione dell’assegnazione temporanea del lavoratore in una sede di lavoro diversa da quella di appartenenza.

3- Con una seconda doglianza la parte ricorrente lamenta che l’ente datore di lavoro non avrebbe computato nel calcolo degli aumenti periodici di anzianità l’indennità di contingenza, in contrasto con l’art. 2 della legge 31 marzo 1977, n.91.

3.1.- La censura è infondata.

L’art. 2 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, stabilisce:

"A partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore ed in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell’industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione né possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differenti. Inoltre, gli effetti della variazione del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità dalla normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti di detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi".

Dopo l’entrata in vigore di tale norma nel comparto degli autoferrotranvieri era stipulato un accordo sindacale (accordo interconfederale CISPEL del 13.7.1978), il quale stabiliva che il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sull’indennità di contingenza maturata nell’anno precedente non avrebbe più dovuto essere effettuato a partire dal 31.12.1977, ma, a compensazione del mancato ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sulle variazioni dell’indennità di contingenza, venne pattuita la corresponsione di una determinata somma mensile (inizialmente quantificata in Lire 50.000).

Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. Lavoro, 23 gennaio 1993, n. 795; 13 ottobre 1992, n. 11158; 26 settembre 1996, n. 8509; 21 agosto 1997, n. 7840; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5583 del 18.10.2000; n. 2896 del 19.5.2000; n. 2587 del 3.5.2000) tali norme di contrattazione collettiva sono state giudicate conformi al citato art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977, anche se le predette pattuizioni risultavano economicamente inferiori alle disposizioni degli accordi interconfederali del 15 gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975, espressamente richiamati del predetto art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977, tenuto conto dell’evidente ratio di tale norma legislativa, "data dall’esigenza di contenimento dell’inflazione anche per il tramite del controllo della dinamica salariale, nel senso che tale norma legislativa pone alle parti il divieto di superare (con atti migliorativi) il contenuto dei citati accordi del 1957 e del 1975", ma non "l’obbligo, di attenersi" al contenuto degli accordi interconfederali del 15 gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975, come se fossero "un limite minimo inderogabile".

3.1.1.- Va quindi respinta la domanda con cui si chiede il ricalcolo, a decorrere dal 31 gennaio 1977, degli aumenti periodici di anzianità sull’indennità di contingenza.

4.Con la terza e ultima doglianza la parte ricorrente lamenta la violazione dell’accordo stipulato in data 27 febbraio 1979 tra le CISPEL, FENIT, ANAC e le OO.SS. del settore autoferrotranviero, poiché a decorrere dal 1988 l’ente non ha più concesso i quattro giorni di permesso retribuito in esso previsti, ma soltanto tre.

4.1.- La domanda merita accoglimento e per comprendere la fondatezza di tale doglianza giova ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.

Innanzitutto va chiarito che la legge n. 54 del 1977 stabiliva che cessavano di essere considerati festivi agli effetti civili le giornate dell’Epifania, di San Giuseppe, dell’Ascensione, del Corpus Domini, dei SS Apostoli Pietro e Paolo e che cessavano di essere considerati festivi il giorno della festa della Repubblica (il 2 giugno) e dell’Unità nazionale (4 novembre).

Successivamente le associazioni rappresentative delle imprese di trasporti e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori in data 27 febbraio 1979 stipulavano l’accordo contrattuale del settore trasporti, prevedendo in particolare: a) la concessione ai dipendenti di due giornate di ferie da aggiungersi ai periodi, a tale titolo stabiliti dai CCNL di categoria, di ulteriori quattro giornate di permesso retribuito, a compensazione ed il luogo delle festività nazionali e religiose, nonché delle solennità civili soppresse o comunque differite dalla legge n. 54 del 1977; b) la concessione di un’ulteriore giornata di permesso retribuito al personale che, per effetto della distribuzione dell’orario di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo.

E’ poi intervenuto il d.p.r. n. 792 del 1985, il quale ripristinava la festa dell’Epifania agli effetti civili, senza che però tale innovazione normativa fosse seguita da un nuovo accordo contrattuale su base nazionale.

Tuttavia, sulla base del ripristino del 6 gennaio come giornata festiva agli effetti civili, il datore di lavoro intimato riduceva in via unilaterale il numero dei permessi retribuiti come previsti dall’accordo 27 febbraio 1979, portandoli da quattro a tre a decorrere dal 1988.

Come già chiarito da questo T.a.r. con sentenza 2 dicembre 2010, n. 978, l’istante ha ragione a dolersi dell’operato delle F.A.L., le quali non hanno rispettato l’Accordo del 27 febbraio 1979, che non poteva essere modificato in senso peggiorativo ed unilateralmente, cioè ad opera d’una sola parte contrattuale.

Invero, la soppressione d’un permesso retribuito avrebbe necessitato d’un procedimento di rinegoziazione attraverso la stipula di un nuovo contratto, atteso che in tutte le ipotesi di accordi bilaterali la loro modificazione può intervenire soltanto per effetto della manifestazione di un nuovo consenso.

Né, come postulato dalla difesa dell’ente intimato, dall’interpretazione dell’art.1 dell’accordo contrattuale del 1979 è arguibile una correlazione diretta tra soppressione delle festività civili e permessi retribuiti concessi e ciò perché:

innanzitutto, la norma contrattuale in un unico comma prevede sia le giornate di ferie o congedo aggiuntive sia i quattro permessi retribuiti aggiuntivi senza che si possa evincere in modo chiaro in quale misura le parti abbiano inteso stabilire una corrispondenza tra le festività soppresse e le quattro giornate di permessi retribuiti concesse. Anzi, l’eccepita corrispondenza tra giornate di permesso retribuito riconosciute dall’Accordo del 1979 e festività soppresse è contraddetta dal rilievo che, a fronte di sette festività soppresse sono stati previsti solamente sei giorni di riposo (due giornate di ferie o congedo e quattro di permesso retribuito), mentre la settima giornata di permesso retribuito è stata riconosciuta specificamente ai soli dipendenti che fruiscono annualmente di non più di 74 giornate di riposo;

inoltre, nelle premesse dell’Accordo del 1979 le parti specificano che le finalità perseguite dalla legge n. 54 del 1977, volta a rimuovere le incidenze negative delle festività infrasettimanali sulla produttività aziendale, non trovano realizzazione nei confronti delle aziende del settore trasporti, "tenuto conto della natura dei pubblici servizi di trasporto e degli oneri incombenti a tale titolo sullo Stato, le regioni e gli enti locali, dovendo assicurare la più completa ed efficiente funzionalità del servizio anche nelle giornate già considerate festive".

Tali premesse, contenute nell’Accordo nazionale, smentiscono l’eccepita correlazione tra la soppressione delle festività ed il riconoscimento di un pari numero di giornate di permesso, visto che le finalità perseguite dalla legge n. 54 del 1977 erano state considerate non pertinenti per il settore dei trasporti pubblici locali, ove il servizio deve essere garantito anche nei giorni festivi e quindi la ragione economico sociale dell’Accordo stesso va ravvisata nell’esigenza di contenimento della spesa pubblica derivante dai costi di esercizio nelle giornate già considerate festive.

Da tutto quanto sopra esposto deriva la fondatezza della doglianza in esame, poiché il datore di lavoro non avrebbe potuto modificare unilateralmente l’Accordo del 27 febbraio 1979.

4.2.- Va tuttavia esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa delle F.A.L. di prescrizione in base all’art. 2984 n.4 c.c. (prescrizione quinquennale) dato che il primo atto interruttivo è intervenuto solo nel 1994.

L’eccezione va accolta.

Invero, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto con atto di diffida e messa in mora del 6 ottobre 1994.

4.3.- Ne consegue il diritto del ricorrente al riconoscimento, a decorrere dal 5 ottobre 1989 in poi, di una giornata di permesso retribuito con la conseguente condanna delle F.A.L. S.r.l. al pagamento della retribuzione corrispondente alle giornate di permesso retribuito non godute a decorrere dalla data predetta.

4.3.1- Vanno inoltre corrisposti al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da calcolarsi separatamente sull’importo nominale del credito ed entrambi con decorrenza dal giorno della maturazione del credito (Cons. di Stato, Ad. Plen. 15 giugno 1998 n. 3), secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dai criteri stabiliti con il regolamento adottato con D.M. 1 settembre 1998, n. 352, recante le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, la domanda di interessi e rivalutazione va interamente accolta per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1994, con la corresponsione, oltre agli interessi legali (da calcolarsi sugli importi nominali dei singoli ratei, secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), del danno da svalutazione secondo gli indici ISTAT.

Per i ratei maturati dal 1°gennaio 1995 la domanda di interessi e rivalutazione va accolta solo in parte.

A partire, infatti, dal 1° gennaio 1995, per effetto del divieto di cumulo (sancito dal combinato disposto di cui all’art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 e all’art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994) alla parte ricorrente spettano, sui ratei maturati da tale ultima data, solo gli interessi, calcolati sulla somma nominale secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei. La rivalutazione spetta a titolo di "maggior danno", eccezionalmente ritenuto in re ipsa, solo se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell’interesse legale (c.d. eventuale differenziale tra interesse legale e il maggior danno da svalutazione, come regolato all’art. 2, comma 1 del D.M. n. 352 del 1998).

5.- Infine, va respinta la domanda, relativa alla riliquidazione dell’indennità di presenza con decorrenza dall’entrata in vigore del C.C.N.L. del 5.10.1988, poiché, come già statuito da questo Tribunale con sentenza T.a.r. Basilicata 24 aprile 2011, n. 231:

"1) tale indennità è stata istituita con il C.C.N.L. del 23.7.1976 ed è stata attribuita alla competenza della contrattazione integrativa di carattere aziendale;

2) la riparametrazione di tale indennità è stata prevista per la prima volta dal C.C.N.L. del 5.10.1988, ma con il successivo punto 18 del C.C.N.L. del 2.10.1989 veniva stabilito che tutti i compensi di carattere aziendale -e perciò anche l’indennità di presenza- dovevano essere confermati in cifra fissa".

6.- In conclusione il ricorso va accolto solo in parte nei termini sopra specificati, con la condanna dell’ente intimato al ricalcolo e alla corresponsione delle competenze economiche ritenute spettanti.

7.- In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, condanna le F.A.L. S.r.l. al ricalcolo e alla corresponsione delle competenze economiche ritenute spettanti nei termini indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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