T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 11-05-2011, n. 470

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La G. s.r.l. presentava, in data 27.12.1999, domanda di agevolazioni ai sensi della L.R. 28/1984, per la realizzazione nel Comune di Bultei di una struttura ricettiva e di ristorazione con annesso reparto di cure termali.

Le agevolazioni richieste venivano concesse con provvedimento dell’assessorato regionale del turismo n. 1423 del 12.09.2002.

Con provvedimento 1158 del 7.10.2010 le agevolazioni venivano revocate per la scadenza del termine utile per ultimare l’iniziativa.

Avverso tale provvedimento insorgeva la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

violazione di legge (art. 9 L.R. 28/1984, L.R. 1/2002, L.R. 2/2007, L. 241 del 1990), eccesso di potere, violazione, erronea applicazione della determinazione n. 1432 del 12.09.2002.

Proponeva altresì domanda risarcitoria.

Si costituiva la Regione autonoma della Sardegna eccependo il difetto di giurisdizione e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica del 23.03.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Nella presente controversia sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, e se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465).

Nel provvedimento di concessione, all’art. 5, veniva stabilito il termine di sei mesi per la stipula dei contratti condizionati di mutuo, decorrenti dalla data della determinazione, mentre, per gli investimenti, si prevedeva la loro conclusione entro due anni dalla prima erogazione del mutuo.

La stipulazione del contratto di mutuo con il B.D.S., come correttamente rilevato dalla difesa dell’Amministrazione, avveniva in data 23 luglio 2003.

La controversia nasce, in definitiva, dalla revoca del contributo disposta per la scadenza del termine utile per ultimare l’iniziativa agevolata ai sensi della L.R. 28/1984.

Essa, quindi, non riguarda la fase precedente al provvedimento attributivo del beneficio e nemmeno, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento è stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.

In ragione di tutte le considerazioni svolte, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il che comporta la rimessione davanti al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii ora codificato nel codice del processo amministrativo all’art. 11.

Ne segue il rinvio della controversia al Giudice ordinario munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta da parte ricorrente e con assegnazione alla stessa del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice ordinario in relazione al rito applicabile.

Tenuto conto della non agevole individuazione del criterio discretivo della giurisdizione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e per l’effetto rimette le parti davanti al Giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *