T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 11-05-2011, n. 4093 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’anno 2003 il ricorrente, allora Colonnello, veniva valutato per l’avanzamento al grado di "Generale di Brigata" in s.p.e. della Guardia di Finanza per l’anno 2004.

Giudicato idoneo, non veniva promosso in quanto collocato al diciottesimo posto della graduatoria (con il punteggio di 28,19/30), fuori dal novero dei posti corrispondenti al numero delle promozioni da effettuare in quell’anno (pari ad otto).

Impugnava, pertanto, tale giudizio innanzi al TAR Abruzzo di Pescara che con sentenza n.412 del 27.6.2005 respingeva il ricorso.

Ma con sentenza n.4242 del 30.7.2007 il Consiglio di Stato (Sez. IV^), ha accolto l’appello proposto dall’interessato, ed ha definitivamente annullato il giudizio (avendo ritenuto che lo stesso fosse viziato da eccesso di potere in senso relativo).

Rinnovato il giudizio, l’Amministrazione ha collocato il ricorrente al dodicesimo posto della graduatoria e quindi ancora una volta in posizione non utile per l’ambìta promozione.

Aquesto punto l’Ufficiale ha pertanto proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato innanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza n.147 del 2009 lo ha respinto, dichiarando che dalla precedente decisione non scaturiva un obbligo di immediata ed automatica promozione.

Con il ricorso in esame l’Ufficiale ha infine impugnato il rinnovato scrutinio e ne chiede l’annullamento, per le conseguenti statuizioni conformative e di condanna.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con il favore delle spese.

All’udienza del 9.3.2011, uditi i Dfensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo profilo dell’unico articolato mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione degli artt. 19, 21 e 27 del D.Lgs. 19/3/2001, n.69 e del D.M. 2/11/1993, n.571, violazione della sentenza del Consiglio di Stato n.4242 del 30.7.2007, nonché eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento, deducendo:

che la sua documentazione caratteristica non è stata adeguatamente (ri)valutata, essendo stati palesemente disconosciuti i titoli da lui acquisiti nel corso di una carriera indiscutibilmente brillante e armonica;

che il punteggio finale di merito assegnatogli (28,28) "in luogo di quello deteriore attribuito precedentemente (28,19)", sia "ancora non sufficiente per il conseguimento del grado superiore, promozione invece concessa ai parigrado indicati a raffronto, ossia i Generali M.F. (2° con p.28,40), A.A.Q. (6° con p.28,35) e G.G. (8° con p.28,32), ancorchè essi non siano in possesso dei medesimi titoli, doti e meriti, vantati" da lui.

Procedendo ad un confronto con i tre parigrado chiamati in causa, il ricorrente osserva che:

in ordine alle qualità fisiche, morali e di carattere, la Commissione ha violato "la prescrizione imposta dal Consiglio di Stato in quanto (…) non (gli) ha attribuito qualifiche e punteggi almeno dello stesso livello rispetto ai tre controinteressati";

in ordine alle qualità intellettuali e di cultura, dal giudicato emerge come "egli sia nettamente superiore a tutti i controinteressati (…);

in ordine alle qualità professionali, la Commissione "avrebbe dovuto riconoscergli un punteggio superiore sia a quello del Gen. G. (28,32) che a quello del Gen. Q. (28,46) e quantomeno uguale a quello assegnato al Gen. F. (28,48)";

in ordine all’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore, "il nuovo giudizio emesso dalla C.S.A. appare illogico e si pone in contrasto" con le prescrizioni del giudicato formatosi con decisione n.4242/07.

Sulla scorta delle sintetizzate considerazioni, il Generale A. conclude osservando che la Commissione Superiore di Avanzamento:

"ha violato i dicta della sentenza laddove essa, per tutte e quattro le categorie di qualità sotto esame, esigeva che fosse attribuito al ricorrente un punteggio non inferiore a tutti i controinteressati";

"ha espresso un giudizio illogico e sviato mediante l’elevazione di qualche elemento di valutazione e conseguente innalzamento del voto di pochissimi centesimi di punto in modo ininfluente per l’iscrizione in quadro";

"ha nuovamente valutato in maniera restrittiva la posizione del ricorrente rispetto alle più generose valutazioni rese nei confronti dei controinteressati";

"ha espresso… giudizi e punteggi tutti esattamente identici".

La doglianza non può essere condivisa.

1.1.1. In primo luogo, si evidenzia come le censure di parte appaiano il risultato di una non condivisibile lettura del giudicato.

Ed invero nella sentenza n.147/2009 del Consiglio di Stato, si legge:

che "nel caso che occupa non può dirsi che la pregressa decisione (…) n.4242 del 2007, di accoglimento del ricorso proposto dall’A. avverso le risultanze dell’originaria procedura di avanzamento al grado di Generale di Brigata in s.p.e. per l’anno 2004, avesse totalmente eliminato gli spazi di discrezionalità dell’Amministrazione…", sicchè "è certamente da escludersi che da detta decisione scaturisse un obbligo di immediata e automatica iscrizione in quadro dal ricorrente vittorioso: ciò si ricava agevolmente dalla conclusione della motivazione in diritto, laddove si precisava che l’annullamento degli atti impugnati avrebbe reso necessario un nuovo scrutinio…";

che "va poi evidenziato che l’obbligo di formulare un giudizio che assicurasse in ogni caso la promozione dell’A. al grado superiore – così come oggi richiesto dal ricorrente – non si ricavava, neanche implicitamente, dalle motivazioni poste a base della decisione di accoglimento dell’impugnazione" (cfr. pagg.6/7 di cit. all.7);

che "in alcuna parte della citata pronuncia era contenuta – né, per quanto sopra evidenziato, avrebbe potuto esserlo – l’affermazione della necessaria adozione di un giudizio di poziorità dell’A. rispetto agli ufficiali controinteressati. In altri termini, anche laddove la Sezione ha riscontrato che dalla documentazione caratteristica emergeva, con riguardo ad alcuni degli elementi sopra richiamati, un’equivalenza tra il ricorrente e i parigrado che lo precedevano in graduatoria, o addirittura una sua superiorità, ciò non comportava affatto che l’Amministrazione, in sede di rinnovazione dello scrutinio, fosse ineluttabilmente tenuta a considerarlo equivalente o superiore; ciò, a tacer del resto, anche in forza del principio per cui – come è noto – il giudizio conclusivo sulle qualità degli ufficiali soggetti a scrutinio consegue a un momento di sintesi, nel quale confluiscono i singoli elementi di valutazione (cfr. Cons. Stato, Sez.IV, 3 febbraio 2006, nr.486; Id. 31 gennaio 2005, nr.213). Al contrario, l’unico obbligo incombente all’Amministrazione, sulla scorta del giudicato de quo, era quello di procedere a un nuovo scrutinio che tenesse adeguato conto dei titoli del ricorrente" (cfr. pagg.7/8 di cit. all.7).

Ne consegue che l’annullamento del giudizio, contrariamente a quanto sembra pretendere l’odierno ricorrente, non poteva comportare l’automatica promozione dell’ufficiale interessato e che, al contrario, esso restituiva all’Amministrazione l’esercizio della potestà valutativa ad essa sola affidata dall’ordinamento e, dunque, non surrogabile (in tal senso, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez.IV, decisioni n.9290/2009, n.4968/2007, n.6737/2006, n.8102/2004, n.4568/2001, n.4067/2000).

1.1.2. Per il resto, la doglianza secondo cui i controinteressati vantavano titoli inferiori rispetto al ricorrente, non può essere condivisa per le ragioni che si passa ad esporre.

1.1.2.1. In sede di esame della documentazione caratteristica è emerso quanto segue.

Il Generale A. in un arco di tempo ben più breve rispetto a quello dei controinteressati, ha subìto, complessivamente:

ventisei flessioni di giudizio per voci interne, delle quali una per le qualità fisiche ed undici per le qualità morali e di carattere (due delle quali nell’incarico di Stato Maggiore di Capo Ufficio Centrale Operativa del Comando Generale, rivestito, nel grado di Tenente Colonnello, dal giugno 1994);

nove flessioni per le qualità professionali (tre nel citato incarico ed una in qualità di Capo della Centrale Operativa del Comando Generale);

e cinque flessioni per le qualità intellettuali e di cultura (due nel menzionato incarico di Capo Ufficio Centrale Operativa del Comando Generale).

Il Generale F.:

ha conseguito solamente 4 flessioni di giudizio per voci interne, delle quali una per le qualità professionali (peraltro, risalente nel tempo); tre per le qualità intellettuali e di cultura (2 delle quali risalenti nel tempo);

ed ha ottenuto, con continuità: a) sin dalla 1^ scheda valutativa, redatta nel grado di Tenente, giudizi tutti apicali in ordine alle qualità fisiche (non subendo mai flessioni di giudizio); b) sin dal 3 agosto 1976, nel grado di Tenente, valutazioni tutte apicali in merito alle qualità morali e di carattere (non riportando alcuna flessione di giudizio); c) e sin dal 1° novembre 1995, nel grado di Tenente Colonnello, giudizi tutti apicali in ordine alle qualità professionali.

Il Generale Q.:

ha riportato, complessivamente, quindici flessioni di giudizio per voci interne (peraltro, risalenti nel tempo), delle quali due per le qualità morali e di carattere; sei per le qualità professionali e sette per le qualità intellettuali e di cultura;

ha conseguito con continuità, a differenza del Generale A.: a) sin 1° novembre 1979, nel grado di Tenente, giudizi tutti apicali in ordine alle qualità fisiche (non riportando mai flessioni di giudizio); b) sin dal 25 agosto 1980, nel grado di Capitano, valutazioni tutte apicali in merito alle qualità morali e di carattere.

Il Generale G., nell’intero arco di carriera:

ha conseguito una sola flessione di giudizio per voci interne (qualità professionali), peraltro risalente al 1991;

non ha mai conseguito reformatio in peius di giudizio per le qualità fisiche, morali e di carattere, intellettuali e culturali;

ed ha ottenuto con continuità, a differenza del ricorrente: a) sin dalla 1^ scheda valutativa, redatta nel grado di Tenente, giudizi tutti apicali in ordine alle qualità fisiche; b) sin dal 1° luglio 1975, nel grado di Tenente, valutazioni tutte apicali in merito alle qualità morali e di carattere.

Si osservi, inoltre, come il Generale A. sia l’unico, tra gli ufficiali in causa, ad aver conseguito flessioni di giudizio per le importanti voci interne delle qualità professionali "rendimento in servizio" e "motivazione al lavoro" (quest’ultima revisione decrementativa, peraltro, è stata riportata nel grado di Tenente Colonnello, nell’espletamento del citato incarico di Capo della Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo).

A ciò si aggiunga che i tre ufficiali contro interessati hanno conseguito, con continuità, la qualifica apicale di "Eccellente" (o giudizio equipollente) per un periodo nettamente superiore rispetto al ricorrente.

L’analisi della documentazione caratteristica, infine, non può prescindere dal prendere in debita considerazione anche il periodo complessivo riferito al conseguimento di notazioni di "apprezzamento/elogio" abbinate alla qualifica apicale; ed al riguardo si deve necessariamente segnalare la netta superiorità dei chiamati in causa rispetto al Gen. A..

Alla luce di tali evidenze documentali non resta che concludere, pertanto, che l’Organo tecnico ha reso un giudizio che non si pone assolutamente in contrasto con i vincoli imposti dalla decisione del Consiglio di Stato n.4242/2007.

1.1.2.2. Passando all’analisi dei riconoscimenti di ordine morale, pur se il Gen. A. è stato destinatario di un numero maggiore di encomi semplici (21) rispetto al Gen. G. (2) ed al Gen. Q. (15), la realtà documentale relativa agli encomi solenni risulta la seguente:

Gen. A. n.9 (2 dei quali nel grado rivestito in valutazione)

Gen. F. n.21 (2 dei quali nel grado rivestito in valutazione)

Gen. Q. n.11 (2 dei quali nel grado rivestito in valutazione)

Gen. G. n.12 (3 dei quali nel grado rivestito in valutazione)

Al riguardo, occorre ribadire come l’encomio solenne costituisca, ai sensi dell’art.77 del D.P.R. 18 luglio 1986 n.545 ("Regolamento di disciplina militare"), la massima tra le ricompense di ordine morale concesse per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, decisioni nn.912/2009 e 4236/2000; T.A.R. Lazio, sentenze nn.7825/2008, 3933/2008, 2900/2008, 11790/2006).

Inoltre, in ordine alle onorificenze ed alle benemerenze conseguite in carriera, ferme le statuizioni rese nella decisione n.4242/07 (cit. all.3), si rende opportuno evidenziare quanto segue.

Il Generale F. è stato:

insignito della "Croce d’oro per anzianità di servizio" e della "Medaglia Militare d’oro al merito di lungo comando di reparto" (il ricorrente possiede quella d’argento);

nominato "Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana";

destinatario del "diploma di benemerenza istituito dal Commissario straordinario del Governo per il Friuli".

Il Generale Q. è stato (cfr. cit. all.10):

insignito della "Croce d’oro per anzianità di servizio", della "Medaglia Militare d’argento al merito di lungo comando di reparto" e della "Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare";

nominato "Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana" e "Grande Ufficiale dell’Ordine Patriarcale della Santa Croce in Gerusalemme".

Il Generale G. è stato (cfr. cit. all.11):

insignito della "Croce d’oro per anzianità di servizio", della "Medaglia Militare d’oro al merito di lungo comando di reparto" e della "Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare"; della "Quercia al Merito" di 1° e di 2° grado conferitagli dal Consiglio Federale di Atletica Leggera; della "Stella d’Oro al Merito Sportivo" conferitagli dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

nominato "Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana";

autorizzato a fregiarsi della medaglia di "Ufficiale dell’ordine al merito del Consiglio Internazionale dello Sport Militare";

insignito, da parte dello Stato Maggiore della Difesa del "Distintivo dello sport con discobolo" e del "Distintivo dello sport con Stella di Bronzo".

Passando all’esame degli incarichi ricoperti, si osserva, innanzitutto, come non risulti una immediata ravvisabilità di elementi di preminenza per il Gen. A. rispetto ai parigrado promossi.

Il Generale F. è stato impiegato in 11 diverse sedi di servizio (Napoli, Tarcento, Udine, Pordenone, Roma, Gela, Palermo, Firenze, Milano, Trieste e Varese), a fronte delle 7 del ricorrente, ed ha rivestito incarichi di natura:

operativa a carattere territoriale, in qualità di Comandante di Sezione Operativa di Compagnia alla sede di Napoli, di Comandante di una Tenenza di confine, di Comandante di Compagnia isolata alla sede di Gela, di Comandante di Gruppo alla sede di Milano e di Comandante Provinciale Varese (delicato incarico, in seno al Corpo, rivestito al momento della valutazione);

operativa a carattere specialistico, presso i Nuclei di Polizia Tributaria di Udine, Palermo e Firenze;

di staff, in qualità di Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Friuli Venezia Giulia;

di gestione tecnicologisticoamministrativa, quale Comandante in sede vacante del Re.T.L.A. Friuli Venezia Giulia;

formativa del personale presso Reparti di Istruzione, in qualità di Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi Sottufficiali;

di Stato Maggiore, in qualità di Capo Centro del IV (poi II) Reparto del Comando Generale del Corpo.

Il Generale Q. ha maturato esperienze in settori eterogenei dell’attività istituzionale del Corpo, presso diverse sedi di servizio (Ponte Tresa, Ponte Chiasso, Firenze, Pistoia e Roma), in incarichi di natura:

operativa a carattere territoriale, quale Comandante di Sezione Operativa, di Compagnia e di Gruppo in s.v.;

operativa a carattere specialistico, in qualità di Comandante di Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria, Comandante di Sezione del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria e Comandante di Gruppo di Sezioni presso il Nucleo Centrale Polizia Tributaria;

di Stato Maggiore, presso il Comando Generale del Corpo, quale Capo Sezione dell’Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria, Capo Sezione dell’Ufficio Personale Ufficiali, Capo Sezione dell’Ufficio Controllo e Bilancio, Capo Servizio dell’Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria, Capo Ufficio (f.f.) Pianificazione e Programmazione Finanziaria.

L’ufficiale chiamato in causa, inoltre, a differenza del ricorrente:

è stato Aiutante di Campo del Comandante Generale, dal settembre 1986 al dicembre 1988;

al momento della valutazione rivestiva il delicato incarico, in seno allo Stato Maggiore del Corpo, di Capo del IV Reparto del Comando Generale.

Il Generale G. è stato lungamente impiegato presso Reparti impegnati nella gestione del settore sportivo del Corpo, al quale, con la propria meritoria attività, ha conferito grande lustro. A ben vedere, proprio la specialità di tale profilo di impiego, ordinativamente previsto in seno al Corpo della Guardia di Finanza, testimonia la peculiarità del curriculum del Generale G., chiamato dall’Amministrazione a seguire un iter di carriera nel settore sportivo.

L’ufficiale, infatti, dopo aver comandato la Tenenza di S. Agata di Militello e, in sede vacante, la Compagnia di Milazzo, dal 1972 è stato destinato a rivestire i seguenti incarichi: Comandante di Plotone Atleti ed Istruttori presso la Scuola Sottufficiali; Comandante di Compagnia Allievi Sottufficiali (anche in s.v.) e Comandante Reparto Atleti presso la Scuola Sottufficiali; Comandante del Reparto Atleti; Comandante del Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle" e, in s.v., del I Reparto Atleti; Comandante di Gruppo; Comandante del Gruppo Sportivo "Fiamme Gialle" presso la Scuola Sottufficiali (nonché, nel contempo, del Centro Sportivo in s.v.); Comandante del Centro Sportivo (delicato incarico rivestito in valutazione).

La professionalità maturata dal Generale G. nello specifico settore della Guardia di Finanza risulta ampiamente testimoniata dal congiunto espletamento dei seguenti incarichi speciali: direttore esecutivo nell’ambito del Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Militari; membro – a titolo onorifico – del Consiglio della Federazione Europea di Atletica Leggera; membro del Consiglio della Fondazione Internazionale per la Tregua Olimpica – anno 2000; membro del Consiglio della Federazione Internazionale di Atletica Leggera (I.A.A.F.); membro della Commissione "Sport per tutti" del C.I.O.; nell’ambito della Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.): Presidente della Federazione; Responsabile della Commissione Tecnica Nazionale; membro rotante nonché consultore del Consiglio Nazionale; Capo settore dirigenti Centro Studi; Direttore della rivista "Atletica"; Presidente del Comitato Regionale Laziale; Direttore della rivista "Aelle" del Comitato Regionale Laziale.

Nonché, in seno al Consiglio Internazionale dello Sport Militare per l’Europa: Presidente del Consiglio; Presidente della Commissione Permanente dello sport; Presidente del Comitato Tecnico Permanente di Atletica Leggera; Membro del Comitato Esecutivo; Capo Settore Coordinamento dei Comitati Tecnici Permanenti; Capo della 2^ sezione "Allenamenti e stages" nell’ambito del settore "Accademie"; Membro del Comitato Direttivo dell’Accademia (A.C.I.S.M.).

E presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.): Membro del Consiglio Nazionale;

Membro della Giunta Esecutiva; Membro della Giunta e del Consiglio Regionale Lazio nonché della Commissione Regionale dei Giochi della Gioventù; Direttore del notiziario mensile "Traguardo" edito dalla Scuola Sottufficiali.

Il Generale G., pertanto, è stato chiamato ad espletare incarichi di rilievo nazionale ed internazionale nel comparto di riferimento.

1.1.2.3. Infine si segnala come il novero degli incarichi ricoperti abbia consentito ai tre ufficiali chiamati in causa di pervenire alla maturazione di un periodo di comando superiore rispetto al ricorrente.

1.1.2.4. Tanto evidenziato, si osserva come la superiorità invocata dal Generale A. non possa essere ex se testimoniata dai titoli culturali posseduti, atteso che:

"il solo formale possesso di titoli non costituisce prova esclusiva di superiore cultura, dovendo la preparazione teorica essere rapportata a quanto l’ufficiale abbia in concreto manifestato nel servizio" (Consiglio di Stato, Sez. IV, dec. n.234/2004, n.7341/2010 e n.6247/2008; Sez.III, parere n.328/2000; T.A.R. Lazio, sentenze nn.1063/2009 e 1184/2009);

"in sede di giudizio di avanzamento, ciò che rileva non è tanto il mero raffronto tra titoli e titoli ovvero la sommatoria dei corsi frequentati (…) quanto i giudizi complessivi che periodicamente vengono espressi nei confronti dei singoli ufficiali (Cons. St., Sez.IV, n.1012 del 3.12.1991; n.929 del 12.6.1998), essendo consentito che la mancanza di qualche titolo sia bilanciata, ai fini della valutazione, dal possesso di titoli diversi, valutati come equivalenti (Cons. St., Sez.IV, n.431 del 30.4.1997)" (Consiglio di Stato, Sez.IV, nn. 6107/2002 e 5021/2002; vgs. anche Sez.IV, nn. 2994/2006 e 5349/2005).

1.1.2.5. Con riferimento alla valutazione delle voci interne delle schede valutative relative alle "qualità intellettuali e di cultura", emerge che:

il Generale A. ha subìto un maggior numero di flessioni di giudizio (5) rispetto ai Generali G. (nessuna) e F. (3);

e sebbene il ricorrente prevalga – sul piano quantitativo – sul Generale Q. (7), il chiamato in causa: a) ha riportato la più recente flessione di giudizio nel grado di Maggiore ("capacità di sintesi"- anno 1990), laddove l’interessato è stato destinatario di analoga rettifica nel grado di Tenente Colonnello (per le voci "capacità di analisi" e "resistenza al lavoro mentale"- anno 1995); b) ha conseguito la qualifica apicale di "Eccellente" e notazioni di "apprezzamento" per un periodo nettamente superiore rispetto al ricorrente; c) ha meritato notazioni di "lode" per un arco temporale sostanzialmente equipollente a quello dell’interessato.

Peraltro risulta riscontrato in atti che:

il Generale A. ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il voto più basso (90/110) tra quelli ottenuti dai Generali F. (laurea in Scienze Politiche con 110/110 e lode), G. (laurea in Scienze Politiche con 110/110 e lode) e Q. (laurea in Giurisprudenza con 102/110);

il Generale G. ha ottenuto il citato diploma di laurea in Scienze Politiche in epoca antecedente (1980) rispetto al ricorrente (1982);

i citati ufficiali sono tutti in possesso dei diplomi di laurea (di 1° livello e specialistica) in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria.

Occorre osservare, inoltre, come:

i Generali F. e Q. abbiano frequentato il Corso di Alta Formazione, presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, in epoca antecedente rispetto al ricorrente. I due chiamati in causa, inoltre, hanno frequentato un numero superiore di corsi tecnicoprofessionali presso la Scuola di Polizia Tributaria del Corpo;

il Generale G. sia in possesso del 2° grado di conoscenza delle lingue inglese e francese (a differenza del Gen. A., al quale è stato riconosciuto il 1° grado – livello minimo – di conoscenza della sola lingua inglese).

1.1.2.6. Quanto all’attività di docenza, si evidenzia come il Generale Q. abbia svolto 18 incarichi di insegnamento presso la Scuola di Polizia Tributaria (contro 10 del ricorrente), 4 dei quali nell’ambito del Corso Superiore di Polizia Tributaria (1 il Gen. A.).

In definitiva, le obiettive evidenze documentali testimoniano, ancora una volta, la manifesta infondatezza delle pretese di parte.

1.1.2.7. Passando alle considerazioni dell’interessato relative all’ "attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore", si rende necessario osservare quanto segue.

Il Legislatore ha previsto che al requisito in esame sia riservato un autonomo apprezzamento. L’obiettivo di tale specifica valutazione è quello di individuare coloro che, all’interno dell’Istituzione, presentino capacità dirigenziali per le quali sia possibile prevedere un ottimale inserimento nelle più elevate posizioni organizzative del Corpo della Guardia di Finanza.

Tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale degli scrutinati, pertanto, devono essere rielaborati in un giudizio prognostico ex ante, per essere valutati dal Collegio quali indizi del rendimento futuro dell’ufficiale. È questa una sensibilità di giudizio – insindacabile dal Giudice di legittimità – che si fonda sulla discrezionalità tecnica dei membri della Commissione Superiore di Avanzamento, sulla loro conoscenza dei compiti propri del grado da rivestire e delle responsabilità ad esso connesse.

Quanto affermato trova conferma nelle statuizioni del Consiglio di Stato, che ha affermato al riguardo:

che "per quanto riguarda, poi, la valutazione… (attitudine ad assumere incarichi del grado superiore) essa, implicando una proiezione in futuro delle capacità dimostrate dall’ufficiale nell’arco dell’intera carriera, anche in relazione a specifici aspetti della personalità connessi agli incarichi del grado superiore, comporta una valutazione altamente discrezionale che coinvolge personali apprezzamenti dei membri della Commissione di Avanzamento (cfr. Cons. St., IV Sez., n.3854/01), che non possono rientrare nell’ambito di sindacabilità del Giudice" (Sez.IV, decisione n.2994/2006; idem, ex multis, nn.3767/2008, 2573/2010 e 3709/2010);

e che "Del resto, neppure si può ritenere che la valutazione sull’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore debba tener conto dei giudizi attribuiti al complesso delle qualità riferibili alle altre voci riconducibili al disimpegno delle funzioni del proprio grado. L’attitudine suddetta rappresenta un ulteriore requisito riferito alla complessiva personalità del valutato, che implica una previsione in ordine all’impiego del valutato stesso nel grado superiore e nella valutazione del quale la discrezionalità della Commissione Superiore di Avanzamento si esprime al più alto grado" (C. di S., Sez. III, parere n.7771/2004; idem, parere n.451/2009; in tal senso, T.A.R. Lazio, sentenze nn.1063/2009, 5071/2004, 2525/2004, 1179/2002).

La valutazione di tale requisito, dunque, è ancor più discrezionale, in quanto basato sulla capacità dei membri dell’Organo collegiale di ipotizzare con quale successo e resa l’ufficiale sia in grado di assecondare le aspettative dell’Amministrazione nel disimpegnare futuri incarichi di maggior responsabilità (Consiglio di Stato, decisioni n.3952/2006, n.2120/2005, n.2119/2005, n.7230/2005, n.7149/2005, n.7963/2004; T.A.R. Lazio, sentenze n.4256/2006, n.4261/2006 e n.6251/2004).

In punto di fatto, peraltro, occorre segnalare che il profilo professionale dell’Ufficiale è stato necessariamente riesaminato dalla C.S.A. alla luce delle obiettive criticità emerse, come visto, in sede di documentazione caratteristica.

1.1.2.8. Per quanto concerne, infine, le considerazioni relative al giudizio sulla "tendenza di carriera" (per la quale non è prevista l’attribuzione di uno specifico punteggio) – ferme le evidenze documentali segnalate in precedenza e ribadito il consolidato principio dell’autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui agli artt.3 e 12, comma 2, del D.M. n.571/1993 (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, decisioni nn.2200/2008, 6247/2008, 3767/2008, 3334/2009 e Adunanza Plenaria n.5/1998) – basti osservare come il ricorrente ed i chiamati in causa non si siano mai direttamente confrontati nell’ambito di precedenti valutazioni "a scelta".

Peraltro, al fine di dimostrare la legittimità del giudizio reso dalla C.S.A. in ordine al requisito in parola, si rende necessario formulare le seguenti considerazioni.

Il Generale F.:

è stato promosso, a scelta, in 1^ valutazione al grado di Maggiore nel 1986, conseguendo la 9^ posizione della graduatoria finale di merito (il Gen. A. è stato promosso in 1^ valutazione al grado di Maggiore nel 1989, collocandosi al 21° posto in graduatoria);

è stato promosso, a scelta, in 2^ valutazione al grado di Colonnello nel 1997, conseguendo l’8^ posizione della graduatoria finale di merito (il ricorrente è stato promosso in 1^ valutazione al grado di Colonnello nel 1999, classificandosi al 10° posto bis in graduatoria).

Il Generale Q.:

è stato promosso, a scelta, al grado di Maggiore in 1^ valutazione nel 1987, conseguendo, peraltro, la 1^ posizione della graduatoria finale di merito;

è stato promosso, a scelta, al grado di Colonnello in 2^ valutazione nel 1998, conseguendo l’8^ posizione della graduatoria finale di merito.

Il Generale G.:

è stato promosso, a scelta, al grado di Maggiore in 1^ valutazione nel 1983, conseguendo la 13^ posizione della graduatoria finale di merito;

è stato promosso, a scelta, al grado di Colonnello in 2^ valutazione nel 1995, conseguendo la 2^ posizione della graduatoria finale di merito.

Pertanto, dall’esame obiettivo delle risultanze documentali versate in atti, emerge chiaramente come i tre ufficiali controinteressati abbiano conseguito posizioni migliori in graduatoria, rispetto al ricorrente, in esito ai precedenti scrutini di avanzamento a scelta.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che le doglianze di parte debbano ritenersi prive di fondamento.

In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Spese.compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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