T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 11-05-2011, n. 254 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario dell’immobile, avente destinazione commerciale, sito in Genzano di Lucania, censito in Catasto al Foglio n. 40, particella n. 814, così suddiviso in tre livelli:

a) un piano interrato, avente una superficie 44 mq., ed un primo piano, avente una superficie di 50 mq., ai quali si accede da Via Aurelio Saffi tramite un piccolo locale composto da due rampe di scale e da un piccolo spazio adiacente di 2,60 mq.;

b) un piano terra, confinante e posto alla stessa quota del predetto piccolo locale con le due rampe di scale e lo spazio adiacente di 2,60 mq., avente una superficie di 43 mq., con accesso da Corso Vittorio Emauele n. 109, il cui lato confinante con il suddetto piccolo locale (con le due rampe di scale e lo spazio adiacente di 2,60 mq.) era delimitato da una porta.

Con contratto del 16.12.2004 il ricorrente cedeva in locazione al Sig. Q.N. soltanto il citato piano terra con accesso da Corso Vittorio Emauele n. 109 e non anche il citato piccolo locale (con le due rampe di scale e lo spazio adiacente di 2,60 mq.) con accesso da Via Aurelio Saffi.

Nel contratto di locazione il conduttore, Sig. Q.N., dichiarava "di aver visitato i locali e di averli trovati in buono stato locativo, esenti da vizi, compresi tutti gli impianti" e si obbligava "a non apportare alcuna modifica o trasformazione ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso del locatore".

Con nota del 28.3.2008 il conduttore faceva presente al proprietario che dichiarando, nell’ambito stipula del predetto contratto di locazione del 16.12.2004, che i locali erano "in buono stato locativo, esenti da vizi, compresi tutti gli impianti", era stato tratto in errore, in quanto l’immobile, ceduto in locazione, era privo di servizi igienici ed aveva un impianto elettrico inadeguato.

Pertanto, chiedeva che fossero realizzati un impianto idrico sanitario e l’adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto elettrico, "con riserva, in mancanza di riscontro entro e non oltre 15 giorni dalla presente, di eseguire direttamente i predetti lavori".

Con nota del 26.4.2008 il L.G. diffidava il Quagliara dall’eseguire alcuna opera di manutenzione straordinaria.

Con Denuncia di Inizio di Attività ex artt. 22 e 23 DPR n. 380/2001, presentata il 23.4.2008, il Quagliara comunicava al Comune che dopo il decorso di 30 giorni avrebbe costruito un bagno nel predetto spazio di 2,60 mq., sito nel piccolo locale con accesso da Via Aurelio Saffi, con adeguamento anche dell’impianto elettrico.

Il L.G. dopo aver chiesto, con nota del 16.6.2008, al Comune di prendere visione della predetta DIA, con nota del 19.6.2008 chiedeva allo stesso Comune di sospendere i suddetti lavori di cui alla DIA presentata il 23.4.2006, in quanto il controinteressato non aveva titolo a presentare la citata DIA, poiché con il contratto di locazione del 16.12.2004 si era impegnato "a non apportare alcuna modifica o trasformazione ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso del locatore"; inoltre invitava il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ad effettuare un sopralluogo, al fine di verificare che lo spazio, dove doveva essere realizzato il bagno, non era stato concesso in locazione.

Con nota del prot. n. 5901 del 30.6.2008 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Genzano faceva presente al L.G. che in data 20.6.2008 la polizia Municipale aveva effettuato un sopralluogo, da cui emergeva che erano stati iniziati soltanto i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico, "mentre nel locale retrostante, intercomunicante e con altro ingresso diretto anche da Via Saffi, non vi era al momento alcuna opera edilizia in atto circa la realizzazione di un wc" e, comunque, restavano "fatti salvi, riservati e rispettati sempre i diritti di soggetti terzi".

Sia il silenzio assenso, formatosi il 23.5.2008 sulla predetta DIA presentata il 23.4.2008, sia la citata nota Responsabile Ufficio Tecnico prot. n. 5901 del 30.6.2008, sono stati impugnati con il presente ricorso (notificato il 14.7.2008), deducendo la violazione degli artt. 11, comma 1, e 23 DPR n. 380/2001, dell’art. 19 L. n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, sviamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti (con tale ricorso è stato chiesto anche il risarcimento dei danni, quantificati in 3.000,00 Euro, come da perizia allegata al ricorso, redatta il 7.7.2008 dal Geom. B.V., per il deterioramento del pavimento e la foratura delle pareti e del soffitto).

Si costituiva in giudizio il controinteressato Sig. Q.N., il quale, oltre a sostenere l’infondatezza, eccepiva anche l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso in esame e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del coniuge del ricorrente, nella qualità di comproprietario dell’immobile di cui è causa.

Con Ordinanza n. 298 dell’11.9.2008 questo Tribunale respingeva l’istanza di provvedimento cautelare.

All’Udienza Pubblica del 21.4.2011 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, attesocchè ai sensi dell’art. 19, comma 5, L. n. 241/1990 ogni controversia, relativa all’applicazione della DIA, "è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo".

1.1. Sempre in via preliminare, va precisato, che, anche accogliendo la tesi della natura di atto privato della DIA, le persone interessate possono chiedere al Giudice Amministrativo l’accertamento dell’inesistenza dei presupposti della DIA entro il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni dalla piena conoscenza e/o dal termine di scadenza dell’esercizio del potere inibitorio da parte del Comune (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI, Sent. n. 717 del 9.2.2009). Nella specie, il termine decadenziale di impugnazione, tenuto pure conto della sospensione feriale dei termini processuali, scadeva il 4.10.2008 ed il ricorso in esame è stato notificato il 14.7.2008.

1.3. Va anche precisato che nel processo amministrativo anche uno solo dei coniugi, comproprietari di un bene immobile, può proporre il ricorso giurisdizionale, introduttivo del giudizio, e non è necessaria la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro coniuge, in quanto nell’ambito del processo amministrativo l’azione giurisdizionale di legittimità nei confronti della Pubblica Amministrazione va sempre qualificata come un atto di ordinaria amministrazione (sul punto cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 7014 del 30.11.2006).

2. Nel merito, il presente ricorso risulta fondato e pertanto va accolto.

Infatti, con contratto del 16.12.2004 il ricorrente ha ceduto in locazione al controinteressato, Sig. Q.N., soltanto il piano terra con accesso da Corso Vittorio Emauele n. 109 e perciò non anche il piccolo locale (con le due rampe di scale e lo spazio adiacente di 2,60 mq.) con accesso da Via Aurelio Saffi.

Inoltre, con tale contratto di locazione il controinteressato si è impegnato "a non apportare alcuna modifica o trasformazione ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso del locatore", odierno ricorrente.

Mentre, al contrario, la DIA, presentata dal controinteressato il 23.4.2008, prevedeva, oltre all’adeguamento dell’impianto elettrico del piano terra con accesso da Corso Vittorio Emauele n. 109, locato al contro interessato, addirittura anche la costruzione di un bagno nel predetto spazio di 2,60 mq., sito nel piccolo locale con accesso da Via Aurelio Saffi, non concesso in locazione.

Pertanto, il ricorso in esame va accolto, mediante la declaratoria di inefficacia del silenzio assenso, formatosi il 23.5.2008 sulla predetta DIA del 23.4.2008, con riferimento alla costruzione del suddetto bagno ed alla modifica dell’impianto elettrico.

3. Dall’accoglimento della domanda impugnatoria consegue l’accoglimento della domanda risarcitoria in forma specifica, con obbligo a carico del Sig. Q.N., di ripristinare lo status quo ante, anteriore alla DIA, presentata dal medesimo il 23.4.2008.

3.1 Mentre, non può essere accolta la domanda di risarcimento in forma equivalente, attesocchè il ricorrente non ha dimostrato di aver subito danni, pari a 3.000,00 Euro. Al riguardo, va puntualizzato che trova piena attuazione nelle controversie relative alle domande risarcitorie, il generale principio dell’onere della prova, secondo cui il soggetto, che deduce di aver subito un danno, ai fini del riconoscimento del risarcimento danni deve fornire la prova del danno subito sia in ordine all’an che al quantum. Ma con la perizia, redatta il 7.7.2008 ed allegata al ricorso, il Consulente Tecnico del ricorrente, Geom. B.V., si è limitato ad indicare apoditticamente un danno di 3.000,00 Euro, senza allegare alcuna documentazione che dimostrasse tale entità di danno.

4. Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. il controinteressato va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo; mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Genzano di Lucania.

Contibuto Unificato a carico del controinteressato soccombente
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie nei limiti indicati in motivazione il ricorso in epigrafe.

Condanna il controinteressato, Sig. Q.N., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi 2.000,00 Euro, oltre IVA, CPA e alla rifusione del Contributo Unificato, nella misura versata. Spese compensate nei confronti del Comune di Genzano di Lucania.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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