Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 18160 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. 1498 depositato l’11 marzo 2009, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento della domande riunite di equa riparazione formulate da G.M., F. F., P.A., S.L. e M. V., in relazione a procedura fallimentare nel cui ambito gli istanti avevano ottenuto l’ammissione del proprio credito per spettanze di lavoro, chiesta con domanda accolta il 16 gennaio 1987, ha ritenuto irragionevole la durata di anni 15 e 9 mesi rispetto al limite di congruità di cinque anni. Avendo rilevato che il credito, per t.f.r. ed ultime tre mensilità, era stato corrisposto dall’INPS ex lege n. 297 del 1982, dichiarando di attenersi agli enunciati della Corte di Strasburgo, ha liquidato in favore di ciascuno il danno non patrimoniale su base annua di Euro 800,00. M. G., nonchè tutti gli altri istanti, hanno impugnato il decreto con separati ricorsi per cassazione affidati a cinque motivi, corredati di quesito di diritto e sintesi conclusiva.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento dei motivi 2-3 e 4 ed il rigetto degli altri.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Preliminarmente si dispone la riunione al ricorso n. 21056/2009 di quelli proposti dagli altri istanti rubricati al R.G. nn. 21068/2009, 21060/2009, 21064/2009, 21073/2009 avverso lo stesso decreto, tutti di uguale contenuto.

La preliminare eccezione del controricorrente è infondata. I ricorsi sono ammissibili in quanto la notifica del decreto impugnato, eseguita direttamente nei confronti del Ministero dell’Economia anzichè all’Avvocatura dello Stato, non è idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c..

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6, par. 1 della Convenzione EDU per esser stato il danno non patrimoniale liquidato in misura inadeguata, sulla base dell’esiguità della posta in gioco, incorrendo peraltro in errore, atteso che l’accesso al Fondo di Garanzia presso l’INPS era ammesso all’epoca per il solo t.f.r., e non anche per il residuo credito relativo alle ultime tre mensilità della retribuzione, che non venne perciò anticipato. Il conclusivo quesito di diritto chiede se la non esiguità della posta in gioco giustifichi liquidazione inferiore al parametro CEDU. Il motivo è inammissibile in quanto la formulazione del quesito di diritto non è pertinente al contenuto della censura, che lamenta errore di diritto rispetto al quale non sollecita enunciazione del principio di diritto applicabile al caso.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1173 e 1282 c.c. e lamenta errata attribuzione degli interessi liquidati dalla data del decreto e non dalla domanda, secondo quanto prescritto in ragione della natura indennitaria dell’equa riparazione, e si conclude con quesito di diritto, attinente alla questione, che chiede se gli accessori decorrano dalla data indicata.

Il motivo è fondato e va accolto alla luce della consolidata giurisprudenza che, nella materia in esame, afferma la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione dalla data della domanda (Cass. nn. 7378/2005, 1404/2004, 2382/2003).

Il terzo, quarto e quinto motivo, che denunciano violazione della tariffa forense in ordine alla liquidazione di diritti ed onorari, esponendo ciascuno conclusivo pertinente quesito di diritto, sono assorbiti.

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessarie ulteriori indagini, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. stabilendo la decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata in decreto dalla domanda al saldo. In ordine alle spese, sia della fase di merito che del presente giudizio, va osservato che i ricorrenti hanno proposto contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo. Tale condotta si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, reiterato in questa sede di legittimità, impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi comporta la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine (Cass. n. 10634/2010).

In ragione del parziale accoglimento dei motivi, le spese del presente giudizio vengono liquidate per 2/3 con condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento del residuo liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Riunisce al ricorso n. 2/056/2009 i ricorsi iscritti ai nn. 21068/2009, 21060/2009, 21064/2009, 21073/2009. Rigetta il primo motivo; accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata in favore di ciascuno dei ricorrenti nel decreto impugnato dalla domanda al saldo, nonchè al pagamento delle spese giudiziali della fase di merito liquidandole in Euro 1.000,00 per diritti, Euro 900,00 per onorario ed Euro 100 per esborsi. Compensa per due terzi le spese del presente giudizio e condanna l’amministrazione pubblica al pagamento del residuo, liquidandolo in Euro 150,00 per onorari oltre Euro 90,00 per esborsi, con attribuzione in favore dell’Avv. Pasquale Errico per la presente fase, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *