Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 10-05-2011, n. 18310

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 20/5/08 la Corte d’Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza 14/1/03 del Tribunale di Trieste, che con le attenuanti generiche e quella dei motivi di particolare valore morale e sociale condannava M.N. alla pena di mesi 22 di reclusione ed Euro 6.672 di multa per il reato (in (OMISSIS)) – in concorso con soggetti non identificati – di favoreggiamento dell’ingresso clandestino in (OMISSIS) del fratello, cittadino extracomunitario ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12), escluse le aggravanti contestate (numero dei concorrenti ed esposizione del clandestino a pericolo di vita o di incolumità) riduceva la pena a mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 4.000 di multa.

Il M., di nazionalità (OMISSIS) e già abitante in (OMISSIS), aveva atteso al di qua del confine italo-sloveno l’arrivo del fratello Q., che l’attraversava a piedi dopo un oneroso trasferimento clandestino attuato da (OMISSIS) con l’ausilio di più persone. Fattolo salire sulla propria autovettura, si dirigeva verso Trieste quando incrociava una vettura dei CC, per evitare la quale accelerava per darsi alla fuga, perdendo però il controllo del mezzo e determinando un incidente in cui subivano lesioni la moglie e il figlioletto, anch’essi a bordo dell’auto.

Il giudice di appello, come detto, escludeva le aggravanti e, con le già riconosciute attenuanti, riduceva la pena inflitta in primo grado.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato (la condotta del M. era intervenuta quando già il fratello aveva fatto ingresso in (OMISSIS); egli non aveva avuto alcun contatto con coloro che avevano organizzato il viaggio); 2) violazione di legge processuale in ordine alla citazione a giudizio in primo grado (presso il difensore nominato come domiciliatario all’atto della scarcerazione, senza che fosse stata revocata la precedente dichiarazione di domicilio); 3) violazione di legge processuale in ordine alla stessa citazione (per le insufficienti indicazioni nella relazione di notifica sulla persona di chi aveva ricevuto il plico);

4) violazione di legge processuale in ordine al decreto di giudizio immediato (ivi indicato in 7 gg e non in 15 il termine per proporre i riti alternativi; non notificato ai nuovi difensori, ancorchè di nomina successiva i quali avrebbero dovuto essere rimessi in termine); 5) violazione di legge processuale (sic: mancata declaratoria di prescrizione del reato alla data del 23/9/08).

Concludeva (sic) in principalità per la prescrizione in subordine per l’insussistenza del reato, in ulteriore subordine per l’annullamento con rinvio per tutti i motivi di procedura indicati o con la riduzione della pena nel minimo edittale. All’udienza pubblica fissata per la discussione il PG concludeva per la prescrizione del reato, la difesa in conformità.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Manifestamente infondato il primo motivo: il reato è contestato in concorso e quello posto in essere dal M. è solo la frazione finale di un viaggio dal (OMISSIS) preventivamente organizzato nel dettaglio; inoltre dalla sentenza impugnata si evince che fu lui e non il fratello a rivolgersi all’organizzatore (tale " F.") ed a contribuire alle spese versando anche per ciò del denaro alla madre.

Manifestamente infondato il secondo motivo: la successiva elezione di domicilio prevale sulla precedente dichiarazione o elezione senza bisogno di espressa revoca; lo afferma del resto la stessa giurisprudenza riportata in ricorso (e peraltro già citata in sentenza) delle SU, n. 41280 del 17/10/06, rv. 234905, Clemenzi, per cui "in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata" (fattispecie in cui l’indagato, al momento della scarcerazione per applicazione degli arresti domiciliari, aveva dichiarato il domicilio nel luogo di abitazione, senza revocare la precedente elezione di domicilio presso il difensore).

Manifestamente infondato il terzo motivo: come già rilevato in sentenza, la notifica a mani dell’avvocato domiciliatario, identificando la persona che riceve l’atto, esclude qualunque possibilità di equivoco.

Manifestamente infondato il quarto motivo: come già rilevato in sentenza (corretta e condivisa la giurisprudenza ivi citata con rv.

231980 e 232808), la nullità dedotta è a regime intermedio e, se non eccepita nei termini di legge (nel caso la prima udienza era stata fissata a distanza di due mesi dalla notificazione del decreto che dispose il giudizio immediato), è sanata; del pari il decreto venne ritualmente e legittimamente notificato ai difensori del tempo, i successivi non avendo titolo alcuno per essere rimessi in termine.

Manifestamente infondato il quinto motivo: premessa che con gli atti interruttivi il tempo prescrizionale aumenta di un quarto (nel caso, quindi, da sei anni a sette anni e sei mesi, con scadenza non al 23/9/08 ma al 23/3/10), in ogni caso la prescrizione è successiva alla sentenza di secondo grado del 20/5/08, cui l’inammissibilità originaria che caratterizza il presente ricorso, manifestamente infondato, fa risalire il giudicato (per tutte v. Cass., sez. 3^, sent. n. 1073 dell’8/3/00, rv. 215887, Foglia). Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

visto l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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