Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 10-05-2011, n. 18338 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 17/9/10 il Tribunale del riesame di Firenze rigettava l’appello ex art. 310 c.p.p., proposto da N.A. avverso l’ordinanza 19/7/10 del Gip di quel Tribunale che nonostante il parere del Pm, favorevole all’accoglimento, rigettava la sua istanza per la dichiarazione della perdita di efficacia dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 30/11/09 per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74-73 e L. n. 75 del 1958, artt. 3-4 (commessi nelle province di (OMISSIS) tra il sett. (OMISSIS)).

L’istanza fondava sulla ipotizzata violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3 (divieto della cd. contestazione a catena con conseguente retrodatazione dei termini di custodia), stante che i reati contestati con l’Occ del 30/11/09 (2006-07) erano anteriori e connessi (in continuazione) al reato del 31/12/07 contestato in precedente Occ del 23/2/08 in relazione ad un’illecita detenzione di 103,36 gr. di eroina.

Il Tribunale rilevava che i reati, sia pure di egual natura, riguardavano procedimenti diversi, dove lo N. risultava associato a persone diverse in tempi diversi. Esclusa, pertanto, una connessione qualificata tra gli stessi.

Ricorreva per cassazione la difesa.

Premetteva che N., in carcere per la prima Occ (del 23/2/08) dal 25/2/09 (quando si trovava agli arresti domiciliari per altro fatto di droga del 21/4/08 commesso a (OMISSIS) e (OMISSIS) e che già aveva trascorso un periodo di custodia cautelare in carcere dal 17/2 al 20/3/08 per altro fatto di droga commesso a (OMISSIS), appunto, il 17/2/08), aveva avuto notifica della seconda Occ (del 30/11/09) il 2/2/10. Tanto premesso, rilevava come nel caso ricorresse sia il requisito dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto all’emissione della prima sia il nesso di connessione qualificata tra i vari reati (continuazione o nesso teleologico), la stessa ordinanza del 30/11/09 ravvisando la stretta connessione tra il traffico di droga e lo sfruttamento della prostituzione delle donne provenienti dall’est europeo in essa contestati (2006-07). E ciò doveva valere anche per i fatti di droga immediatamente successivi (31/12/07), tra i quali quello contestato nella precedente ordinanza del 23/2/08. Ricorreva infine l’ulteriore requisito della desumibilità dagli atti al tempo della prima ordinanza dei reati contestati con la seconda: ciò emergeva dalla stessa ordinanza del 23/2/08, che dava atto di come, il procedimento traesse origine da un’indagine avviata dall’AG di Prato in relazione a plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, trasmessa per competenza all’AG di Firenze (ipotizzandosi il reato di cui all’art. 74) e che faceva anche riferimento a soggetti risultati poi indagati con il N. nella seconda Occ. Il nesso qualificato ai fini della retrodatazione, del resto, era stato riconosciuto con ordinanza del Gip del Tribunale di Firenze del 24/4/09 tra i reati di cui all’Occ del 23/2/08 e quelli di cui ad Occ del 24/4/05 (quella per la quale il N. era agli arresti domiciliari al momento della notifica della prima). La desumibilità dagli atti, comunque, era necessaria solo in assenza del collegamento qualificato, che nel caso sussisteva.

Calcolati i periodi di custodia subiti per i diversi procedimenti, risultava ampiamente superato il termine di fase di un anno e dovuta la scarcerazione. Era pertanto dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con conseguente richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG, non comparso il ricorrente, chiedeva l’annullamento con rinvio.

L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. In modo eccessivamente sintetico il Tribunale, richiamandosi al provvedimento del Gip, ha superato le questioni sollevate con l’appello.

Corretti i principi affermati in materia di continuazione, andava più puntualmente analizzato il caso concretamente esaminato, al fine di valutare, ferma l’insufficienza del mero dato della contiguità temporale tra i reati in predicato, se fra gli stessi vi fossero elementi tali da far ritenere che i singoli atti di spaccio fossero stati progettati contestualmente alla costituzione dell’associazione ad essi finalizzata. Se una tale stretta connessione (come deduce il ricorrente) fosse già stata ravvisata dalla prima ordinanza tra i reati ivi contestati (e tra questi e altri contestati in ordinanza del 2009), la contiguità temporale (da sola insufficiente) dei fatti di spaccio immediatamente successivi rivestirebbe ben diversa valenza.

Impropriamente, poi, il Tribunale esclude l’ulteriore requisito della cd. desumibilità dagli atti dall’esclusione di una artificiosa costituzione e moltiplicazione dei fascicoli in danno dell’indagato:

il requisito è obbiettivo e prescinde dalla buona fede (che qui non si discute) di chi ha trattato i diversi procedimenti per i diversi fatti. Il giudice di merito avrebbe dovuto invece dare una risposta alla circostanza dedotta dal ricorrente (che si limita a negare apoditticamente) per cui i due procedimenti avevano comune origine investigativa (e soggetti indagati in comune), per poi trarre le sue conclusioni. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio anticipato in premessa. Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *