Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 10-05-2011, n. 18292 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 7.6.2010 il Tribunale di Pescara rigettava l’istanza avanzata da D.M.F., persona offesa nel procedimento a carico di R.V.P. e DI.MA.Ga., di dissequestro e restituzione del trattore oggetto di truffa.

Avverso l’ordinanza presentava ricorso per Cassazione il difensore del D.M. deducendo la violazione degli artt. 263 e 127 c.p.p. avendo il giudice provveduto de plano e l’illogicità della motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Essendo stata l’impugnata ordinanza pronunciata dal Tribunale di Pescara nel corso del giudizio penale a carico degli imputati la sua impugnazione è regolata dall’art. 586 c.p.p., per cui, salva diversa specifica disposizione di legge, essa non è impugnabile autonomamente, ma esclusivamente con l’impugnazione contro la sentenza.

Poichè l’art. 263 c.p.p. non detta regole speciali quanto alla impugnazione delle ordinanze dibattimentali relative alla restituzione delle cose sequestrate a fini di prova, il ricorso proposto nell’interesse della parte offesa avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Pescara ha respinto la richiesta di restituzione del trattore in sequestro va dichiarata inammissibile, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, stabilito dall’art. 568 c.p.p. (cfr., in senso conforme, Cass., sez. 3A, 4 luglio 2000 n. 1980 e Cass. sez. 2A, 26 febbraio 2000 n. 679).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *