Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente, relatore
Italo Franco Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 648/2009 proposto da LUISE MIRCO, rappresentato e difeso dall’avv. Costantino Ferrari, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Mestre, Via Aleardi 78;
CONTRO
il Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, M.Maddalena Morino, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede municipale;
PER
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 18.12.2008 n. 2008/535919 di demolizione opere edili e del provvedimento 11.2.2008 n. 2008/62955 di diniego condono edilizio, nonchè per il risarcimento del danno.
Visto il ricorso, notificato il 27.2.2009 e depositato presso la Segreteria il 5.3.2009, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositato il 13.3.2009;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Presidente Giuseppe Di Nunzio – l’avv. Ferrari per il ricorrente e l’avv. Ballarin per il Comune di Venezia;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
Il ricorso si manifesta infondato nei tre motivi proposti.
Non occorre il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 nel caso di istanza di riesame di situazioni sulle quali l’Amministrazione si è già determinata.
Le opere abusive de quibus sono state ultimate nel 1976, in area incompatibile per destinazione a viabilità pubblica, giardini e parchi pubblici.
Successivamente sono stati compiuti altri interventi abusivi.
Detti interventi sono avvenuti mediante la realizzazione di opere e non semplicemente con mutamenti di destinazione d’uso funzionali.
Infine si sottolinea come l’Amministrazione, per reprimere un abuso edilizio, non debba fornire motivazioni ulteriori alla sua abusività.
Il ricorso deve essere, in definitiva, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.
Il Presidente Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 648/2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it