Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 10-05-2011, n. 18047 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 febbraio 2010, in riforma della sentenza di condanna all’esito di rito abbreviato pronunciata dal GUP del Tribunale di Benevento l’11 giugno 2009, escludendo l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, ha rideterminato la pena nella misura di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 20.000 di multa nei confronti di R.A., imputato dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, L. n. 110 del 1975, art. 23 e art. 648 c.p. in relazione alla detenzione e ricettazione di un fucile a canne mozze (in (OMISSIS)).

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1. Inosservanza di norme processuali al sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in riferimento alle disposizioni degli artt. 494, 526, 530 e 598 c.p.p. ed illegittimità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). La Corte di Appello di Napoli avrebbe confermato la responsabilità del ricorrente anche con riferimento "all’hashish, all’arma e alle munizioni rinvenute nel box auto aperto", senza tenere conto delle spontanee dichiarazioni dell’imputato che aveva ammesso la detenzione unicamente della cocaina rinvenuta nella portiera dell’auto.

2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. c), in relazione all’art. 568 c.p.p., art. 597 c.p.p., commi 3 e seguenti, in quanto nonostante l’esclusione dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è stata rideterminata la pena nella misura di anni quattro mesi otto di reclusione. A fronte di un’indicata pena base di anni sette di reclusione in grado di appello, il giudice di primo grado (in presenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80) aveva determinato la pena, con la diminuente del rito, in anni cinque e mesi quattro di reclusione (oltre alla multa), senza indicare la pena base; ma sia che la stessa sia di anni 6, sia che sia di anni 5 e mesi 4, la Corte di Appello sarebbe incorsa nel divieto di reformatio in peius, in quanto la sentenza era stata impugnata dal solo imputato.

3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonostante la incensuratezza unita al mutato atteggiamento processuale del ricorrente che ha ammesso la propria responsabilità.
Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha dato atto delle parziali ammissioni dell’imputato solo in riferimento alla detenzione della cocaina rinvenuta nella portiera dell’auto, ma ha anche sottolineato come fosse emerso dagli atti del processo (nei quali vanno inclusi e ritenuti utilizzabili, a seguito del giudizio abbreviato, anche gli atti di polizia giudiziaria) che il box-auto nel quale furono rinvenuti l’hashish, l’arma e le munizioni, era risultato essere nella disponibilità del R..

2. Il secondo motivo di ricorso deve invece essere accolto. Infatti la Corte di appello, escludendo l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, ha rideterminato la pena detentiva per il capo a), afferente al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nella misura di anni 4 e mesi 8 di reclusione, indicando come pena base, prima della riduzione per il rito, la pena di anni sette di reclusione; mentre il G.U.P., che aveva computato la pena da comminare includendo tale aggravante, aveva fissato la pena direttamente, operando la riduzione per il rito in anni cinque e mesi otto, senza indicare nè la pena base determinata sulla base del criteri di cui all’art. 133 c.p., nè l’aumento attribuito in relazione a tale aggravante. Di conseguenza il calcolo della pena svolto dalla Corte di appello ha individuato una pena base per la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, certamente più elevata rispetto a quella posta, peraltro implicitamente, a base del calcolo del G.U.P., in violazione del divieto di reformatio in peius.

3. Risulta infine infondato il terzo motivo di ricorso: i giudici di appello hanno fornito una motivazione esaustiva e congrua delle ragioni per le quali hanno ritenuto condivisibile le valutazioni già espresse dal primo giudice, quanto alla impossibilità di riconoscere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche.

In conclusione il presente ricorso va accolto in riferimento al secondo motivo e la sentenza in relazione alla pena inflitta va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, mentre devono essere rigettati gli altri motivi addotti.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *