T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 11-05-2011, n. 4111 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 28 maggio 2007 e depositato il 4 giugno successivo l’impresa L. s.p.a. ha impugnato il provvedimento con il quale la società Autostrade per l’Italia s.p.a. ha confermato, previa valutazione favorevole dell’anomalia dell’offerta, l’aggiudicazione in favore dell’impresa A.G. s.p.a. dei lavori di trasformazione dello svincolo di LugoCotignola, diramazione A/14 per Ravenna, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti.

Con una prima sentenza del TAR Lazio (Sez. III 8889/2001) confermata dal Consiglio di Stato (Sez. IV n. 1707/2003) venne accolto il ricorso dell’impresa L. avverso l’aggiudicazione alla controinteressata dell’appalto sopra indicato, avendo il Giudice riscontrato una illegittimità nella verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, in quanto tra gli elementi di riduzione dei costi aveva indicato la disponibilità di una cava che, al contrario, non era più nella disponibilità dell’impresa al momento dell’offerta.

L’Amministrazione rinnovava la verifica, aggiudicando nuovamente alla controinteressata previa valutazione positiva di congruità, ma senza considerare tutti i costi relativi ai materiali provenienti dalla cava; il conseguente contenzioso si concludeva con nuova sentenza del Consiglio di Stato favorevole all’attuale ricorrente (Sez. IV n. 5770/2006) che ordinava all’Amministrazione di ripetere la verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria considerando tutti i materiali provenienti dalla cava (tre voci di prezzo: art. 601: frantumato di cava capillare; art. 617: sabbia naturale medio grossa; art. 212a: cava di prestito).

L’Amministrazione ha ripetuto la verifica, giungendo ancora una volta ad un giudizio di congruità dell’offerta sulla base di due diversi elementi: la disponibilità di altra cava, l’elenco prezzi ANAS 2000.

Tale ultima determinazione è stata impugnata con il presente ricorso, basato sui seguenti motivi di censura:

illegittimità per erronea applicazione del giudicato di cui alle surriferite sentenze del Consiglio di Stato; violazione del principio del buon andamento della P.A.; eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà: erroneamente la soc. Autostrade ha preso in considerazione la disponibilità di altra, diversa cava, in quanto era situazione non esistente al momento della presentazione dell’offerta; peraltro il Consiglio di Stato aveva imposto una valutazione che prescindesse dalla disponibilità della cava;

violazione dell’art. 21 comma 1 bis legge n. 109/94; violazione della lex specialis di gara (punto 7 e punto 12 del bando); violazione dei principi in tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta; violazione del principio della par condicio: le giustificazioni valutabili erano solo quelle presentate in sede di offerta; le giustificazioni non potevano riguardare fatti successivi (disponibilità di altra cava).

Con il ricorso viene altresì avanzata richiesta di risarcimento danni quantificata in Euro 1.994.433,62.

Costituitasi la società Autostrade ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto l’atto impugnato si basa su due distinte motivazioni, delle quali risulta impugnata solo la prima, relativa alla disponibilità della cava; inoltre il ricorso deve considerarsi inammissibile anche per mancata puntuale contestazione delle valutazioni dell’Amministrazione sui singoli articoli di prezzo. Nel merito la resistente ritiene il ricorso infondato in quanto possono ben essere fornite giustificazioni nuove rispetto agli elementi forniti in sede di offerta.

Comunica quindi che l’appalto risulta integralmente eseguito.

Con memoria la ricorrente contesta l’eccezione di inammissibilità sostenendo che anche la seconda motivazione della valutazione di anomalia ha come presupposto l’utilizzazione di una cava; vi sarebbe comunque una elusione del giudicato.

Con memoria la resistente insiste nell’eccezione di inammissibilità in quanto la seconda motivazione appare assolutamente autonoma e porta ad un giudizio di congruità pur ritenendo che l’utile si riduca dal 5% al 3,97% utilizzando l’elenco prezzi ANAS 2000.

Con memorie di replica le parti hanno ribadito tesi e difese.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento della stazione appaltante che ha reiterato, dopo due sentenze del Consiglio di Stato, il giudizio di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, confermando la congruità del prezzo offerto.

Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse in quanto il provvedimento impugnato si basa su due autonome motivazioni delle quali risulta contestata giudizialmente solo la prima.

Infatti nella nuova relazione di congruità una prima parte è dedicata alla valutazione dei tre prezzi in questione, connessi alla utilizzazione di materiali provenienti da una cava diversa da quella indicata nell’offerta originaria; su tale parte s’incentra tutto il ricorso, assumendo l’illegittimità di valutazioni connesse a fatti sopravenuti ovvero non considerati minimamente nell’offerta.

Una seconda autonoma valutazione è però legata all’elenco prezzi ANAS 2000.

Si legge infatti che la stazione appaltante ha "poi proceduto ad una successiva verifica che prescindesse dagli ulteriori giustificativi forniti dalla ditta Guidi".

Ed infatti le tre voci di prezzo in questione (art. 601 frantumato di cava capillare; 617 sabbia naturale medio grossa e art 212a cava di prestito) vengono assimilate a tre voci dell’elenco prezzi ANAS 2000.

Raffrontando quindi i prezzi offerti dall’aggiudicataria con quelli desumibili dall’elenco prezzi ANAS 2000 è emersa una riduzione dell’utile dal 5% al 3,93% che ha reso comunque congrua l’offerta della controinteressata, superando positivamente il giudizio di anomalia.

Tale seconda valutazione non risulta minimamente contestata, e poiché da sola risulta idonea a sorreggere l’atto impugnato, in quanto prescinde totalmente dalla prima, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Non può conseguentemente essere presa in considerazione positivamente la domanda di risarcimento danni.

Considerata la fattispecie, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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