T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 11-05-2011, n. 1114 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo, notificato il 23.10.2008 e depositato in data 06.11.2008, è impugnato il decreto n. 366/2008 dell’8 settembre 2008, con il quale il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha decretato il non accoglimento dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la concessione di una elargizione ai sensi della L. n. 44/99 – istitutiva del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura -, sul rilievo dell’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio economico e, segnatamente, perché i fatti posti a base dell’istanza non integrano "alcuna delle fattispecie previste dall’art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44/99".

Il ricorrente ha sollevato censure di violazione della legge n. 44/99, eccesso di potere ed omessa motivazione.

Parte ricorrente ha rilevato che il Comitato antiracket ed antiusura ha fornito, nel caso di specie, una interpretazione eccessivamente formalistica della L. n. 44/99, limitandosi alla constatazione che la fattispecie criminosa per la quale il funzionario denunciato dal ricorrente è stato rinviato a giudizio (concussione) non rientra tra le fattispecie di cui alla legge n. 44/99, e non tenendo conto, da un lato che anche fatti di concussione possono in concreto avere finalità estorsive da parte di organizzazioni criminali che si avvalgono di funzionari pubblici all’interno delle amministrazioni, e dall’altro lato che i fatti denunciati dal Sig. A. denotano un situazione di intimidazione ambientale, che avrebbe dovuto essere attentamente valutata anche alla luce della circostanza che il ricorrente appartiene all’associazione antiracket ed usura del Comune di Scordia.

Con motivi aggiunti al ricorso introduttivo il Sig. A., in proprio e nella qualità di titolare della ditta Elielenservice, ha impugnato il decreto n.368/09 emesso in data 22.07.2009, con il quale il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha decretato il non accoglimento della nuova istanza presentata dal ricorrente in data 16.04.2009 al fine di poter accedere alle elargizioni previste dalla già citata legge n.44/1999.

Al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti per poter beneficiare dell’elargizione in questione, il Sig. A. aveva rappresentato di essere stato vittima, dal 2006 al 2008, di intimidazioni ambientali che si erano concretizzate in danneggiamenti a beni mobili ed immobili di sua proprietà, seguiti da minacce recapitate al proprio indirizzo, condotte queste, aventi, ad avviso del ricorrente, finalità ritorsive in ragione della mancata adesione del ricorrente alle richieste estorsive avanzate dal funzionario del Genio Civile di Catania, denunciato dal ricorrente stesso ed oggi condannato per il reato di concussione con sentenza resa dal GUP del Tribunale di Catania in data 10.06.2009.

Il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ha tuttavia ritenuto di respingere l’istanza inoltrata dal ricorrente, assumendo l’insussistenza dei presupposti "per l’applicazione della l. n.44/99".

Il ricorrente ha impugnato altresì la delibera n.368 adottata dal Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura in data 07.07.2009, nonché la nota n. 518/09 resa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone e richiamata nel decreto n.368/09, lamentando violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, eccesso di potere sotto diversi profili e violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso e i motivi ad esso aggiunti sono infondati.

Ritiene il Collegio di poter trattare congiuntamente le censure sollevate dal ricorrente con il ricorso introduttivo, in quanto sostanzialmente tendenti a sostenere la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della L. n. 44/99, nella specie sotto il profilo del collegamento dell’episodio di concussione oggetto di denuncia da parte del ricorrente a finalità di estorsione nei suoi confronti, ovvero sotto il profilo dell’intimidazione ambientale di cui lo stesso sarebbe stato vittima, anche come appartenente all’associazione antiracket ed usura del Comune di Scordia.

Il provvedimento impugnato è, ad avviso del Tribunale, immune dai vizi di legittimità denunciati, perché adottato sulla base di una motivazione logica e coerente con le risultanze dell’istruttoria posta in essere dall’Amministrazione, tutte richiamate nelle premesse del provvedimento commissariale, nel cui ambito hanno concorso gli elementi forniti dalla Questura di Catania, dalla Procura della Repubblica di Catania, dalla Prefettura di Catania, nonché il parere finale espresso dal Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, che è l’organo tecnico che deve accertare la presenza del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla legge citata e l’ammontare del danno patrimoniale.

L’ Organo commissariale ha, quindi, fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi posti al suo vaglio ed è pervenuto alla statuizione negativa in base alla loro congiunta valutazione, tenendo conto, in particolare, che le risultanze istruttorie hanno tutte ritenuto che i dati e gli elementi allegati dall’interessato non fornissero prova certa circa la riconducibilità dei reati consumati nei confronti del ricorrente (concussione, danneggiamenti) ad una pretesa estorsiva in danno del suo patrimonio e dell’attività di impresa esercitata.

Osserva il Collegio, al riguardo, che l’art. 3 della legge n. 44/1999 richiede che il danno alla sfera patrimoniale o all’integrità fisica deve legarsi per nesso di casualità a delitti commessi allo scopo di costringere ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti (lesivi) o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

Pertanto, spetta all’Amministrazione la verifica dell’esistenza dei comportamenti a scopo estorsivo per i quali è stata sporta denuncia e del pregiudizio da essi indotto nella sfera patrimoniale, economica ed alla stessa incolumità dei soggetti esercenti le attività identificate all’art. 3, primo comma, della legge n. 44/1999.

Nella specie, il quadro risultante dall’istruttoria, costituito da elementi non idonei ad identificare con adeguato grado di certezza un "vulnus" derivante da richieste e/o intimidazioni a fine estorsivi, non poteva che condurre all’adozione dell’impugnato provvedimento che ha negato l’ammissione al beneficio economico.

Parimenti infondato, per le medesime considerazioni fin qui esposte, è il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente ha riproposto la sua prospettazione, secondo la quale il reato di concussione per il quale è stato condannato il funzionario del Genio civile di Catania da lui denunciato, in realtà altro non sarebbe che un particolare modo di atteggiarsi di una vera e propria attività estorsiva ai suoi danni, considerato che la nozione di delitto a scopo estorsivo recepito dalla legge n. 44/1999 non fa riferimento a condotte delittuose tipizzate, bensì alla finalità estorsiva e, pertanto, nel caso di specie sarebbe evidente, ad avviso del ricorrente, che l’intento del concussore era quello di estorcergli somme di denaro.

Anche in tal caso le risultanze dell’istruttoria di cui si è avvalso il Commissario Straordinario militano in contrario alla pretesa fatta valere dal ricorrente, non risultando provato il nesso di causalità tra i danneggiamenti subiti dall’A. ed un’attività estorsiva posta in essere ai suoi danni.

In particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, con nota dell’8.5.2009, ha comunicato che nessun collegamento era emerso dalle indagini esperite tra i danneggiamenti subiti dal ricorrente e la vicenda della concussione patita, e che non era possibile ricondurre i predetti danni ad una situazione di intimidazione ambientale ex art. 3 legge n. 44/99, non potendo "scorgersi né le finalità né le modalità estorsive dei patiti danneggiamenti", inquadrabili invece quali "atti di rappresaglia ovvero come atti di intimidazione protesi a ottenere non un ingiusto profitto ma semmai una condotta processuale più morbida".

La stessa Procura, con nota del 5.11.2009, ha chiarito che il parere reso con la precedente nota del maggio 2009 era frutto dell’analisi di tutti i procedimenti pendenti relativi alle denunce presentate dal Sig. A..

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non sussiste nessuna evidente concatenazione dei fatti denunciati dal ricorrente al fine di ricondurli ad attività finalizzata all’estorsione, e che anche il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti sfugge alle censure di istruttoria superficiale e lacunosa..

E" infondato, infine, anche il primo dei motivi aggiunti, con cui è stata denunciata la violazione dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza, in quanto le circostanze su cui si fonda l’impugnato provvedimento non consentono di pervenire a conclusioni diverse, favorevoli al ricorrente, rispetto a quelle assunte dal Commissario straordinario, rendendo inutile ogni apporto collaborativo del destinatario dell’atto.

Infatti, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza non costituisce causa di annullamento del provvedimento qualora trovi applicazione il disposto dell’art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241, per il quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 23 marzo 2011, n. 541; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 16; TAR Umbria, sez. I, 1 febbraio 2011, n. 38; Consiglio Stato, sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7197).

Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno, pertanto, rigettati.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese in favore dell’Amministrazione resistente, come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Respinge il ricorso ed i motivi ad esso aggiunti.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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