T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 11-05-2011, n. 1226 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tenza o di giurisdizione;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la società ricorrente, con il presente ricorso, contesta la quantificazione degli oneri relativi ad un titolo edilizio in sanatoria.

Afferma di aver presentato in data 3.12.2004 la domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.L. 269/2003, unitamente alla documentazione richiesta e di aver effettuato i versamenti previsti per legge.

Il Comune in data 10.5.2005 attestava che l’istanza di condono era stata regolarmente presentata.

Con la nota impugnata veniva comunicato il rilascio del permesso di costruire, con una nuova determinazione del contributo dovuto, avendo applicato le tariffe approvate con delibera del C.C. n. 73/2007.

Lamenta parte ricorrente l’illegittimità della pretesa del Comune, in quanto sulla domanda si sarebbe formato il silenzio assenso.

Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 5 maggio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione, dando comunicazione alle parti, ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Sulla questione oggetto del presente ricorso questa Sezione si è pronunciata con numerose sentenze, (per tutte la n. 6929/2010), affermando che per la formazione del silenzio assenso è necessaria la produzione completa di tutta la documentazione, tra cui, come specificato dal citato dall’art. 32, comma 37 D.L. 269/2003, la denuncia in catasto, la denuncia ai fini dell’ICI e la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in mancanza di un titolo edilizio tacito, è stato ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione, laddove ha applicato le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo e quindi ha rideterminato il contributo in base alle nuove tariffe.

Nel caso di specie non può configurarsi il silenzio assenso, stante la mancata produzione nei termini di legge di documentazione necessaria per la formazione del silenzio stesso (dichiarazioni ICI e TRASU), senza che sia stata offerta concreta ed idonea smentita da parte dell’esponente.

Il biennio assegnato al Comune per provvedere (trascorso il quale si forma il silenzioassenso) decorre infatti dalla presentazione di un’istanza debitamente documentata (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 30.6.2010 n. 4174; 23.7.2009 n. 4671; sez. V, 21.9.2005 n. 4946; sez. II, 13.6.2007 n. 1797/2007). La giurisprudenza della Sezione è pacifica nel ritenere che la formazione del silenzio assenso in materia di condono ai sensi della legge 326/2003, implica in ogni caso la completezza della documentazione prevista dalla normativa (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18.5.2010 n. 1550; 14.10.2010, n. 6955 e 28.1.2011, n. 263) e nella presente fattispecie, come già sopra evidenziato, mancano documenti essenziali, quale la denuncia ICI e TARSU, il che impedisce di ritenere formato il silenzio assenso sulla domanda di permesso in sanatoria dell’esponente.

I motivi di ricorso, fondati sull’erroneo assunto che si sia formato il silenzio assenso, vanno respinti. Né in senso contrario può invocarsi la comunicazione del Comune del 10 maggio 2005, che si limita ad attestare che la domanda di condono era stata presentata e protocollata, senza tuttavia esaminarne il contenuto.

Non essendosi formato il titolo edilizio in sanatoria, è legittima la pretesa dell’Amministrazione di determinare gli oneri di urbanizzazione relativi al titolo in sanatoria tenendo conto delle tariffe di cui alla delibera 73/2007, vigenti all’atto del rilascio del titolo.

Sul punto si richiama la giurisprudenza della sezione, circa la corretta applicazione della delibera consiliare n. 73/2007 a situazioni come quella di cui è causa, nelle quali non opera il meccanismo del silenzio assenso e l’ammontare definitivo degli oneri è rapporto al momento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria (cfr. da ultimo, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 28.3.2011, n. 818, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Per tali ragioni il ricorso va respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della particolarità della questione affrontata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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