T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 11-05-2011, n. 250 Cassa integrazione guadagni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

aria Sassano, per la parte ricorrente;
Svolgimento del processo

L’impresa edile ricorrente in data 20.5.1991 stipulava con gli eredi Sigg. C. un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di riparazione al fabbricato, sito in Armento, Via Osca n. 7, danneggiato dal terremoto del 23.11.1980. Tali lavori iniziavano il 5.6.1991, ma con provvedimento del Comune di Armento venivano sospesi in data 8.11.1991, in quanto risultava necessaria l’approvazione di una variante progettuale che veniva presentata il 18.11.1991 ed approvata dall’apposita Commissione ex art. 14 L. n. 219/1981 nella seduta del 3.2.1992. Quindi l’esecuzione dei predetti lavori di riparazione riprendeva in data 8.2.1992 e, pertanto, l’impresa ricorrente con istanze del 29.11.1991 e del 24.2.1992 presentava all’INPS di Potenza la domanda di integrazione salariale ordinaria, settore edilizia, relativa ai 4 dipendenti adibiti presso il cantiere di Armento per il periodo 11.11.19918.2.1992;

Intanto, l’impresa ricorrente in data 14.7.1989 si era aggiudicati i lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ex Municipio di proprietà del Comune di Vietri di Potenza: con provvedimento del 23.12.1995 tali lavori venivano sospesi, in quanto con Del. G.M. 331 del 5.10.1995 il Comune di Vietri di Potenza aveva revocato l’incarico di Direzione Lavori e soltanto in data 10.12.1996 venivano ripresi, in seguito alla nomina di un nuovo Direttore dei Lavori. Pertanto, l’impresa ricorrente con istanze del 20.2.1996, del 20.3.1996 e del 16.4.1996, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L. n. 223/1991 (cioè soltanto per i primi 3 mesi di sospensione dei lavori), presentava all’INPS di Potenza la domanda di integrazione salariale ordinaria settore edilizia, relativa ai 3 dipendenti adibiti presso il cantiere di Vietri di Potenza per il periodo 1.1.199629.3.1996.

La domanda di integrazione salariale ordinaria settore edilizia, relativa ai 4 dipendenti adibiti presso il cantiere di Armento per il periodo 11.11.19918.2.1992, veniva respinta dalla Commissione Provinciale dell’INPS di Potenza con provvedimento del 2.4.1997, in quanto la sospensione dei lavori era stata "originata da carenze progettuali: le categorie di lavori interessate dalla variante erano inerenti a lavori strutturali e non derivanti da situazioni imprevedibili sorte in corso d’opera".

Ed anche la successiva domanda relativa ai 3 dipendenti adibiti presso il cantiere di Vietri di Potenza per il periodo 1.1.199629.3.1996, veniva respinta dalla Commissione Provinciale dell’INPS di Potenza con provvedimento di pari data (2.4.1997) "per mancata ripresa di attività entro breve termine";

Con distinti ricorsi amministrativi del 3.5.1997 l’impresa ricorrente impugnava tali provvedimenti di reiezione dinanzi alla Commissione Centrale per l’Edilizia, la quale confermava i suidicati provvedimenti negativi, assunti dalla Commissione Provinciale dell’INPS di Potenza, dandone comunicazione con raccomandate a.r. INPS di Potenza del 7.1.2002, ricevute entrambe dalla ricorrente il 17.1.2002;

Tali provvedimenti negativi definitivi sono stati impugnati con il presente ricorso (notificato all’INPS di Potenza l’11.3.2002), deducendo la violazione dell’art. 1 L. n. 77/1963, dell’art. 10, comma 2, L. n. 223/1991, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

Con nota del 3.3.2011, depositata il 13.4.2011, l’Avv. Giuseppina Stigliano comunicava all’impresa ricorrente che rinunciava al mandato, "dovendo sottoscrivere incarico fiduciario di domiciliazione e/o sostituzione di udienza presso gli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di Potenza con l’INPS".

All’Udienza Pubblica del 21.4.2011 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
Motivi della decisione

Innanzitutto, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, in quanto la posizione giuridica delle imprese, che aspirano ad ottenere i provvedimenti di autorizzazione all’integrazione salariale ordinaria (cd. Cassa Integrazione Guadagni), è di interesse legittimo (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 310 dell’11.1.2007; idem:. n. 498 del 14.7.2000; cfr. pure TAR Basilicata Sentenze n. 920 del 29.11.2008 e n. 1023 del 24.12.2008), la cui tutela ai sensi dell’art. 103, coma 1, della Costituzione spetta alla cognizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

In via preliminare, va rilevata la ricevibilità del ricorso in epigrafe, in quanto i provvedimenti impugnati, di mancato accoglimento della domanda di Cassa Integrazione Guadagni, sono stati conosciuti dall’impresa ricorrente soltanto in data 17.1.2002, mediante la ricezione della nota INPS di Potenza del 7.1.2002, per cui il ricorso, notificato all’INPS di Potenza l’11.3.2002, è stato proposto entro il termine decadenziale di impugnazione ex art. 21, comma 1 L. n. 1034/1971.

Sempre in via preliminare, va rilevato che risulta ammissibile la notifica del ricorso in esame soltanto all’INPS di Potenza, in quanto costituisce un fatto notorio ex art. 115 C.P.C. che i Direttori delle Sedi Provinciali dell’INPS esercitano tutte le funzioni, relative al pagamento delle prestazioni previdenziali, in virtù di apposite deleghe presidenziali ex art. 2, comma 5, DPR n. 639/1970 (nel testo sostituito dall’art. 3, comma 2, L. n. 88/1989).

Infine, sempre in via pregiudiziale, va sottolineato che ai sensi dell’art. 85 C.P.C., in caso di rinuncia alla procura da parte del difensore, tale rinuncia "finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore" non ha effetto.

Nel merito il ricorso è fondato e pertanto va accolto, attesocchè nella fattispecie in commento sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 1 L. n. 77/1963.

Infatti, con riferimento alla domanda di integrazione salariale ordinaria settore edilizia, relativa ai 4 dipendenti adibiti presso il cantiere di Armento per il periodo 11.11.19918.2.1992, va rilevato che ai sensi dell’art. 1 L. n. 77/1963 il beneficio dell’integrazione salariale spetta agli operai ed alle imprese edili, che sono state costrette a sospendere i lavori "per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori".

Nella specie, il Comune di Armento ha sospeso i lavori, perché risultava necessaria l’approvazione di una variante progettuale, ma l’impresa ricorrente non aveva redatto il progetto e si era soltanto obbligata ad eseguire i lavori di riparazione al fabbricato, sito in Armento Via Osca n. 7, danneggiato dal terremoto del 23.11.1980.

Pertanto, la motivazione, posta a base del provvedimento impugnato, risulta illegittima, in quanto le carenze progettuali successivamente rilevate non potevano ritenersi riconducibili ad alcuna responsabilità dell’impresa ricorrente.

Inoltre, poiché i committenti avevano provveduto a presentare immediatamente, in data 18.11.1991, la richiesta variante progettuale dopo appena 10 giorni dall’emanazione del provvedimento di sospensione dell’8.11.1991, doveva ritenersi prevedibile la ripresa dei predetti lavori anche in breve tempo, come poi avveratosi in data 8.2.1992, dopo l’approvazione della variante da parte dell’apposita Commissione ex art. 14 L. n. 219/1981 nella seduta del 3.2.1992. Al riguardo, va evidenziato che ai fini del riconoscimento dei benefici della Cassa Integrazione Guadagni, la ragionevole previsione della ripresa delle lavorazioni dopo il periodo di sospensione costituisce un elemento che deve essere valutato con giudizio prognostico ex ante (cfr. TAR Basilicata,. n. 920 del 29.11.2008; TAR AbruzzoPescara, n. 917 del 21.12.2006; Cass. Sez. Lav. n. 5520 del 9.9.1986; idem: n. 6513 del 19.12.1985).

Parimenti, con riferimento alla domanda di integrazione salariale ordinaria settore edilizia, relativa ai 3 dipendenti adibiti presso il cantiere di Vietri di Potenza per il periodo 1.1.199629.3.1996, va rilevato che non vi è stata alcuna causa imputabile all’impresa ricorrente, dal momento che la sospensione dei lavori, di restauro e risanamento conservativo dell’ex Municipio di proprietà del Comune di Vietri di Potenza, era stata determinata dall’emanazione da parte dello stesso Comune del provvedimento di revoca dell’incarico di Direzione Lavori.

Comunque, per tale seconda domanda di integrazione salariale risulta illegittima la motivazione, posta a base del provvedimento impugnato (precisamente "per mancata ripresa di attività entro breve termine"), in quanto, in base al suindicato e condivisibile orientamento giurisprudenziale doveva ritenersi con valutazione prognostica ex ante che il Comune di Vietri di Potenza avrebbe sicuramente nominato un nuovo Direttore dei Lavori, essendo assolutamente impensabile che i lavori, di restauro e risanamento conservativo dell’ex Municipio, non sarebbero terminati e/o che fossero rimasti interrotti per un lungo arco di tempo.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dei provvedimenti di mancato accoglimento della domanda di Cassa Integrazione Guadagni, assunti dall’Amministrazione resistente.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. l’INPS di Potenza va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe.

Condanna l’INPS di Potenza al pagamento in favore dell’impresa ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi 2.000,00 Euro, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *