Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 10-05-2011, n. 18350 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento de plano in data 25.3.2010, il GIP del Tribunale di Salerno, in veste di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza avanzata dal P.M., dichiarava interamente condonata la pena di un anno, mesi due di reclusione ed Euro 103,29 di multa inflitta a P.C. con sentenza del 28.5.1980 della Corte d’appello di Napoli e condonata nel limite di un mese, giorni quattro di reclusione ed Euro 774,69 di multa la pena inflitta al predetto P. dal Tribunale di Salerno con sentenza del 19.3.1993.

Dichiarava inoltre inammissibili le richieste del difensore di P. C. depositate il 20 gennaio e il 15 febbraio 2010, entrambe trasmesse al Tribunale dal P.M. in data 17.3.2010.

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto incidente di esecuzione il difensore di P.C., chiedendo la rettificazione del provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Salerno del 16.3.2010; la sospensione immediata dell’esecuzione della pena dell’isolamento diurno; la revoca o l’annullamento della dichiarazione di inammissibilità di cui al provvedimento 25.3.2010;

la riduzione dell’isolamento diurno in conseguenza dell’applicazione dell’indulto.

Con provvedimento in data 24.4.2010 il suddetto GIP ha ritenuto che contro il provvedimento del 25.3.2010, nella parte relativa alle dichiarazioni di inammissibilità, adottate ex art. 666 c.p.p., comma 2 fosse proponibile solo il ricorso per cassazione ed ha quindi riqualificato come ricorso l’opposizione proposta dalla difesa e trasmesso gli atti a questa Corte per l’ulteriore corso.
Motivi della decisione

Il provvedimento del GIP del Tribunale di Salerno in data 25.3.2010, nella parte in cui sono state dichiarate inammissibili le istanze del condannato relative alla fungibilità e alla decorrenza della pena dell’ergastolo, deve essere annullato, poichè la decisione è stata assunta de plano, in palese violazione delle formalità previste, a pena di nullità assoluta ed insanabile, dall’art. 666 c.p.p., che impone procedersi ai sensi dell’art. 127 c.p.p. nel procedimento di esecuzione.

Le suddette istanze della difesa non potevano rientrare nella previsione dell’art. 666 c.p.p., comma 2, in quanto non si poteva escludere ictu oculi l’accoglimento, come peraltro si evince sia dalla articolata motivazione del provvedimento impugnato, sia anche dai motivi di opposizione depositati dalla difesa del condannato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alle richieste del condannato dichiarate inammissibili e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Salerno per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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