Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 10-05-2011, n. 18313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11.2.2010, il Tribunale di Modica confermava la sentenza del Giudice di Pace di Modica in data 21.4.2006 con la quale C.G. è stato condannato alla pena di Euro 200,00 di multa per il delitto di cui all’art. 594 c.p., commesso in Modica il 2.1.2004, e a risarcire i danni cagionati alla costituita parte civile liquidati in Euro 250,00, oltre alle spese di costituzione e assistenza sostenute dalla stessa parte civile.

Il legale rappresentante del un consorzio di autotrasportatori Euro Cas S. Coop. R.L. ha presentato querela nei confronti di C. G., titolare di un’agenzia di assicurazioni, poichè il predetto, dopo aver ricevuto la disdetta di una polizza RCA relativa ai semirimorchi del consorzio, aveva trasmesso un fax allo stesso consorzio contenente la frase "siamo spiacenti che il consorzio stia al giochetto di qualcuno", ritenuta offensiva dal consiglio di amministrazione perchè lasciava intendere che qualcuno del consorzio avesse preso un "pizzetto" per stipulare il contratto di assicurazione con altra agenzia. Il Tribunale riteneva che la frase aveva un contenuto offensivo dell’onore del consorzio, in quanto C. aveva attribuito allo stesso un comportamento scorretto nello svolgimento delle trattative precontrattuali, nè si poteva ritenere che l’imputato avesse reagito a un fatto ingiusto, poichè rientrava nella piena libertà dell’assicurato scegliere se rinnovare il contratto di assicurazione o disdettarlo per assicurarsi con altra compagnia.

Avverso la suddetta sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e per insufficienza e illogicità della motivazione.

Il Tribunale si era sostituito alla parte lesa nell’interpretazione del contenuto ingiurioso della frase incriminata, in quanto per la parte lesa l’imputato aveva accusato il consorzio di aver preso "un pizzetto", mentre il Tribunale aveva dato alla frase il significato di comportamento precontrattuale non corretto.

I termini usati dall’imputato, comunque, non avevano un significato lessicale di per sè insultante, e pertanto potevano rientrare nel diritto di critica.

Con un secondo motivo ha chiesto l’annullamento della sentenza poichè non era stata riconosciuta all’imputato l’attenuante della provocazione.

Con l’espressione in questione l’imputato aveva voluto criticare il comportamento del suo ex dipendente, I.G., che, andato a lavorare per altra compagnia di assicurazione, gli aveva sottratto un cliente. La reazione dell’imputato era giustificata anche nei confronti del consorzio che aveva tenuto un rapporto colludente con lo I..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Per accertare se la frase incriminata – contenuta in una lettera spedita a mezzo fax dall’imputato al consorzio di autotrasportatori EURO CAS: "siamo spiacenti che il consorzio stia al giochetto di qualcuno" – abbia o meno un valore offensivo nei confronti del predetto Consorzio, bisogna considerare il significato che la stessa frase assume nel contesto nel quale la lettera è stata inviata, avendo le parole utilizzate un contenuto evidentemente allusivo e non di per sè lesivo dell’onore e del decoro del Consorzio.

Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince il contesto e la ragione per il quale C.G., titolare di un’agenzia di assicurazioni, ha spedito al Consorzio la lettera contenente la riportata frase, ritenuta offensiva dai componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio. Un dipendente del C., tale I.G., si era dimesso ed era andato a lavorare presso altra agenzia di assicurazione, concorrente dell’agenzia diretta dal C.. Per conto della nuova agenzia, aveva proposto un contratto di assicurazione più vantaggioso al Consorzio, il quale aveva ritenuto di disdettare il contratto che aveva in essere con l’agenzia del C. e di stipulare un nuovo contratto di assicurazione con l’agenzia per la quale lavorava lo I.. C., ritenendo che fosse stato scorretto il comportamento tenuto dallo I., il quale gli aveva sottratto un cliente importante profittando dei rapporti che con lo stesso aveva intrattenuto nel periodo in cui aveva lavorato in qualità di dipendente dell’agenzia di C., ha ritenuto di fare le sue rimostranze al Consorzio, che aveva oggettivamente favorito "il giochetto" compiuto da I. G. in danno dell’agenzia di cui era titolare lo stesso C..

Nelle parole utilizzate dall’imputato non poteva essere ravvisata, oggettivamente, alcuna accusa, neppure in forma allusiva, a qualche componente del consiglio di amministrazione del Consorzio di aver preso un "pizzetto", cioè una sorta di tangente, per far cambiare compagnia di assicurazione al Consorzio, come ha ritenuto il consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio.

E neppure poteva essere ravvisata un’accusa di scorrettezza al consiglio di amministrazione nello svolgimento delle trattative precontrattuali, come ha ritenuto il primo giudice.

Il "giochetto", cioè il comportamento scorretto, è attribuito soltanto all’ex dipendente, e l’imputato si è lamentato con il Consorzio per il fatto che lo stesso aveva in qualche modo favorito (era stato al giochetto) il comportamento scorretto dello I..

Così interpretata, la frase non ha un valore offensivo nei confronti del Consorzio, ma appare un legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto basata su fatti oggettivi.

Appare quindi insussistente l’accusa – siccome intesa dal consiglio di amministrazione – di aver preso "un pizzetto" per cambiare compagnia di assicurazione, accusa che, se effettivamente fosse stata mossa dall’imputato al Consorzio, avrebbe avuto un significato indubbiamente ingiurioso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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