Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 10-05-2011, n. 18349

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 21.10.2009, il Tribunale di Bolzano applicava a C.U. la pena di mesi due di arresto per la contravvenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9.

La pena veniva calcolata nel modo seguente: concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, pena base mesi tre di arresto, ridotta di 1/3 per la scelta del rito.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge per erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 99 e 69 c.p..

Erroneamente il P.M. d’udienza aveva contestato all’imputato la recidiva reiterata, poichè l’art. 99 c.p. consente la contestazione della suddetta aggravante solo per i delitti e non per le contravvenzioni.

Il giudice, anche in sede di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, era tenuto a verificare la sussistenza della suddetta aggravante.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’impugnata sentenza, con le conseguenti statuizioni di legge.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’art. 99 c.p. prevede un aumento di pena per i recidivi solo in relazione alla commissione di un delitto.

Il ricorrente è imputato della contravvenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1 e pertanto non gli doveva essere contestata la recidiva.

L’aggravante della recidiva ha inciso nella determinazione della pena proposta al giudice ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

Il giudice, poichè la pena era stata determinata illegalmente, tenendo conto di una recidiva che non poteva essere contestata, avrebbe dovuto respingere la richiesta di applicazione pena concordata tra le parti.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con restituzione degli atti al Tribunale di Bolzano per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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