Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 18148 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nto del settimo, ottavo e nono motivo di ricorso.
Svolgimento del processo

C.C. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Caltanissetta che ha accolto solo parzialmente la sua richiesta di condanna del Ministero della Giustizia a una equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per il danno non patrimoniale causato dall’eccessiva durata della procedura fallimentare a carico della DELTA TANKER s.p.a. di cui era creditore per prestazioni di consulenza, patrocinio e assistenza legale. Il C. aveva presentato istanza di insinuazione al passivo l’8 giugno 1987 e il suo credito era stato ammesso per un ammontare di L. 56.000.000 in via privilegiata e di L. 12.183.555 in via chirografaria. In data 29 giugno 2000, a distanza di 13 anni dalla insinuazione al passivo, veniva soddisfatto il suo credito privilegiato per il solo capitale e dopo ulteriori sette anni veniva soddisfatto il suo credito relativo agli interessi maturati sul capitale ammesso in via privilegiata e una parte del credito chirografario (pari 5.786,11 Euro).

La Corte di appello ha riconosciuto al C. la somma di Euro 10.400,00 oltre interessi legali dalla data della domanda a titolo di risarcimento del danno patito per la irragionevole durata del processo. Ha escluso la sussistenza del danno patrimoniale invocato dal C..

Ricorre per cassazione C.C. deducendo nove motivi di impugnazione. Si difende con controricorso il Ministero della Giustizia. Il ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa o insufficiente motivazione in ordine alla ragionevole durata della procedura.

Secondo il ricorrente infatti la determinazione in sette anni della durata ragionevole della procedura è priva di una effettiva motivazione e si pone in contrasto con il tetto di tre anni fissato dalla Corte europea che non può essere giustificato con un mero richiamo alla giurisprudenza della Corte di appello che ritiene ammissibile per i fallimenti una durata di 5 anni più due anni (in caso di compresenza di giudizi ordinari collegati alla procedura). Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di procedimento presa in considerazione dall’art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali include anche i procedimenti esecutivi, ed in genere tutti i processi che appartengono alla giurisdizione, essendo condotti sotto la direzione o la vigilanza del giudice a garanzia della legittimità del loro svolgimento, ivi compreso il procedimento esecutivo concorsuale, cui da vita la dichiarazione di fallimento, nel quale vanno incluse sia la successiva fase dell’ammissione al passivo che quella liquidatoria (Cass. Civ. 20549 del 24 settembre 2009) . Alla luce di questo criterio la fissazione in sette anni della durata ragionevole della procedura concorsuale per cui si controverte sembra adeguata.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il ricorrente lamenta la riduzione immotivata del parametro di 1.000,00 – 1.500,00 Euro per anno elevabile a 2.000,00 nelle materie "sensibili".

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione in riferimento ai criteri/parametri di riferimento per la liquidazione elaborati dalla C.E.D.U. I due motivi, che devono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono in parte fondati perchè la quantificazione della Corte di appello di 800 euro per ogni anno di durata, eccedente i sette anni ritenuti ragionevolmente necessari per il pieno espletamento della procedura fallimentare, non risponde a un criterio razionale. Deve, in suo luogo, seguirsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno.

Conseguentemente il danno non patrimoniale va liquidato in Euro 12.250,00.

Con il quarto e quinto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 1. Il ricorrente lamenta, come quarto motivo di ricorso, che la Corte di appello abbia ritenuto che il danno da svalutazione e il danno da mancata disponibilità della somma di cui era creditore non fossero conseguenza diretta della irragionevole durata della procedura fallimentare. Il ricorrente lamenta, come quinto motivo di ricorso, che la Corte di appello abbia ritenuto che il danno da svalutazione andasse richiesto nella procedura fallimentare.

Con il sesto motivo si deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente ritiene insufficiente e incoerente la motivazione, laddove ha giustificato il mancato riconoscimento del danno patrimoniale sub specie di interessi, per la mancata disponibilità di una somma distribuita con irragionevole ritardo a seguito di riparto fallimentare in esito all’ammissione di un credito chirografario, come tale non produttivo di interessi in corso di procedura, col richiamo ad un precedente che aveva deciso un caso diverso, in cui gli interessi maturati ex lege, in corso di procedura su un credito privilegiato avevano formato oggetto di valutazione di merito nel procedimento fallimentare in quanto richiesti quale accessorio del credito, ed erano stati espressamente negati per ragioni processuali. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno respinti alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte (da ultimo Cass. Civ. n. 1616 del 24 gennaio 2011), in materia di risarcibilità del danno patrimoniale, secondo cui la L. n. 89 del 2001, nel ricollegare l’equa riparazione alla mera constatazione dell’avvenuto superamento del termine di ragionevole durata del processo, attribuisce alla relativa obbligazione natura indennitaria, la quale esclude la necessità di una verifica in ordine all’elemento soggettivo della violazione, non vertendosi in tema di obbligazione "ex delicto", ma non comporta alcun automatismo in favore del soggetto che lamenti l’inosservanza dell’art. 6, par. 1, della CEDU, non configurandosi il pregiudizio patrimoniale indennizzabile come "danno evento", riconducibile al fatto in sè dell’irragionevole protrazione del processo,’ pertanto incombe al ricorrente l’onere di fornire la prova della lesione della propria sfera patrimoniale prodottasi quale conseguenza diretta ed immediata della violazione, sulla base di una normale sequenza causale. Per altro verso la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, in tanto può essere riconosciuto in favore dell’istante il danno patrimoniale in quanto questo, oltre ad essere causalmente ricollegato al fatto costituito dalla abnorme durata del processo presupposto, non abbia avuto – o non abbia potuto avere in quel processo uno specifico ristoro, anche attraverso la rivalutazione delle somme oggetto del contendere, senza che rilevi la asserita insufficienza del ristoro stesso (si veda fra le altre Cass. Civ. n. 5724 del 16 marzo 2005).

Con il settimo motivo si deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. e la insufficiente motivazione circa la compensazione delle spese per due terzi attribuita alla circostanza dell’inesistenza di una fase amministrativa pregiudiziale.

Con l’ottavo motivo si deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. e la insufficiente motivazione circa la compensazione delle spese per due terzi attribuita alla circostanza della riduzione della pretesa relativa al danno non patrimoniale e del rigetto della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.

Con il nono motivo si deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. e l’omessa motivazione in ordine alla mancata considerazione della nota spese.

I tre motivi sono assorbiti dovendosi procedere a una nuova liquidazione delle spese anche per la fase di merito.

Il ricorso va pertanto accolto limitatamente al terzo e al secondo motivo nel senso sopra indicato mentre va respinto quanto al primo, quarto, quinto e sesto motivo e va dichiarato assorbito quanto ai restanti motivi. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità possono essere compensate per un terzo, sussistendo a tal fine giusti motivi, mentre per la restante quota vanno poste a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso;

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, secondo e terzo motivo, assorbiti i restanti motivi, cassa nei limiti delle censure accolte il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di Euro 12.250,00 con interessi dalla domanda. Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, che si compensano per un terzo e che si liquidano, nella loro totalità, in euro 1.600 per il giudizio di merito (di cui Euro 1.000,00 per onorari e 600,00 per competenze) e in Euro 900,00, di cui 100,00 per spese, per il giudizio di cassazione, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

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